Gli organi della procedura, il comitato dei creditori
Secondo l’art. 140
il comitato dei creditori
vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime
pareri nei casi previsti
dalla legge, o
su richiesta
del tribunale
o ancora
del giudice
delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.
Vediamone le caratteristiche
trattare dal codice dall’art. 138 all’art. 141.
Nomina (art. 138
comma 1):
è nominato dal
giudice delegato
entro trenta giorni dalla sentenza
che ha
aperto la
liquidazione giudiziale, sulla
base delle
risultanze
documentali, sentito
il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere
l'incarico e delle altre indicazioni
eventualmente date
dai creditori
con la
domanda di ammissione al
passivo o
precedentemente.
Costituzione del
comitato:
il comitato
dei creditori
si considera
costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi
componenti
comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice
delegato.
Composizione (art.
138 comma 2):
è composto di tre o cinque membri
scelti tra
i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata
quantità e qualità dei
crediti e
avuto riguardo
alla
possibilità di
soddisfacimento dei crediti stessi. La composizione del comitato può
essere modificata dal giudice delegato in relazione
alle variazioni
dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
I creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, sempre rispettando il
numero stabilito dalla legge (art. 138 comma 2) e in riferimento a
creditori che risultino dai documenti depositati, possono effettuare
nuove designazioni in ordine ai componenti del
comitato dei
creditori; il giudice delegato, se le condizioni previste dalla
legge sono state rispettate ( commi 1 e 2 dell’art. 138) nomina i
soggetti designati. Dal computo dei crediti sono esclusi il creditore o
i creditori che si trovino in conflitto d’interessi.
Nomina del
presidente del comitato dei creditori:
il comitato, entro dieci giorni
dalla nomina,
provvede, su
convocazione del curatore,
a nominare
a maggioranza
il proprio
presidente.
Sostituzione dei
membri del comitato:
vi provvede il giudice delegato rispettando i criteri già visti in
precedenza ( art. 138 commi 1 e 2).
Delega delle
funzioni:
ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese,
a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte,
l'espletamento delle proprie funzioni,
dandone
comunicazione al giudice delegato.
Rimborso spese e
compenso:
ai membri del comitato spetta il rimborso delle spese (art. 140 comma
6), tuttavia il giudice delegato, su istanza del
comitato dei
creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire
che ai
componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre
al rimborso
delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non
superiore al dieci per
cento di quello liquidato al curatore.
Deliberazioni del
comitato dei creditori (art. 140):
Responsabilità:
i membri del comitato devono adempiere al loro incarico con la diligenza
richiesta per la natura dell’incarico e sono responsabili della verità
delle loro attestazioni, devono conservare il segreto su fatti e
documenti di cui vengano a conoscenza durante il loro incarico (art. 140
comma 7).
Esercizio
dell’azione di responsabilità contro i membri del comitato:
l'azione di responsabilità, (cui si applicano le regole, se
compatibili dell’art. 2407 comma 3 c.c. ex art. 140 comma 7) può essere
proposta dal curatore
durante lo svolgimento della procedura.
Il giudice
delegato provvede
all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei
creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.
Atti di ispezione:
il comitato e ogni
suo componente
possono ispezionare
in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della
procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al
curatore e
al debitore. Se il comitato non riesce a svolgere il suo incarico
(art. 140 comma 4) gli
stessi poteri possono
essere esercitati
da ciascun
creditore,
previa autorizzazione del giudice delegato.
Reclamo contro gli
atti del comitato dei creditori (art. 141):
contro le
autorizzazioni o
i dinieghi
del comitato
dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato
possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice
delegato entro otto giorni
dalla conoscenza dell'atto.
Il
giudice delegato
decide sul reclamo
sentite le
parti, omessa
ogni formalità
non
indispensabile al
contraddittorio. Contro il decreto del giudice delegato può essere
proposto il reclamo previsto dall'articolo 124. |
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