Procedimento concordato di gruppo
L’art. 286 si
occupa di quelle che scherzosamente potremmo definire “varie ed
eventuali” e più seriamente come una serie di regole procedimentali
particolari che si applicano quando nei concordati o nei piani di
ristrutturazione sono interessati dei gruppi. Si tratta di regole
slegate tra loro da integrare con la disciplina prevista nei casi
generali.
Non rimane altro
in questo caso che riportare il testo dell’art. 286 comma per comma, con
un piccolo richiamo per l’argomento trattato per ogni comma.
1. Se le diverse
imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi
principali in
circoscrizioni giudiziarie
diverse, è competente il tribunale individuato
ai sensi
dell'articolo 27
in relazione al centro degli interessi principali della società o
ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista
dall'articolo 2497-bis del codice
civile, esercita
l'attività' di
direzione e
coordinamento oppure, in
mancanza,
dell'impresa che
presenta la maggiore
esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.
2. Il tribunale,
se accoglie il ricorso, nomina un unico
giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le
imprese del gruppo e
dispone il deposito di un
unico fondo
per le
spese di giustizia.
3. I costi della
procedura sono ripartiti
fra le
imprese del gruppo
in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Il commissario
giudiziale, con l'autorizzazione
del giudice, può
richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob
o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad
accertare
l'esistenza di collegamenti
di gruppo
e alle
società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di
diritti sulle azioni
o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono
fornite
entro quindici
giorni dalla richiesta.
5. I creditori di
ciascuna delle imprese che
hanno proposto
la domanda di accesso al concordato
di gruppo,
suddivisi per
classi qualora tale suddivisione sia
prevista dalla
legge o
dal piano, votano in
maniera contestuale e separata
sulla proposta
presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo
è approvato quando
le proposte delle singole imprese del
gruppo sono
approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
6. Sono escluse
dal voto
le imprese
del gruppo
titolari di crediti
nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.
7. Il concordato
di gruppo omologato non può
essere risolto
o annullato quando i presupposti per la risoluzione o
l'annullamento si verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune
imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa
l'attuazione del
piano anche nei confronti delle altre imprese.
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