Il d.lgs. 83\2022 ha introdotto una nuova sezione al
Capo III del Titolo IV della prima parte del codice, che comprende gli
articoli da 120 bis a 120 quinquies. Si tratta di regole particolari che
riguardano le società.
Il
primo comma dell’art. 120 bis
attribuisce esclusivamente agli amministratori con
rappresentanza il potere di accedere alla procedura e di stabilire
il contenuto della proposta e le condizioni del
piano. Si stabilisce poi che dalla iscrizione della decisione nel
registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli
amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa ed è
disposto che non costituisce giusta causa la presentazione di una
domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e
dell’insolvenza in presenza delle condizioni di legge. In ogni caso la
deliberazione di revoca degli amministratori deve essere approvata con
decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese
competente, sentiti gli interessati.
Venendo al piano presentato
dagli amministratori, l’art. 120 bis prevede delle particolarità È anche
previsto che anche i soci che rappresentano almeno il dieci per
cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte
concorrenti nel concordato preventivo (art. 90). Le regole che abbiamo
appena visto riguardano le società, tuttavia il comma 6 dell’art. 120
bis le dichiara applicabili, se compatibili, anche agli imprenditori
collettivi diversi dalle società.
Infine è possibile ex art.
120 ter che si creino classi di soci titolari di diritti, tuttavia la
formazione della classe di soci diventa obbligatoria se il piano prevede
modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione
dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio.
Le regole che abbiamo visto per la
classe dei soci valgono anche per i titolari di strumenti
finanziari ma solo in quanto compatibili con il particolare strumento
finanziario posseduto.
Le classi di soci possono anche opporsi
all’omologazione e impedirla, tuttavia per l’art. 120 quater il piano
può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi
dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello
proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello
proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse
destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se poi non vi
sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella
dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore
destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe
dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.
Per il primo comma dell’art. 124 quinquies il
provvedimento di omologazione demanda agli amministratori l’adozione di
ogni atto necessario a dare
esecuzione al piano e li autorizza a porre in essere, nei successivi
trenta giorni o nel diverso termine previsto dal piano, le ulteriori
modificazioni statutarie programmate dal piano. Nel caso in cui ciò non
accada il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli
amministratori, può nominare un amministratore giudiziario,
attribuendogli i poteri necessari a provvedere agli adempimenti, e
disporre la revoca per giusta causa degli amministratori.
Infine una regola che riguarda i contratti in corso
di esecuzione della società.
Per il comma 3 dell’art. 120 quinquies:
“Le modificazioni della compagine
sociale conseguenti all’esecuzione di uno strumento di regolazione della
crisi e dell’insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di
modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci
eventuali patti contrari”.