Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo
Gli articoli da
Ci interessa
stabilire che disciplina applicare nel caso in cui si voglia applicare
il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai
sensi degli articoli 57(gli accordi di ristrutturazione dei debiti), 60
(accordi di ristrutturazione agevolati) e 61 (accordi di
ristrutturazione ad efficacia estesa) cose di cui ci siamo ampiamente
occupati nella sezione II del capo I del titolo IV.
Diciamo subito
che, fortunatamente per noi, il codice non detta una disciplina speciale
per questi casi, ma una disciplina integrativa e parzialmente
derogatoria rispetto alla disciplina generale già vista. Vediamo,
quindi, in primo luogo quando il gruppo può accedere alla disciplina
degli accordi della regolazione della crisi o dell’insolvenza.
A questo punto ci
si potrebbe chiedere come mai scegliere la strada comune al posto di
quella individuale per ogni impresa. Perché è più conveniente per i
creditori.
Per il
terzo comma dell’art. 284, infatti, la domanda di accesso o la
richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione
deve contenere
l'illustrazione delle ragioni di
maggiore convenienza,
in funzione del
migliore soddisfacimento dei
creditori
delle
singole imprese,
della scelta
di presentare
un piano
unitario
ovvero piani
reciprocamente collegati e interferenti
invece di un
piano autonomo per
ciascuna impresa.
Venendo di nuovo
al contenuto della domanda, questa deve fornire
informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli
partecipativi o
contrattuali esistenti tra le imprese e indicare
il registro
delle imprese o i registri delle imprese in
cui è
stata effettuata
la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis
del codice
civile.
Come si vede tutto
si basa sulla presentazione di particolari piani, un piano unitario o
piani reciprocamente collegati e interferenti.
Questi rivolti ai creditori di ogni impresa,
devono avere il contenuto necessario dell’art. 56 comma 2
(accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento)
e quello eventuale di cui all’art. 285. Devono poi essere idonei
a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna
impresa e
ad assicurare il riequilibrio complessivo della
situazione finanziaria di
ognuna. Un professionista
indipendente attesta la veridicità
dei dati aziendali e la fattibilità del piano o i
piani.
Concordato
liquidatorio e in continuità.
Come si ricorderà
il concordato può essere liquidatorio o in continuità.
La scelta tra i
due spetta a chi propone il concordato, tuttavia poiché le imprese del
gruppo coinvolte sono più di una, vi può essere una figura particolare
di concordato, potremmo definirla liquidatoria in continuità.
Per il primo comma dell’art. 285,
infatti, il piano
concordatario o
i piani
concordatari di
gruppo possono
prevedere la
liquidazione
di alcune
imprese e
la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo.
Ma non basta,
perché in certe situazioni la scelta del solo concordato in continuità
diventa obbligatoria e non sarà possibile proporre un concordato che sia
in parte in liquidazione e in parte in continuità.
Bisogna guardare,
infatti, agli interessi dei creditori; ebbene si applicherà
la sola disciplina del
concordato in continuità quando, confrontando i
flussi complessivi
derivanti dalla
continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti
dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo
sono soddisfatti in misura
prevalente dal ricavato prodotto dalla
continuità aziendale
diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.
Le tutele previste
per creditori e soci delle società del gruppo.
Ci sono due
categorie di soggetti che possono essere danneggiate da questi piani, i
creditori e i soci delle società appartenenti al gruppo.
Cominciamo dai
creditori, ricordando che il piano o i piani dovranno comunque essere da
loro approvati.
In primo luogo
bisogna vedere se il piano i piani prevedevano o meno una divisione in
classi (art. 285 comma 3) .
a)
divisione in classi dei creditori:
gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di concordato appena viste
(liquidazione di parte delle società e la continuità di altre oppure
prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative) possono essere
contestati dai creditori dissenzienti
appartenenti a una
classe dissenziente;
b)mancata
previsione di divisione in classi: gli effetti pregiudizievoli delle
operazioni di concordato appena viste (liquidazione di parte delle
società e la continuità di altre oppure prevedere operazioni
contrattuali e riorganizzative) possono essere contestate dai creditori
dissenzienti che rappresentano almeno il
venti per cento dei crediti ammessi al voto con
riguardo ad
una singola società,
attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo.
Se si tratta di
accordi di ristrutturazione dei debiti i creditori
non aderenti
possono proporre
opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
Veniamo ai soci
delle società coinvolte nel piano o nei piani; anche questi possono
subire un danno dal concordato che prevede la liquidazione di parte
delle società e la continuità di altre oppure prevedere operazioni
contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse
infragruppo, ma il danno che vogliono lamentare non è diretto, ma delle
società di cui fanno parte.
Questi soci
possono far valere le loro ragioni solo con l’opposizione
all’omologazione del concordato di gruppo.
In questi casi il tribunale omologa il concordato se esclude la
sussistenza di
un pregiudizio in considerazione
dei vantaggi
compensativi
derivanti alle singole società dal piano di gruppo.
In generale, poi, il tribunale
procede all’omologazione del concordato o degli accordi di
ristrutturazione, non solo secondo le regole previste in generale ma
anche quando , ritenga,
sulla base
di una
valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i
creditori possano essere
soddisfatti in misura non
inferiore a
quanto ricaverebbero
dalla liquidazione giudiziale della singola società.
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