Procedimento concordato di gruppo

L’art. 286 si occupa di quelle che scherzosamente potremmo definire “varie ed eventuali” e più seriamente come una serie di regole procedimentali particolari che si applicano quando nei concordati o nei piani di ristrutturazione sono interessati dei gruppi. Si tratta di regole slegate tra loro da integrare con la disciplina prevista nei casi generali.

Non rimane altro in questo caso che riportare il testo dell’art. 286 comma per comma, con un piccolo richiamo per l’argomento trattato per ogni comma.

 

  • Competenza del tribunale nel caso in cui le società del gruppo abbiano il proprio centro d’interessi principali in circoscrizioni diverse.

 

1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi  principali  in circoscrizioni  giudiziarie  diverse, è competente il tribunale individuato  ai  sensi  dell'articolo  27  in relazione al centro degli interessi principali della società o  ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice  civile,  esercita  l'attività'  di  direzione  e coordinamento oppure,  in  mancanza,  dell'impresa  che  presenta  la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

 

  • Nomina di un solo giudice delegato e commissario giudiziale

 

2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico  giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le  imprese  del gruppo e dispone il deposito di  un  unico  fondo  per  le  spese  di giustizia.

 

  • Ripartizione dei costi della procedura.

 

3. I costi della procedura sono  ripartiti  fra  le  imprese  del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

 

  • Richiesta d’informazioni sui collegamenti tra le società e su titolati dei diritti su quote o azioni 

 

4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione  del  giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad

accertare l'esistenza di  collegamenti  di  gruppo  e  alle  società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di  diritti  sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono  fornite

entro quindici giorni dalla richiesta.

   

  • Votazione contestuale e separata, approvazione del concordato di gruppo.

 

5. I creditori di ciascuna delle imprese che  hanno  proposto  la domanda di accesso al concordato  di  gruppo,  suddivisi  per  classi qualora tale suddivisione sia  prevista  dalla  legge  o  dal  piano, votano in maniera contestuale e separata  sulla  proposta  presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo  è  approvato quando le proposte delle singole imprese del  gruppo  sono  approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.

   

  • Imprese escluse dal voto.

 

6. Sono escluse dal  voto  le  imprese  del  gruppo  titolari  di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.

   

 

  • Risoluzione e annullamento del concordato nel caso in cui le condizioni si verifichino solo per alcune imprese del gruppo.

 

7. Il concordato di gruppo omologato non può  essere  risolto  o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa  l'attuazione  del piano anche nei confronti delle altre imprese.

 

 


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