Vendita dei beni

Gli articoli 214 e 215 si occupano di particolari modalità di cessione di beni e diritti dei beni del debitore. Il curatore può vendere l’azienda o un suo ramo ma solo se è più conveniente della vendita dei singoli beni aziendali della vendita dell’intera azienda del debitore, o di un suo ramo.

Il prezzo, infine, può essere pagato anche con un accollo dei debiti da parte dell’acquirente, ma non deve essere alterata la graduazione dei crediti della procedura.

Il curatore, infine, può anche cedere  i crediti, compresi quelli  di  natura fiscale o futuri, anche se oggetto di  contestazione e anche cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi  sono

già pendenti. In alternativa alla cessione può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.  Se deve vendere partecipazione in società a responsabilità limitata dovrà farlo secondo le regole dell’art. 2741 c.c.

 


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