Apertura della liquidazione giudiziale e sentenza del tribunale che la dichiara

 

Nel caso si sia chiesta una liquidazione giudiziale, da parte dei soggetti legittimati, (art. 41) il procedimento prosegue con una fase preliminare nel modo indicato nello schema che segue.

 

 

Chiusa questa fase il tribunale potrà dichiarare, o meno, la liquidazione giudiziale ex art. 49.

Poniamo il caso che,, ex art. 50, la richiesta di liquidazione giudiziale sia rigettata dal tribunale.

In questo caso si seguirà questa procedura descritta nello schema.

Se il tribunale respinge la domanda, con decreto motivato, questo è comunicato alle parti e iscritto nel registro delle imprese; contro il decreto il ricorrente o il p.m. possono proporre appello che potrà rigettare il reclamo o accoglierlo. In questo caso la corte dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per gli atti conseguenti. Contro la sentenza può essere proposto ricorso in cassazione.

 

 Può darsi, invece, che ex art. 49 il tribunale accolga la richiesta e dichiari con sentenza la liquidazione giudiziale.

La sentenza ha un contenuto complesso di cui al terzo comma dell’art. 49 ma ricordiamo che nonostante l’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale che sono, sinteticamente:

1) essere imprenditore commerciale,  2) non essere impresa minore, 3) trovarsi in stato d’insolvenza il tribunale non dichiara la liquidazione giudiziale quando risulti dagli atti dell’istruttoria che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente inferiore a euro trentamila (art. 49 comma 5).

Ma vediamo il contenuto di questa fondamentale sentenza (art. 49 comma 3).

“3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;

c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo

2215-bis del codice civile, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero

centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice”.

 

Pronunciata la sentenza questa è comunicata ai sensi dell’art. 45, cioè comunicata al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.

Gli effetti della sentenza si producono per le parti dalla data della sua pubblicazione in cancelleria (art. 133 comma 1 c.p.c.) mentre per i terzi dalla data di pubblicazione del registro delle imprese, fermo però quanto disposto dagli articoli da 163 a 171 che fanno riferimento alle azioni revocatorie.

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