Provvedimenti immediati

 

Siamo finalmente giunti al  cuore del concordato preventivo, e cioè alla procedura che può portare all’omologazione del concordato.

Questa procedura si compone di tre fasi:

1) individuazione e convocazione dei creditori da parte del commissario liquidatore e redazione dell’inventario (sezione IV del codice, artt. 103- 106) ;

2) Voto dei creditori e eventuale raggiungimento delle maggioranze richieste per legge (sezione V del codice, artt. 107-111);

3) Omologazione del concordato ( sezione VI del codice, artt. 112- 120).

 

Cominciamo con la prima fase, (artt. 103, 104) cioè quella della convocazione dei creditori di cui segue lo schema. Il commissario giudiziale li individua in base alle scritture contabili e li avvisa tramite pec o raccomandata. Nell'avviso vi sono tutti gli estremi della procedura e si chiede ai creditori di indicare al commissario un loro indirizzo pec; nel caso i creditori non indichino tale indirizzo pec le comunicazioni saranno effettuate tramite deposito in cancelleria.

 

 

Un’altra e essenziale operazione che deve compiere il commissario è l’inventario del patrimonio del debitore con la redazione di una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto (art. 105).

Nella relazione il commissario deve precisare se l'impresa si trovi in stato  di  crisi  o  di insolvenza, riferire sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori.

Il commissario, inoltre, illustra le  utilità  che,  in caso di  liquidazione  giudiziale,  possono  essere  apportate  dalle azioni  risarcitorie,  recuperatorie  o  revocatorie  che  potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

La relazione deve essere depositata  in  cancelleria almeno 45 prima della data iniziale stabilita  per il voto dei creditori.

 


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