Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

Tra gli enti appartenenti a un gruppo possono esserci rapporti di debito - credito e dei finanziamenti in generale l’art. 2467 c.c. L’art. 292, però, si riferisce a casi particolari, e cioè ai crediti che  la  società  o  l'ente  o  la  persona  fisica esercente l'attività di direzione e o coordinamento vanta,  anche  a seguito di  escussione  di  garanzie,  nei  confronti  delle  imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste  ultime  vantano nei confronti dei primi  sulla  base  di  rapporti  di  finanziamento contratti   dopo  il  deposito  della  domanda  che  ha   dato   luogo all'apertura della liquidazione  giudiziale  o  nell'anno  anteriore.

Ebbene questi crediti ( esclusi i finanziamenti previsti dall’art. 102) sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, cioè dovranno essere soddisfatti dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori. Se poi tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore  alla  domanda che ha dato luogo  all'apertura  della  liquidazione  giudiziale,  si applica l'articolo 164, cioè sono automaticamente inefficaci.

 

 


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