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		Vendita dei 
		beni 
		Gli articoli 214 e 
		215 si occupano di particolari modalità di cessione di beni e diritti 
		dei beni del debitore. Il curatore può vendere l’azienda o un suo ramo 
		ma solo se è più conveniente della vendita dei singoli beni aziendali 
		della vendita dell’intera azienda del debitore, o di un suo ramo. 
		Il prezzo, infine, 
		può essere pagato anche con un accollo dei debiti da parte 
		dell’acquirente, ma non deve essere alterata la graduazione dei crediti 
		della procedura.  
		Il curatore, 
		infine, può anche cedere  i 
		crediti, compresi quelli  di 
		natura fiscale o futuri, anche se oggetto di 
		contestazione e anche cedere le azioni revocatorie concorsuali, 
		se i relativi giudizi  sono 
		già pendenti. In 
		alternativa alla cessione può stipulare contratti di mandato per la 
		riscossione dei crediti.  Se deve 
		vendere partecipazione in società a responsabilità limitata dovrà farlo 
		secondo le regole dell’art. 2741 c.c.   | 
	
			
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