Procedimento
Rapporti tra
liquidazione coatta amministrativa liquidazione giudiziale e concordato
preventivo. Lo stato di insolvenza dell’impresa sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa.
La regola
fondamentale espressa dal primo comma dell’art. 295 è che se un’impresa
è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non può essere
sottoposta a liquidazione giudiziale.. salvo che la legge disponga
diversamente.
Quindi è possibile
che la legge preveda che una stessa impresa sia sottoposta a entrambe le
procedure, ma quando questo accade quale procedura applicare? Quella
dichiarata per prima.
E infatti il
secondo comma dell’art. 295 dispone che quando siano possibili entrambe
le procedure l’apertura di una procedura, per es. liquidazione coatta
amministrativa, preclude l’altra, per es. la liquidazione giudiziale, e
viceversa.
Non c’è invece
incompatibilità tra liquidazione coatta amministrativa e concordato
preventivo; salvo che la legge non disponga diversamente è possibile che
un’impresa già sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa (art. 296). Se però questa impresa
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non possa essere
sottoposta anche a liquidazione giudiziale la dichiarazione d’insolvenza
sarà effettuata dal tribunale su istanza del commissario giudiziale
(art. 297 comma 8).
La dichiarazione
di stato d’insolvenza da parte del tribunale è regolata dagli articoli
297 e 298.
Vediamo il primo
caso, cioè quello dell’art. 297.
a)
Impresa che non può essere sottoposta alla liquidazione giudiziale che
prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa già si
trovi in stato d’insolvenza.
In questi casi, per l’art. 297 e
salvo che la legge non disponga diversamente, il tribunale del luogo in
cui l’impresa ha il centro
degli interessi
principali, dopo aver sentito il debitore ex art. 40 e l’autorità
che ha la vigilanza sull’impresa,
su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la
vigilanza sull'impresa, dichiara esistendone i presupposti lo
stato d’insolvenza con sentenza.
Il
trasferimento del
centro degli
interessi principali
intervenuto nell'anno antecedente il deposito della
domanda per
la dichiarazione dello stato di insolvenza
non rileva ai
fini della
competenza. Con la stessa
sentenza o con successivo decreto, il
tribunale adotta i provvedimenti
conservativi
che ritenga
opportuni nell'interesse dei
creditori fino
all'inizio della
procedura di
liquidazione.
La sentenza è poi
entro tre giorni comunicata secondo le regole ordinarie del codice di
procedura civile (art. 136) e all’autorità competente e anche notificata
ai sensi dell’art. 45
L’autorità può
disporre la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i
presupposti, l'avvio della
risoluzione ai
sensi del decreto di
recepimento della direttiva 2014/59/UE sulla risoluzione della crisi
degli enti creditizi.
Come accade per le
sentenze del tribunale che dichiarano la liquidazione giudiziale, anche
contro questa sentenza che
dichiara solo l’insolvenza ogni interessato può proporre reclamo ex
art. 51.
Come anche accade
per i decreti del tribunale che respingono la richiesta di liquidazione
giudiziale, anche in questo caso se il tribunale
respinge la richiesta di
dichiarazione d’insolvenza, provvede con decreto motivato contro cui
sarà ammesso reclamo alla corte d’appello ex art. 50.
La richiesta di
dichiarazione d’insolvenza potrebbe rendersi necessaria durante la
procedura di concordato preventivo.
In effetti per
l’ottavo comma dell’art. 297 quando nel corso della procedura
di concordato
preventivo di
un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa non
ancora dichiarata, con
esclusione della
liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura
e sussiste lo stato
di insolvenza il tribunale
provvede su istanza del
commissario
giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza.
Il tribunale quindi dopo aver sentito il debitore ex art. 40 e
l’autorità che ha la vigilanza sull’impresa dichiara esistendone i
presupposti tale stato con sentenza.
Tutta questa
procedura che abbiamo visto con l’intervento del tribunale non si
applica agli enti pubblici.
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b)
Impresa che già
si trovava in stato d’insolvenza dopo l’inizio della procedura di
liquidazione coatta amministrativa.
In questo caso su
ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero il
tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi
principali, in camera di consiglio accerta e dichiara con sentenza lo
stato d’insolvenza anche se la liquidazione è stata disposta per
insufficienza dell’attivo.
Si applicano le
regole già viste nel caso precedente e restano comunque salve le diverse
disposizioni delle
leggi speciali
relative all'accertamento
dello stato
di insolvenza
successivo
all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
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Quali saranno gli
effetti della dichiarazione dello stato d’insolvenza ex art. 299?
Dalla data del
provvedimento del tribunale tutti quelli previsti, e già visti,
dal titolo V capo I sezione IV, cioè quelli relativi alle
revocatorie (artt. da 163 a 171) anche nei confronti
dei soci a responsabilità illimitata. Poiché le regole citate fanno
decorrere il tempo per le dichiarazioni inefficacia dal momento del
deposito della domanda di liquidazione giudiziale che qui non c’è stata,
l’art. 299 si preoccupa di specificare che lì dove si parla di domanda
di apertura di liquidazione giudiziale, i termini vanno sostituiti con
il deposito della domanda per l’accertamento dello stato d’insolvenza.
Sarà poi il commissario liquidatore, e non il curatore, ad esercitare le
azioni per far revocare gli atti di frode ai creditori.
Il termine di
decadenza di tre anni previsto dall’art. 170 per l’esercizio delle
azioni revocatorie e d’inefficacia nella liquidazione giudiziale va qui
calcolato dalla data del provvedimento di nomina del commissario
liquidatore, ma solo se successivo al provvedimento che accerta lo stato
d’insolvenza, diversamente sarà calcolato da quel provvedimento.
Sarà poi il
commissario liquidatore a presentare al pubblico ministero la relazione
ex art. 130 cioè quella che tra l’altro descrive le
cause dell'insorgere della crisi e
del manifestarsi
dell'insolvenza del
debitore, sulla
diligenza spiegata
dal debitore
nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore
o di
altri e
su quanto può interessare anche ai fini delle indagini
preliminari in sede
penale che nella liquidazione giudiziale spetta la curatore.
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