Soci occulti e società occulta

 

Soci occulti e società occulta

L’art. 256 commi 4 e 5 si occupa dei soci occulti e della società occulta.

Soci occulti: dopo l'apertura della procedura di liquidazione  giudiziale della società risulta  l'esistenza  di  altri  soci  illimitatamente responsabili. In questo caso  il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico  ministero,  dispone  l'apertura  della  procedura  di liquidazione giudiziale nei confronti dei  medesimi soci.  L'istanza  può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.

 Società occulta: il caso è diverso dal precedente, e può far riferimento a due sottoipotesi:

a) è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale, e si scopre che in realtà l’impresa non è riferibile all’imprenditore, ma a una società di cui l’imprenditore è socio illimitatamente responsabile. Il vero imprenditore, quindi, non è quindi l’imprenditore individuale, ma la società. In questo caso si aprirà la procedura nei confronti anche di altri soci illimitatamente responsabili della società occulta. Si procederà nei modi già visti in caso di scoperta di soci occulti.

b) è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di una società, e poi si scopre che la stessa società sottoposta a liquidazione è in realtà socia illimitatamente responsabile di altra società cui è effettivamente riferibile l’attività d’impresa. In questo caso dovrà essere aperta la procedura anche nei confronti di quest’altra società e dei suoi soci se illimitatamente responsabili. Si procederà nei modi già visti in caso di scoperta di soci occulti.

Contro la sentenza del tribunale è ammesso  reclamo  a  norma dell'articolo  51 e al  giudizio deve  partecipare   il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che ha proposto la domanda di estensione, e il creditore  che  ha  proposto  il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.  Se la domanda di liquidazione giudiziale nei confronti dei soci è rigettata, il tribunale decide con decreto che potrà essere impugnato secondo quanto dispone l’art. 50, cioè secondo la procedura prevista in caso di rigetto della richiesta di liquidazione giudiziale.

Come abbiamo visto anche i soci illimitatamente responsabili sono sottoposti a liquidazione giudiziale, ma viene da chiedersi se vi sarà un’unica procedura di liquidazione per società e tutti i soci oppure tante procedure per quanti sono i soggetti coinvolti.

Il codice all’art. 257 adotta una soluzione intermedia perché per soci e società è nominato dal tribunale un solo giudice delegato e un solo curatore, che avrà diritto a un solo compenso, ma le procedure restano distinte come pure restano distinti i patrimoni della società e quelli dei singoli creditori. Possono poi essere nominati più comitati dei creditori. C’è poi un’altra particolarità.

Avremo infatti i creditori della società che per la responsabilità illimitata dei soci, sono anche creditori dei singoli soci, e creditori particolari dei soci, che però non sono creditori della società.

Per questo motivo il creditore sociale partecipa per il suo intero credito mantenendo, se lo ha, il privilegio generale sia nei confronti della società sia nei confronti dei singoli soci.

Di conseguenza ha diritto a partecipare per l’intero in tutte le singole procedure, fino all’integrale pagamento, salvo l’eventuale regresso tra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva. I creditori particolari dei soci, invece, possono partecipare solo alle procedure che vedono coinvolti i loro soci ( o il loro socio) debitori, ma non partecipano alla procedura contro la società o contro gli altri soci che non sono loro debitori.

 


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