Risoluzione e annullamento del concordato
Il concordato può
non andare a buon fine nei casi di risoluzione e annullamento (artt. 250
e 251);
La differenza tra
le due ipotesi sta nel fatto che la risoluzione è dovuta
all’inadempimento, mentre l’annullamento è dovuto a un’attività
fraudolenta.
Cominciamo con la
risoluzione.
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Casi di
risoluzione del concordato.
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Il
concordato si risolve se le
garanzie promesse
non sono
costituite o
se il proponente
non adempie
regolarmente gli
obblighi
derivanti dal
concordato.
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Anche se
si verificano queste ipotesi di risoluzione, questa non può
essere chiesta quando
gli obblighi
derivanti dal
concordato sono
stati assunti
dal proponente o da uno o più creditori con
liberazione
immediata del debitore.
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Procedura per
la risoluzione.
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Il
concordato si risolve solo su ricorso di uno o più creditori che
devono proporlo entro un
anno dalla scadenza del
termine fissato
per l'ultimo
adempimento previsto nel concordato.
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Tuttavia
non possono proporre
istanza di risoluzione i
creditori verso cui
il terzo, (art. 240, comma 5) non abbia
assunto responsabilità per effetto del concordato.
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La
procedura si svolge nelle stesse forme previste per la
liquidazione giudiziale ex art. 41, ma deve essere chiamato in
giudizio anche l’eventuale garante.
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Decisione del
tribunale sulla richiesta di risoluzione.
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Il
tribunale decide con sentenza provvisoriamente esecutiva , e nel
caso accolga il ricorso dispone i provvedimenti di cui all’art.
237 comma 2, cioè i provvedimenti previsti in caso di riapertura
della procedura di liquidazione giudiziale per il richiamo del
giudice delegato e del curatore, e i termini per le domande,
vecchie e nuove, di ammissione al passivo. La sentenza può
essere reclamata ex art. 51 cioè nelle stesse forme con cui
s’impugna la sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale.
Annullamento del
concordato.
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Casi di
annullamento del concordato.
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Il
concordato omologato può essere annullato quando si scopre che è
stato dolosamente
esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una
parte rilevante dell'attivo.
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Procedura di
annullamento.
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Il
concordato si annulla su istanza proposta dal curatore o da
qualunque creditore.
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La domanda
si propone con ricorso al tribunale nel termine di sei mesi
dalla scoperta del dolo e, in ogni
caso, non
oltre due
anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto nel
concordato. Non è ammessa alcuna altra azione
di nullità.
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Si procede
nelle stesse forme previste per la risoluzione, anche per quanto
riguarda le impugnazioni, e il tribunale decide, dopo che vi sia
stato il contraddittorio tra richiedente e debitore.
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La
decisione è presa con sentenza provvisoriamente esecutiva , e il
tribunale nel caso accolga il ricorso dispone i provvedimenti di
cui all’art. 237 comma 2, cioè i provvedimenti previsti in caso
di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale per il
richiamo del giudice delegato e del curatore, e i termini per le
domande, vecchie e nuove, di ammissione al passivo. La sentenza
può essere reclamata ex art. 51 cioè nelle stesse forme con cui
s’impugna la sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale.
Annullato o
risolto il concordato si riaprirà la procedura di liquidazione
giudiziale nelle forme e modi già visti. Possono poi essere riproposte
le azioni revocatorie che si erano interrotte per effetto del
concordato. Tuttavia degli effetti del concordato permangono nonostante
l’annullamento o la risoluzione.
I creditori
anteriori all’annullamento o alla risoluzione conservano
le garanzie
per le
somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o
annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
Di conseguenza concorreranno nella liquidazione riaperta per
l’importo originario del loro credito, ma detratto quanto hanno già
ricevuto in base al concordato risolto o annullato.
Per quanto possa
sembrare strano, l’art. 253 permette di
proporre un nuovo concordato ma solo dopo che sia stato reso
esecutivo lo stato passivo.
Tuttavia fidarsi è
bene e non fidarsi è meglio, come si potrebbe dire, perché il nuovo
concordato non potrà essere omologato se prima dell’udienza dedicata
all’omologazione non sono state depositate, nei modi stabiliti dal
giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o
non sono prestate garanzie equivalenti.
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