Voto nel concordato preventivo

 

Siamo venuti al dunque, i creditori debitamente informati devono esprimere il loro voto sulla proposta di concordato e anche, se vi sono, sulle proposte concorrenti.

In realtà l’art. 107 prevede una complessa fase preliminare al voto dove si svolge, o si può svolgere anche un contraddittorio. Una particolarità di questo voto e della fase preliminare, è che tutto si svolge tramite posta elettronica certificata, e non può essere diversamente.  Come abbiamo visto vi possono essere più proposte, e il giudice delegato regola l’ordine e l’orario delle votazioni, che però inizieranno con la prima proposta depositata, per poi proseguire con le altre.

I  provvedimenti  del  giudice  delegato  sono  comunicati  al debitore, ai creditori, al  commissario  giudiziale  e  a  tutti  gli interessati.  Vediamo nello schema come si svolge questa fase preliminare al voto.

Il giudice delegato ha fissato l'ordine e l'orario delle votazioni con decreto. Viene il giorno fissato per le votazioni, 15 gg. prima il commissario giudiziale illustra con la sua relazione le proposte definitive del debitore e dei creditori, almeno 1o giorni prima possono essere presentate dagli interessati osservazioni e contestazioni e 5 giorni prima del giorno fissato per la votazione il commissario giudiziale  deposita la sua relazione definitiva comunicandola ai creditori,

 

 

Il voto si svolge solo tramite pec da inviarsi al commissario giudiziale e tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e devono essere conservati secondo quanto prevede la disciplina per gli atti giudiziari.

Tutti i termini che abbiamo visto nello schema non sono soggetti a sospensione feriale.

 

 


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