Procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento
Il capo II del
titolo IV, sempre nell’ambito degli strumenti di regolazione della
crisi, si occupa delle procedure di composizione della crisi riservate
al sovraindebitato.
Ricordiamo cosa
sia la situazione di sovraindebitamento.
Sovraindebitamento
: lo stato di crisi o di
insolvenza del
consumatore, del
professionista,
dell'imprenditore
minore, dell'imprenditore agricolo,
delle start-up
innovative di
cui al
decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e di ogni
altro debitore
non assoggettabile alla liquidazione
giudiziale ovvero
a liquidazione
coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste
dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o
insolvenza.
Quali procedure si
seguono in questi casi? Il legislatore, invece di costruire una
procedura specifica ha preferito dettare una disciplina procedurale
essenziale e per quanto non previsto si applicheranno
le disposizioni procedurali del Titolo III, e cioè le procedure
previste per la regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui abbiamo
ampiamente parlato in quanto compatibili.
La prima regola
generale che riguarda le procedure da sovraindebitamento rispetto alle
procedure del titolo III sta nel fatto che
i
compiti del
commissario
giudiziale o
del liquidatore
nominati in quelle procedure sono svolti
dall'OCC.
Ma vediamo in
sintesi queste procedure. In primo luogo abbiamo la procedure familiari
ex art. 66 e le procedure di ristrutturazione dei debiti che può
attivare il consumatore sovraindebitato ex art. 67.
Nel primo caso con
l’assistenza dell’OCC i membri della stessa famiglia possono presentare
un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento
quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine
comune.
Nel secondo caso
il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai
creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo
specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.
La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento,
anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
L’art. 68
disciplina la procedura e la fondamentale attività prestata dall’Occ e
si ricorda che la domanda può essere presentata al giudice sono tramite
l’OCC e con una relazione redatta dallo stesso organo.
Il piano di
ristrutturazione dei debiti presentato dal consumatore con la proposta
diretta ai creditori dovranno poi essere omologati dal tribunale ex art.
70.
In tal caso
il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità
economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con
sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC.
Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.
Il piano sarà poi
eseguito sotto la vigilanza dell’OCC (art. 71), ma l’omologazione potrà
essere revocata ex art.
Alla revoca
provvede il giudice anche d’ufficio.
In caso di revoca
il giudice dispone, su istanza del debitore, la conversione in
liquidazione controllata.
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