Procedura unitaria di liquidazione giudiziale

Questo capo detta poche regole per la liquidazione giudiziale del gruppo ed è composto da soli due articoli, 287 e 288. In sostanza questo capo risolve dei fondamentali problemi, e cioè quando preferire la liquidazione unitaria delle imprese insolventi del gruppo e la competenza territoriale del tribunale nel caso in cui le diverse imprese del gruppo abbiano il centro d’interessi principali in Italia, ma nella circoscrizione dello stesso tribunale o in circoscrizioni diverse e ancora la competenza quando siano state presentate contemporaneamente più domande da parte d’imprese dello stesso gruppo. Cominciamo con la competenza.

Questa è determinata, come di regola, dall’art. 27 e:

a) nel caso in cui le diverse imprese abbiano il loro centro principale di interessi nella circoscrizione dello stesso tribunale, questo sarà competente:

b) nel caso in cui le diverse imprese abbiano il proprio centro degli interessi  principali  in  circoscrizioni  giudiziarie  diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata  depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale.

c) quando  la  domanda  di accesso alla procedura  sia  presentata  contemporaneamente  da  più imprese dello stesso gruppo, è competente il  tribunale  individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione  al  centro  degli  interessi principali della società o ente o persona fisica che, in  base  alla

pubblicità  prevista  dall'articolo  2497-bis  c.c. esercita  l'attività di  direzione  e  coordinamento   oppure,   in mancanza, dell'impresa  che  presenta  la  più  elevata  esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato (art. 287 comma 4).

 

Risolto il problema della competenza se ne pone uno di carattere sostanziale, ed è questo: perché mai è da preferirsi la liquidazione unitaria delle imprese del gruppo in stato d’insolvenza, rispetto alla liquidazione individuale della singola impresa?

Si preferisce  quando risultino opportune forme  di coordinamento  nella   liquidazione   degli   attivi,  in   funzione dell'obiettivo  del  migliore  soddisfacimento  dei  creditori  delle diverse  imprese  del  gruppo,  ferma  restando   l'autonomia   delle rispettive masse attive e passive.

Essendoci quindi questa convenienza per i creditori si può proporre un unico ricorso davanti allo stesso tribunale da parte delle imprese insolventi del gruppo e il tribunale non si limiterà ad accertare i normali presupporti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma per verificare la specifica condizione che permette un ricorso unitario deve tener conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura  economica  o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese  e della presenza dei medesimi amministratori.

Esistendo, quindi, tutte le condizioni il tribunale con unico provvedimento dichiara l’insolvenza, nominando, salvo che non sussistano specifiche ragioni in senso contrario,  un unico giudice delegato, un unico curatore,  un unico comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.

Il curatore  nel  programma  di  liquidazione  illustra   le modalità del coordinamento nella  liquidazione  degli  attivi  delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

Se poi il curatore viene a conoscenza del fatto che una o più imprese del gruppo non sono state sottoposte alla procedura di liquidazione giudiziale pur essendo in stato d’insolvenza, provvede a effettuare la segnalazione agli organi di amministrazione e controllo della società oppure promuove direttamente l’accertamento dello stato d’insolvenza.

Abbiamo visto a quali condizioni è possibile una procedura unitaria di liquidazione giudiziale e anche, nei paragrafi precedenti, di concordato preventivo.

Si potrebbe allora giungere alla conclusione che quando non ci sono le condizioni vi saranno singole procedure per ogni singola impresa, senza alcun punto di contatto tra loro. In effetti è così, ma per l’art. 288 in questi casi, anche se le procedure pendono innanzi a tribunali diversi, c’è un obbligo di cooperazione degli organi di gestione delle diverse procedure, per facilitare la gestione efficace di queste diverse procedure.

 

 


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