Siamo finalmente
giunti al cuore del
concordato preventivo, e cioè alla procedura che può portare
all’omologazione del concordato.
Questa procedura
si compone di tre fasi:
1) individuazione
e convocazione dei creditori da parte del commissario liquidatore e
redazione dell’inventario (sezione IV del codice, artt. 103- 106) ;
2) Voto dei
creditori e eventuale raggiungimento delle maggioranze richieste per
legge (sezione V del codice, artt. 107-111);
3) Omologazione
del concordato ( sezione VI del codice, artt. 112- 120).
Cominciamo con la prima fase, (artt. 103, 104) cioè quella della convocazione dei creditori di cui segue lo schema. Il commissario giudiziale li individua in base alle scritture contabili e li avvisa tramite pec o raccomandata. Nell'avviso vi sono tutti gli estremi della procedura e si chiede ai creditori di indicare al commissario un loro indirizzo pec; nel caso i creditori non indichino tale indirizzo pec le comunicazioni saranno effettuate tramite deposito in cancelleria.
Un’altra e
essenziale operazione che deve compiere il commissario
è l’inventario del patrimonio
del debitore con la redazione di
una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto (art. 105).
Nella relazione il
commissario deve precisare se l'impresa si trovi in stato
di crisi
o di insolvenza,
riferire sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e
sulle garanzie offerte ai creditori.
Il commissario,
inoltre, illustra le
utilità che,
in caso di
liquidazione giudiziale,
possono essere
apportate dalle
azioni risarcitorie,
recuperatorie o
revocatorie che
potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
La relazione deve
essere depositata in
cancelleria almeno 45 prima della data iniziale stabilita
per il voto dei creditori. |
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