Voto nel concordato preventivo
Siamo venuti al
dunque, i creditori debitamente informati devono esprimere il loro voto
sulla proposta di concordato e anche, se vi sono, sulle proposte
concorrenti.
In realtà l’art.
107 prevede una complessa fase preliminare al voto dove si svolge, o si
può svolgere anche un contraddittorio. Una particolarità di questo voto
e della fase preliminare, è che tutto si svolge tramite posta
elettronica certificata, e non può essere diversamente.
Come abbiamo visto vi possono
essere più proposte, e il giudice delegato regola l’ordine e l’orario
delle votazioni, che però inizieranno con la prima proposta depositata,
per poi proseguire con le altre.
I
provvedimenti del
giudice delegato
sono comunicati
al debitore, ai creditori, al
commissario
giudiziale e
a tutti
gli interessati. Vediamo
nello schema come si svolge questa fase preliminare al voto.
Il voto si svolge
solo tramite pec da inviarsi al commissario giudiziale e tutti i dati
sono di proprietà del Ministero della Giustizia e devono essere
conservati secondo quanto prevede la disciplina per gli atti giudiziari.
Tutti i termini
che abbiamo visto nello schema non sono soggetti a sospensione feriale.
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