Apertura della liquidazione giudiziale e sentenza del tribunale che la dichiara
Nel caso si sia
chiesta una liquidazione giudiziale, da parte dei soggetti legittimati,
(art. 41) il procedimento prosegue con una fase preliminare nel modo
indicato nello schema che segue.
Chiusa questa fase
il tribunale potrà dichiarare, o meno, la liquidazione giudiziale ex
art. 49.
Poniamo il caso
che,, ex art. 50, la richiesta di liquidazione giudiziale sia rigettata
dal tribunale. In questo caso si seguirà questa procedura descritta nello schema.
Può darsi, invece,
che ex art. 49 il tribunale accolga la richiesta e dichiari con sentenza
la liquidazione giudiziale.
La sentenza ha un
contenuto complesso di cui al terzo comma dell’art. 49 ma ricordiamo che
nonostante l’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di
liquidazione giudiziale che sono, sinteticamente:
1) essere
imprenditore commerciale,
2) non essere impresa minore, 3) trovarsi in stato d’insolvenza il
tribunale non dichiara la liquidazione giudiziale quando risulti dagli
atti dell’istruttoria che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è
complessivamente inferiore a euro trentamila (art. 49 comma 5).
Ma vediamo il
contenuto di questa fondamentale sentenza (art. 49 comma 3).
Pronunciata la
sentenza questa è comunicata ai sensi dell’art. 45, cioè comunicata al
debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della
liquidazione giudiziale.
Gli effetti della
sentenza si producono per le parti dalla data della sua pubblicazione in
cancelleria (art. 133 comma 1 c.p.c.) mentre per i terzi dalla data di
pubblicazione del registro delle imprese, fermo però quanto disposto
dagli articoli da
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