Risoluzione e annullamento del concordato
Gli articoli 119 e
120 si occupano della risoluzione e dell’annullamento del concordato. Si
tratta di ipotesi diverse, anche se la procedura è identica, cioè quella
degli articoli 40 ( domanda di accesso alle procedura per la regolazione
della crisi o dell’insolvenza) e 41 ( procedimento per la liquidazione
giudiziale). Diverse perché la risoluzione fa riferimento
all’inadempimento del debitore, mentre l’annullamento fa riferimento a
un comportamento fraudolento del debitore.
Per l’art. 119
la richiesta di risoluzione
può provenire da ogni creditore o dal commissario giudiziale, se è stato
richiesto da un creditore, quando si lamenti l’inadempimento del
debitore. Il concordato non si
può risolvere
se l'inadempimento
ha scarsa importanza.
Il ricorso per la
risoluzione deve
proporsi entro
un anno dalla
scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento
previsto dal
concordato e al giudizio è chiamato a partecipare anche l’eventuale
garante. Tuttavia la risoluzione non sarà possibile quando
gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un
terzo con liberazione
immediata del debitore.
Passando
all’annullamento (art. 120), il concordato può essere annullato su
istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con
il debitore, solo per i
motivi che seguono ( che quindi sono tassativi):
a) è stato
dolosamente
esagerato il
passivo, oppure, b)
è stata sottratta o dissimulata
una parte
rilevante
dell'attivo.
Il ricorso per
annullamento deve proporsi nel termine
di sei mesi dalla
scoperta del dolo e, in ogni
caso, non
oltre due
anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento
previsto
nel concordato. |
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