Vendita dei
beni
Gli articoli 214 e
215 si occupano di particolari modalità di cessione di beni e diritti
dei beni del debitore. Il curatore può vendere l’azienda o un suo ramo
ma solo se è più conveniente della vendita dei singoli beni aziendali
della vendita dell’intera azienda del debitore, o di un suo ramo.
Il prezzo, infine,
può essere pagato anche con un accollo dei debiti da parte
dell’acquirente, ma non deve essere alterata la graduazione dei crediti
della procedura.
Il curatore,
infine, può anche cedere i
crediti, compresi quelli di
natura fiscale o futuri, anche se oggetto di
contestazione e anche cedere le azioni revocatorie concorsuali,
se i relativi giudizi sono
già pendenti. In
alternativa alla cessione può stipulare contratti di mandato per la
riscossione dei crediti. Se deve
vendere partecipazione in società a responsabilità limitata dovrà farlo
secondo le regole dell’art. 2741 c.c. |
|
Manuale della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, versione completa e di sintesi Accedi da qui |