Procedure di
regolazione della crisi o dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un
gruppo
Questo capo III è
composto da un solo articolo il 289, tra l’altro non dei fondamentali,
una scelta curiosa da parte del legislatore. Non si può far altro che
riportarlo.
Art. 289 . Domanda
di accesso e obblighi di informazione e collaborazione
La domanda di accesso a
procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza presentata da
un'impresa appartenente ad
un gruppo deve
contenere informazioni analitiche sulla struttura del
gruppo e sui vincoli
partecipativi o contrattuali esistenti tra le società
e imprese e indicare il registro
delle imprese
o i
registri delle
imprese in
cui e'
stata effettuata
la pubblicità
ai sensi
dell'articolo 2497-bis del codice civile.
L'impresa deve,
inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove
redatto. In
ogni caso il
tribunale ovvero,
successivamente, il
curatore o
il commissario giudiziale possono, al fine di accertare
l'esistenza di
collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o
a qualsiasi
altra pubblica autorità e alle società fiduciarie
le generalità
degli effettivi titolari di diritti sulle azioni
o sulle
quote ad
esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici
giorni dalla
richiesta.
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