Pagamento ai creditori, rendiconto e ripartizione finale dell’attivo

Come già detto in precedenza la regola non è quella del pagamento in unica soluzione ai creditori alla fine della procedura, ma il pagamento parziale che segue alle vendite effettuate dal curatore.

Il piano di ripartizione è il riferimento per questi pagamenti e secondo l’art. 230  il curatore provvede al pagamento  delle  somme  assegnate  ai creditori nel piano di ripartizione nei modi  stabiliti  dal  giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.

Potrebbe accadere, però, che prima della ripartizione un creditore concorsuale ha ceduto il suo credito a un altro creditore, non necessariamente concorsuale. Al cessionario, ma sarà necessario seguire la procedura prevista dall’art. 230 secondo comma.

Per fare un modo che sia il cessionario a ricevere il pagamento dal curatore, e non il cedente, sarà necessario: a) comunicare tempestivamente al curatore l’avvenuta cessione; b) allegare alla comunicazione  la documentazione che attesti, con atto recante  le  sottoscrizioni

autenticate di cedente  e  cessionario,  l'intervenuta  cessione.

Le stesse regole che abbiamo appena visto, comunicazione, modifica dello stato passivo, si applicano anche in caso di surrogazione del creditore, per es. nel caso di surroga per volontà del debitore.

Una volta effettuati i pagamenti in esecuzione del piano di riparto, questi non possono essere ripetuti, cioè non possono essere restituiti dai creditori, salvo però che sia stata accolta una domanda di revocazione, e ciò si accorda con la caratteristica di straordinarietà di questo mezzo d’impugnazione previsto dall’art. 206.

Come detto la regola è quella delle ripartizioni parziali, ma queste non possono superare l’ 80% di quella finale. Quindi avremo le ripartizioni parziali e quella finale, ed è tra queste due ripartizioni che s’inserisce l’obbligo del curatore di rendiconto ex art. 231.

Immaginiamo che il conto sia stato approvato; finalmente si può giungere alla ripartizione finale di cui parla l’art. 232. Questa ripartizione è disposta dal giudice delegato sentite le proposte dal curatore, e solo dopo che sia stato approvato il rendiconto, e liquidato il compenso al curatore; la ripartizione finale avviene con le regole già viste per le ripartizioni parziali, e cioè tenendo conto della graduazione tra i vari crediti.

Con la ripartizione finale sono distribuiti anche gli accantonamenti fatti in precedenza, se ciò sia possibile. Se non lo è ancora  la somma è depositata nei modi  stabiliti  dal giudice delegato; con questo deposito si attende che si avveri (o che sia certo che non si avveri più) la condizione o passi in giudicato il provvedimento.

Avveratisi tali eventi la somma depositata sarà versata ai creditori cui spetta o  fatta  oggetto  di  riparto supplementare  fra  gli  altri  creditori.  Gli  accantonamenti  non impediscono la chiusura della procedura.

 


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