Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo
Tra gli enti
appartenenti a un gruppo possono esserci rapporti di debito - credito e
dei finanziamenti in generale l’art. 2467 c.c. L’art. 292, però, si
riferisce a casi particolari, e cioè ai crediti che
la società
o l'ente
o la
persona fisica
esercente l'attività di direzione e o coordinamento vanta,
anche a seguito di
escussione di
garanzie, nei
confronti delle
imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste
ultime vantano nei
confronti dei primi sulla
base di
rapporti di
finanziamento contratti
dopo il
deposito della
domanda che
ha dato
luogo all'apertura della liquidazione
giudiziale o
nell'anno anteriore.
Ebbene questi
crediti ( esclusi i finanziamenti previsti dall’art. 102) sono
postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, cioè
dovranno essere soddisfatti dopo che siano stati soddisfatti gli altri
creditori. Se poi tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore
alla domanda che ha
dato luogo all'apertura
della liquidazione
giudiziale, si
applica l'articolo 164, cioè sono automaticamente inefficaci.
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