Cessazione dell’attività dell’imprenditore
Dobbiamo porci ora
un problema relativo alla liquidazione giudiziale, dopo quanto tempo si
può chiedere la liquidazione giudiziale dopo che sia cessata l’attività
d’impresa?
In effetti il
codice risolve il problema ponendo all’art. 33 il riferimento alla
cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese, ammesso che fosse
iscritta.
Vediamo quindi
cosa dice l’art. 33 ai primi due commi.
Quindi se si
tratta di un imprenditore collettivo che non è stato cancellato
d’ufficio non sarà possibile, trascorso l’anno dalla cancellazione dal
registro delle imprese, chiedere la liquidazione giudiziale.
Per quanto
riguarda l’imprenditore defunto l’art. 34 dispone che può essere
dichiarata quando ricorrono le condizioni dell’art. 33, cioè quelle che
abbiamo appena visto, tuttavia si può ritenere applicabile anche in
questo caso l’interpretazione del vecchio art. 11 della legge
fallimentare, secondo la quale l’anno per chiedere il fallimento
dell’imprenditore defunto decorre dalla sua morte e non dalla
cancellazione dal registro delle imprese, che in ipotesi potrebbe non
esservi stata.
|
|