Soci occulti e società occulta
L’art. 256 commi 4
e 5 si occupa dei soci occulti e della società occulta.
Soci occulti:
dopo l'apertura della procedura di liquidazione
giudiziale della società risulta
l'esistenza di
altri soci
illimitatamente responsabili. In questo caso
il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un
socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del
pubblico ministero,
dispone l'apertura
della procedura
di liquidazione giudiziale nei confronti dei
medesimi soci.
L'istanza può essere
proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
Società
occulta: il caso è diverso dal precedente, e può far riferimento a
due sotto ipotesi:
a)
è stata dichiarata la
liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale, e si scopre che
in realtà l’impresa non è riferibile all’imprenditore, ma a una società
di cui l’imprenditore è socio illimitatamente responsabile. Il vero
imprenditore, quindi, non è quindi l’imprenditore individuale, ma la
società. In questo caso si aprirà la procedura nei confronti anche di
altri soci illimitatamente responsabili della società occulta. Si
procederà nei modi già visti in caso di scoperta di soci occulti.
b)
è stata dichiarata la
liquidazione giudiziale di una società, e poi si scopre che la stessa
società sottoposta a liquidazione è in realtà socia illimitatamente
responsabile di altra società cui è effettivamente riferibile l’attività
d’impresa. In questo caso dovrà essere aperta la procedura anche nei
confronti di quest’altra società e dei suoi soci se illimitatamente
responsabili. Si procederà nei modi già visti in caso di scoperta di
soci occulti.
Contro la sentenza
del tribunale è ammesso
reclamo a
norma dell'articolo
51 e al giudizio deve
partecipare il
curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che ha proposto
la domanda di estensione, e il creditore
che ha
proposto il ricorso
per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Se la domanda di
liquidazione giudiziale nei confronti dei soci è rigettata, il tribunale
decide con decreto che potrà essere impugnato secondo quanto dispone
l’art. 50, cioè secondo la procedura prevista in caso di rigetto della
richiesta di liquidazione giudiziale.
Per soci e società
è nominato dal tribunale un solo giudice delegato e un solo curatore,
che avrà diritto a un solo compenso, ma le procedure restano distinte
come pure restano distinti i patrimoni della società e quelli dei
singoli creditori.
Possono poi essere
nominati più comitati dei creditori.
Avremo poi i
creditori della società che per la responsabilità illimitata dei soci,
sono anche creditori dei singoli soci, e creditori particolari dei soci,
che però non sono creditori della società.
Per questo motivo
il creditore sociale partecipa per il suo intero credito mantenendo, se
lo ha, il privilegio generale sia nei confronti della società sia nei
confronti dei singoli soci.
Di conseguenza ha
diritto a partecipare per l’intero in tutte le singole procedure, fino
all’integrale pagamento, salvo l’eventuale regresso tra le procedure di
liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della
quota rispettiva. I creditori particolari dei soci, invece, possono
partecipare solo alle procedure che vedono coinvolti i loro soci (o il
loro socio) debitori, ma non partecipano alla procedura contro la
società o contro gli altri soci che non sono loro debitori.
Può anche capitare
che un socio illimitatamente responsabile sia lui, in quanto
imprenditore individuale o società sottoposto a liquidazione giudiziale.
In questo caso l’art. 258 precisa che questo evento non comporta la
liquidazione giudiziale della società di cui il socio fa parte.
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