Procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento
Procedure di composizione della crisi
da sovraindebitamento. Cos’è il sovraindebitamento? Ci risponde l’art. 2, comma 1 lettera c). Sovraindebitamento
: lo stato di crisi o di
insolvenza del
consumatore, del
professionista,
dell'imprenditore
minore, dell'imprenditore agricolo,
delle start-up
innovative di
cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni
altro debitore
non assoggettabile alla liquidazione
giudiziale ovvero
a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste
dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o
insolvenza. Le procedure previste sono le procedure familiari (art. 66) , la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67), il concordato minore (art. 74). La prima domanda da porsi: quali procedure si seguono in questi casi? Il legislatore, invece di costruire una procedura specifica ha preferito dettare una disciplina procedurale essenziale e per quanto non previsto si applicheranno le disposizioni procedurali del Titolo III, e cioè le procedure previste per la regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui abbiamo ampiamente parlato in quanto compatibili. La prima regola generale che riguarda le procedure da sovraindebitamento rispetto alle procedure del titolo III sta nel fatto che i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati in quelle procedure sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore poi, prevista in quelle procedure è sempre facoltativa. Vedremo poi il ruolo centrale dell’ OCC in queste procedure. Ricordiamo i compiti dell’OCC: OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice.
Le procedure familiari
L’art. 66 si occupa delle procedure familiari in relazione a crisi da sovraindebitamento della famiglia. In sostanza si tratta di più membri di una famiglia indebitati, non del caso che in una famiglia vi sia un solo debitore. Per accedere a queste procedure è necessario che i membri di una famiglia siano sovraindebitati e consumatori. Inoltre devono essere conviventi, e nel caso non lo siano, per accedere alle procedure il sovraindebitamento deve avere origine comune. Queste persone, quindi, e alle condizioni che abbiamo appena visto possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Come visto è necessario che tutti familiari siano consumatori, ma nel caso uno di questi non lo fosse, non potrà accedere a questa procedura, ma dovrà accedere al concordato minore, di cui agli articoli 74 e ss. del codice ( sezione III). Ma come facciamo a sapere che si tratta di membri di una stessa famiglia? Ci risponde il comma 2 dell’art. 66 secondo il quale: “Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si
considerano membri
della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado
e gli
affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i
conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76”.
Procedure di ristrutturazione dei debiti. Passiamo alle procedure che può attivare il consumatore sovraindebitato. Ricordiamo la definizione di consumatore ex art. 2 comma 1 lett. e) del codice: e) «consumatore»: la persona
fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale,
commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se
socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V
del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli
sociali. Il consumatore sovraindebitato con l’ausilio dell’OCC può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Ci sono delle condizioni ostative all’accesso alla procedura. Per l’art. 69 primo comma il consumatore non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, oppure ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale”e differenziato” (precisazione introdotta dal decreto 147\2020) , dei crediti in qualsiasi forma (art. 67 comma 1). La proposta, pur essendo di contenuto libero, può però alcuni punti come per esempio che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La domanda da presentarsi al tribunale monocratico deve essere corredata dal’elenco previsto dal secondo comma dell’art. 67. La domanda non può essere presentata personalmente dal debitore, ma per il tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. L’OCC deve poi allegare alla domanda una relazione con il contenuto indicato dall’art. 68 commi 2 e 3. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. Dopo la presentazione della domanda si metterà in moto la procedura davanti al giudice che deciderà con decreto circa l’ammissibilità della domanda; se è ammissibile ed effettuate le pubblicazioni previste dalla legge e dopo le eventuali osservazioni dei creditori il giudice può omologare il piano presentato dal debitore tramite l’OCC. Ammesso che il piano del consumatore sia stato omologato, sarà necessario eseguirlo. L’art. 71 si occupa delle modalità di esecuzione del piano e alla fine possiamo avere due possibilità: a) il piano è stato integralmente e correttamente eseguito: il giudice procede alla liquidazione del compenso, tenendo conto della diligenza dell’OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento; b) il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito: il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione. Una volta concessa l’omologazione questa può essere revocata e un caso l’abbiamo appena visto nel punto b). Ma l’omologazione può essere revocata anche in altri casi (art. 72), vediamoli. Revoca dell’omologazione 1) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, 2) quando è sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo; 3) quando il debitore ha dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. 4) quando vi sia stato inadempimento del piano; 5) quando il piano sia divenuto inattuabile e non c’è modo di modificarlo. Come si vede l’omologazione può essere anche revocata; in questo caso può esservi conversione dell’omologazione in procedura di liquidazione controllata, questa però non avviene d’ufficio, ma su richiesta di parte (art. 73). Se è accolta l’istanza di conversione il giudice dà termine al debitore per integrare la documentazione e provvede all’apertura della liquidazione controllata ex. art. 270.
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