Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società.

La fase dell’accesso e la classe dei soci

Il d.lgs. 83\2022 ha introdotto una nuova sezione al Capo III del Titolo IV della prima parte del codice, che comprende gli articoli da 120 bis a 120 quinquies. Si tratta di regole particolari che riguardano le società.  Il primo comma dell’art. 120 bis  attribuisce esclusivamente agli amministratori con rappresentanza il potere di accedere alla procedura e di stabilire  il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Si stabilisce poi che dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa ed è disposto che non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza in presenza delle condizioni di legge. In ogni caso la deliberazione di revoca degli amministratori deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.

Venendo al piano presentato dagli amministratori, l’art. 120 bis prevede delle particolarità È anche  previsto che anche i soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti nel concordato preventivo (art. 90). Le regole che abbiamo appena visto riguardano le società, tuttavia il comma 6 dell’art. 120 bis le dichiara applicabili, se compatibili, anche agli imprenditori collettivi diversi dalle società.

Infine è possibile ex art. 120 ter che si creino classi di soci titolari di diritti, tuttavia la formazione della classe di soci diventa obbligatoria se il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Le regole che abbiamo visto per la classe dei soci valgono anche per i titolari di strumenti finanziari ma solo in quanto compatibili con il particolare strumento finanziario posseduto.

Le classi di soci possono anche opporsi all’omologazione e impedirla, tuttavia per l’art. 120 quater il piano può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se poi non vi sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.

Esecuzione dello strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza omologato

Per il primo comma dell’art. 124 quinquies il provvedimento di omologazione demanda agli amministratori l’adozione di ogni atto necessario a dare  esecuzione al piano e li autorizza a porre in essere, nei successivi trenta giorni o nel diverso termine previsto dal piano, le ulteriori modificazioni statutarie programmate dal piano. Nel caso in cui ciò non accada il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori, può nominare un amministratore giudiziario, attribuendogli i poteri necessari a provvedere agli adempimenti, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori.

Infine una regola che riguarda i contratti in corso di esecuzione della società.

Per il comma 3 dell’art. 120 quinquies: “Le modificazioni della compagine sociale conseguenti all’esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci eventuali patti contrari”.

 

 


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