Risoluzione e annullamento del concordato

Il concordato può non andare a buon fine nei casi di risoluzione e annullamento (artt. 250 e 251);

La differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che la risoluzione è dovuta all’inadempimento, mentre l’annullamento è dovuto a un’attività fraudolenta.

 

Cominciamo con la risoluzione.

 

  • Casi di risoluzione del concordato.
    • Il concordato si risolve se le  garanzie  promesse  non  sono  costituite  o  se  il proponente  non  adempie  regolarmente  gli  obblighi  derivanti  dal concordato.
    • Anche se si verificano queste ipotesi di risoluzione, questa non può essere chiesta  quando gli  obblighi  derivanti  dal  concordato  sono  stati  assunti   dal proponente o da uno o più creditori con  liberazione  immediata  del debitore.

 

  • Procedura per la risoluzione.
    • Il concordato si risolve solo su ricorso di uno o più creditori che devono proporlo entro  un anno dalla scadenza del  termine  fissato  per  l'ultimo  adempimento previsto nel concordato.
    • Tuttavia non possono proporre istanza di risoluzione i creditori  verso cui il terzo, (art. 240, comma 5) non abbia  assunto responsabilità per effetto del concordato.
    • La procedura si svolge nelle stesse forme previste per la liquidazione giudiziale ex art. 41, ma deve essere chiamato in giudizio anche l’eventuale garante.

 

  • Decisione del tribunale sulla richiesta di risoluzione.
    • Il tribunale decide con sentenza provvisoriamente esecutiva , e nel caso accolga il ricorso dispone i provvedimenti di cui all’art. 237 comma 2, cioè i provvedimenti previsti in caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale per il richiamo del giudice delegato e del curatore, e i termini per le domande, vecchie e nuove, di ammissione al passivo. La sentenza può essere reclamata ex art. 51 cioè nelle stesse forme con cui s’impugna la sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale.

 

Annullamento del concordato.

 

  • Casi di annullamento del concordato.
    • Il concordato omologato può essere annullato quando si scopre che è stato dolosamente  esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

 

  • Procedura di annullamento.
    • Il concordato si annulla su istanza proposta dal curatore o da qualunque creditore.
    • La domanda si propone con ricorso al tribunale nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni  caso,  non  oltre  due  anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento  previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione  di  nullità. 
    • Si procede nelle stesse forme previste per la risoluzione, anche per quanto riguarda le impugnazioni, e il tribunale decide, dopo che vi sia stato il contraddittorio tra richiedente e debitore.
    • La decisione è presa con sentenza provvisoriamente esecutiva , e il tribunale nel caso accolga il ricorso dispone i provvedimenti di cui all’art. 237 comma 2, cioè i provvedimenti previsti in caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale per il richiamo del giudice delegato e del curatore, e i termini per le domande, vecchie e nuove, di ammissione al passivo. La sentenza può essere reclamata ex art. 51 cioè nelle stesse forme con cui s’impugna la sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale.

 

Annullato o risolto il concordato si riaprirà la procedura di liquidazione giudiziale nelle forme e modi già visti. Possono poi essere riproposte le azioni revocatorie che si erano interrotte per effetto del concordato. Tuttavia degli effetti del concordato permangono nonostante l’annullamento o la risoluzione.

I creditori anteriori all’annullamento o alla risoluzione conservano  le  garanzie  per  le  somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.  Di conseguenza concorreranno nella liquidazione riaperta per l’importo originario del loro credito, ma detratto quanto hanno già ricevuto in base al concordato risolto o annullato.

Per quanto possa sembrare strano, l’art. 253 permette di  proporre un nuovo concordato ma solo dopo che sia stato reso esecutivo lo stato passivo.

Tuttavia fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, come si potrebbe dire, perché il nuovo concordato non potrà essere omologato se prima dell’udienza dedicata all’omologazione non sono state depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

 


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