Pagamento ai creditori, rendiconto e ripartizione finale dell’attivo
Come già detto in
precedenza la regola non è quella del pagamento in unica soluzione ai
creditori alla fine della procedura, ma il pagamento parziale che segue
alle vendite effettuate dal curatore.
Il piano di
ripartizione è il riferimento per questi pagamenti e secondo l’art. 230
il curatore provvede al pagamento
delle somme
assegnate ai
creditori nel piano di ripartizione nei modi
stabiliti dal
giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento
stesso.
Potrebbe accadere,
però, che prima della ripartizione un creditore concorsuale ha ceduto il
suo credito a un altro creditore, non necessariamente concorsuale. Al
cessionario, ma sarà necessario seguire la procedura prevista dall’art.
230 secondo comma.
Per fare un modo
che sia il cessionario a ricevere il pagamento dal curatore, e non il
cedente, sarà necessario: a) comunicare tempestivamente al curatore
l’avvenuta cessione; b) allegare alla comunicazione
la documentazione che attesti, con atto recante
le sottoscrizioni
autenticate di
cedente e
cessionario,
l'intervenuta cessione.
Le stesse regole
che abbiamo appena visto, comunicazione, modifica dello stato passivo,
si applicano anche in caso di surrogazione del creditore, per es. nel
caso di surroga per volontà del debitore.
Una volta
effettuati i pagamenti in esecuzione del piano di riparto, questi non
possono essere ripetuti, cioè non possono essere restituiti dai
creditori, salvo però che sia stata accolta una domanda di revocazione,
e ciò si accorda con la caratteristica di straordinarietà di questo
mezzo d’impugnazione previsto dall’art. 206.
Come detto la
regola è quella delle ripartizioni parziali, ma queste non possono
superare l’ 80% di quella finale. Quindi avremo le ripartizioni parziali
e quella finale, ed è tra queste due ripartizioni che s’inserisce
l’obbligo del curatore di rendiconto ex art. 231.
Immaginiamo che il
conto sia stato approvato; finalmente si può giungere alla ripartizione
finale di cui parla l’art. 232. Questa ripartizione è disposta dal
giudice delegato sentite le proposte dal curatore, e solo dopo che sia
stato approvato il rendiconto, e liquidato il compenso al curatore; la
ripartizione finale avviene con le regole già viste per le ripartizioni
parziali, e cioè tenendo conto della graduazione tra i vari crediti.
Con la
ripartizione finale sono distribuiti anche gli accantonamenti fatti in
precedenza, se ciò sia possibile. Se non lo è ancora
la somma è depositata nei modi
stabiliti dal
giudice delegato; con questo deposito si attende che si avveri (o che
sia certo che non si avveri più) la condizione o passi in giudicato il
provvedimento.
Avveratisi tali
eventi la somma depositata sarà versata ai creditori cui spetta o
fatta oggetto
di riparto
supplementare fra
gli altri
creditori. Gli
accantonamenti non
impediscono la chiusura della procedura. |
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