Procedimento

Rapporti tra liquidazione coatta amministrativa liquidazione giudiziale e concordato preventivo. Lo stato di insolvenza dell’impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

La regola fondamentale espressa dal primo comma dell’art. 295 è che se un’impresa è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale.. salvo che la legge disponga diversamente.

Quindi è possibile che la legge preveda che una stessa impresa sia sottoposta a entrambe le procedure, ma quando questo accade quale procedura applicare? Quella dichiarata per prima.

E infatti il secondo comma dell’art. 295 dispone che quando siano possibili entrambe le procedure l’apertura di una procedura, per es. liquidazione coatta amministrativa, preclude l’altra, per es. la liquidazione giudiziale, e viceversa.

Non c’è invece incompatibilità tra liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo; salvo che la legge non disponga diversamente è possibile che un’impresa già sottoposta a  liquidazione coatta amministrativa (art. 296). Se però questa impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non possa essere sottoposta anche a liquidazione giudiziale la dichiarazione d’insolvenza sarà effettuata dal tribunale su istanza del commissario giudiziale (art. 297 comma 8).

La dichiarazione di stato d’insolvenza da parte del tribunale è regolata dagli articoli 297 e 298.

Vediamo il primo caso, cioè quello dell’art. 297.

a) Impresa che non può essere sottoposta alla liquidazione giudiziale che prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa già si trovi in stato d’insolvenza.

 In questi casi, per l’art. 297 e salvo che la legge non disponga diversamente, il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro  degli  interessi  principali, dopo aver sentito il debitore ex art. 40 e l’autorità che ha la vigilanza sull’impresa,  su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la  vigilanza sull'impresa, dichiara esistendone i presupposti lo stato d’insolvenza con sentenza.

Il  trasferimento  del  centro  degli  interessi  principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito della  domanda  per  la dichiarazione dello stato di insolvenza  non rileva  ai  fini  della competenza.  Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il  tribunale adotta i provvedimenti   conservativi   che   ritenga   opportuni nell'interesse dei  creditori  fino  all'inizio  della  procedura  di liquidazione.

La sentenza è poi entro tre giorni comunicata secondo le regole ordinarie del codice di procedura civile (art. 136) e all’autorità competente e anche notificata ai sensi dell’art. 45

L’autorità può  disporre la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della  risoluzione  ai  sensi  del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sulla risoluzione della crisi degli enti creditizi.

Come accade per le sentenze del tribunale che dichiarano la liquidazione giudiziale, anche contro questa sentenza che dichiara solo l’insolvenza ogni interessato può proporre reclamo ex art. 51.

Come anche accade per i decreti del tribunale che respingono la richiesta di liquidazione giudiziale, anche in questo caso se il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione d’insolvenza, provvede con decreto motivato contro cui sarà ammesso reclamo alla corte d’appello ex art. 50.

La richiesta di dichiarazione d’insolvenza potrebbe rendersi necessaria durante la procedura di concordato preventivo.

In effetti per l’ottavo comma dell’art. 297 quando nel corso della procedura  di  concordato  preventivo  di  un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa non ancora dichiarata, con  esclusione  della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura  e sussiste lo stato  di  insolvenza il tribunale provvede su istanza  del  commissario  giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza.  Il tribunale quindi dopo aver sentito il debitore ex art. 40 e l’autorità che ha la vigilanza sull’impresa dichiara esistendone i presupposti tale stato con sentenza.

Tutta questa procedura che abbiamo visto con l’intervento del tribunale non si applica agli enti pubblici.

b) Impresa che già  si trovava in stato d’insolvenza dopo l’inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

In questo caso su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero il tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali, in camera di consiglio accerta e dichiara con sentenza lo stato d’insolvenza anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza dell’attivo.

Si applicano le regole già viste nel caso precedente e restano comunque salve le diverse  disposizioni  delle  leggi  speciali relative  all'accertamento  dello  stato  di  insolvenza   successivo

all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.

 

 

Quali saranno gli effetti della dichiarazione dello stato d’insolvenza ex art. 299?

Dalla data del provvedimento del tribunale tutti quelli previsti, e già visti,  dal titolo V capo I sezione IV, cioè quelli relativi alle revocatorie (artt. da 163 a 171) anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata. Poiché le regole citate fanno decorrere il tempo per le dichiarazioni inefficacia dal momento del deposito della domanda di liquidazione giudiziale che qui non c’è stata, l’art. 299 si preoccupa di specificare che lì dove si parla di domanda di apertura di liquidazione giudiziale, i termini vanno sostituiti con il deposito della domanda per l’accertamento dello stato d’insolvenza. Sarà poi il commissario liquidatore, e non il curatore, ad esercitare le azioni per far revocare gli atti di frode ai creditori.

Il termine di decadenza di tre anni previsto dall’art. 170 per l’esercizio delle azioni revocatorie e d’inefficacia nella liquidazione giudiziale va qui calcolato dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, ma solo se successivo al provvedimento che accerta lo stato d’insolvenza, diversamente sarà calcolato da quel provvedimento.

Sarà poi il commissario liquidatore a presentare al pubblico ministero la relazione ex art. 130 cioè quella che tra l’altro descrive le  cause dell'insorgere della crisi e  del  manifestarsi  dell'insolvenza  del debitore,  sulla  diligenza  spiegata  dal  debitore   nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore  o  di  altri  e  su quanto può interessare anche ai fini delle indagini  preliminari  in sede penale che nella liquidazione giudiziale spetta la curatore.

 

 


punto elenco Torna alla home page     
 
Manuale della crisi d'impresa e dell'insolvenza, versione completa e di sintesi
Accedi da qui