Procedura
unitaria di liquidazione giudiziale
Questo capo detta
poche regole per la liquidazione giudiziale del gruppo ed è composto da
soli due articoli, 287 e
Questa è
determinata, come di regola, dall’art. 27 e:
a) nel caso in cui
le diverse imprese abbiano il loro centro principale di interessi nella
circoscrizione dello stesso tribunale, questo sarà competente:
b) nel caso in cui
le diverse imprese abbiano il proprio centro degli interessi
principali in
circoscrizioni
giudiziarie diverse, il
tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata
depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale.
c) quando
la domanda
di accesso alla procedura
sia presentata
contemporaneamente
da più imprese dello stesso
gruppo, è competente il
tribunale individuato ai
sensi dell'articolo
pubblicità
prevista
dall'articolo 2497-bis
c.c. esercita
l'attività di direzione
e coordinamento
oppure, in
mancanza, dell'impresa che
presenta la
più elevata
esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato (art.
287 comma 4).
Risolto il
problema della competenza se ne pone uno di carattere sostanziale, ed è
questo: perché mai è da preferirsi la liquidazione unitaria delle
imprese del gruppo in stato d’insolvenza, rispetto alla liquidazione
individuale della singola impresa?
Si preferisce
quando risultino opportune forme
di coordinamento
nella liquidazione
degli attivi,
in funzione
dell'obiettivo del
migliore
soddisfacimento dei
creditori delle
diverse imprese
del gruppo,
ferma restando
l'autonomia
delle rispettive masse attive e passive.
Essendoci quindi
questa convenienza per i creditori si può proporre un unico ricorso
davanti allo stesso tribunale da parte delle imprese insolventi del
gruppo e il tribunale non si limiterà ad accertare i normali presupporti
per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma per verificare la
specifica condizione che permette un ricorso unitario deve tener conto
dei preesistenti reciproci collegamenti di natura
economica o
produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese
e della presenza dei medesimi amministratori.
Esistendo, quindi,
tutte le condizioni il tribunale con unico provvedimento dichiara
l’insolvenza, nominando, salvo che non sussistano specifiche ragioni in
senso contrario, un unico
giudice delegato, un unico curatore,
un unico comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.
Il curatore
nel programma
di liquidazione
illustra le
modalità del coordinamento nella
liquidazione degli
attivi delle diverse
imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese
del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
Se poi il curatore
viene a conoscenza del fatto che una o più imprese del gruppo non sono
state sottoposte alla procedura di liquidazione giudiziale pur essendo
in stato d’insolvenza, provvede a effettuare la segnalazione agli organi
di amministrazione e controllo della società oppure promuove
direttamente l’accertamento dello stato d’insolvenza.
Abbiamo visto a
quali condizioni è possibile una procedura unitaria di liquidazione
giudiziale e anche, nei paragrafi precedenti, di concordato preventivo.
Si potrebbe allora
giungere alla conclusione che quando non ci sono le condizioni vi
saranno singole procedure per ogni singola impresa, senza alcun punto di
contatto tra loro. In effetti è così, ma per l’art.
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