Al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione
dei debiti si accede, come visto, tramite ricorso al tribunale
competente, depositando tutta la documentazione necessaria ex art. 39,
tuttavia per l’art. 44, il debitore può chiedere al tribunale dei
termini per depositare successivamente la proposta di concordato
preventivo con il relativo piano, l’attestazione di veridicità dei dati
e di fattibilità, e l’accordo di ristrutturazione.
Il tribunale concede i termini e nomina anche il
commissario giudiziale che dovrà sorvegliare il debitore nel periodo di
concessione dei termini contro atti di frode e sulla condotta del
debitore.
Atti di frode del debitore, suo comportamento
pregiudizievole insieme alle altre ipotesi previste dal comma 2
dell’art. 44 possono comportare la revoca dei termini concessi al
debitore.
Tra la richiesta di concordato preventivo e fino al decreto
di apertura del concordato ex art. 47 si producono gli effetti di cui
all’art. 46, e cioè il debitore può compiere atti di straordinaria
amministrazione che siano urgenti e se autorizzati dal tribunale.
Ma entriamo nel vivo della procedura.
Il tribunale dopo il deposito della domanda di concordato e
del relativo piano, verifica l'ammissibilità giuridica della proposta, e
la fattibilità economica del piano, e con il parere del commissario
giudiziale, se è stato già nominato, può ritenere che il debitore possa
essere ammesso al concordato, e per far ciò emana un decreto, un decreto
particolarmente importante, perché nomina il giudice delegato, nomina il
commissario giudiziale se non era stato già nominato prima perché sono
stati concessi i termini ex art. 44, stabilisce in relazione al numero
dei creditori e alla entità del passivo, tenendo anche conto della
celerità della procedura, la data iniziale e finale dell'espressione del
voto da parte dei creditori, in modo, comunque, che sia assicurato il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione alla procedura. Oltre a ciò
dà termine al debitore per depositare l'ulteriore somma di danaro oltre
quella già precedentemente versata.
Può darsi però che il tribunale ritenga non è ammissibile
la domanda di ammissione al concordato preventivo, rigettando così la
richiesta.
È da notare però che in questo caso il tribunale non potrà
aprire d'ufficio la liquidazione giudiziale, ma sarà comunque necessaria
ad iniziativa dei soggetti legittimati, come ad esempio i creditori o
pubblico ministero.
Se però non è aperta la procedura di liquidazione
giudiziale si può riproporre la richiesta di ammissione al concordato,
ma dovranno essere allegati dei mutamenti di circostanze che la
giustifichino.
Facciamo però il caso che il tribunale abbia ammesso il
debitore al concordato, e quindi vi sarà la fase dell'omologazione che
deve essere ovviamente proceduta dal voto favorevole dei creditori.
Basterà seguire la procedura secondo lo schema che segue.
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In sostanza se i creditori hanno approvato il concordato il
tribunale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per la
comparizione delle e prima dell’udienza i creditori dissenzienti e
qualsiasi interessato possono proporre opposizione, mentre i debitore
può depositare memorie.
All’udienza il tribunale verificata la regolarità della
procedura e l’ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta di
concordato omologa il concordato, diversamente rifiuta l’omologazione, e
su ricorso dei soggetti legittimati dispone l’apertura della
liquidazione giudiziale.
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Dobbiamo ricordarci che il procedimento di omologazione non
riguarda solamente il concordato preventivo, ma anche gli accordi di
ristrutturazione dei debiti, accordi che il debitore già ha stipulato
con i suoi creditori, e che ora vuole fare omologare.
Il tribunale omologa gli accordi quando non vi sono
contestazioni da parte dei creditori, ma può darsi invece che i
creditori e ogni altro interessato propongono opposizione entro 30
giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese; in
questo caso il tribunale decide le opposizioni in camera di consiglio e
procede alla omologazione oppure alla non omologazione degli accordi.
È da notare che se il tribunale
decide di non omologare gli accordi, questa situazione potrebbe portare
all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti
del debitore, perché in questo caso ma solo su richiesta dei soggetti
interessati, il tribunale potrebbe anche dichiarare con sentenza
l'apertura della liquidazione giudiziale.
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