Risoluzione e annullamento del concordato

 

Gli articoli 119 e 120 si occupano della risoluzione e dell’annullamento del concordato. Si tratta di ipotesi diverse, anche se la procedura è identica, cioè quella degli articoli 40 ( domanda di accesso alle procedura per la regolazione della crisi o dell’insolvenza) e 41 ( procedimento per la liquidazione giudiziale). Diverse perché la risoluzione fa riferimento all’inadempimento del debitore, mentre l’annullamento fa riferimento a un comportamento fraudolento del debitore.

Per l’art. 119 la richiesta di risoluzione può provenire da ogni creditore o dal commissario giudiziale, se è stato richiesto da un creditore, quando si lamenti l’inadempimento del debitore. Il concordato non si  può  risolvere  se  l'inadempimento  ha scarsa importanza.

Il ricorso per la risoluzione  deve  proporsi  entro  un  anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento  previsto  dal concordato e al giudizio è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante. Tuttavia la risoluzione non sarà possibile quando  gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo  con liberazione immediata del debitore.

Passando all’annullamento (art. 120), il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore,  solo per i motivi che seguono ( che quindi sono tassativi):

a) è stato  dolosamente  esagerato  il  passivo,  oppure, b) è stata sottratta o dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo. 

Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine  di  sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni  caso,  non  oltre  due  anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento  previsto

nel concordato.

 


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