Gli organi della procedura, il comitato dei creditori

 

Secondo l’art. 140 il comitato dei creditori  vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti  dalla  legge, o  su  richiesta  del  tribunale   o  ancora  del   giudice   delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.  Vediamone le caratteristiche trattare dal codice dall’art. 138 all’art. 141.

Nomina (art. 138 comma 1): è nominato  dal  giudice  delegato entro trenta giorni dalla sentenza  che  ha  aperto  la  liquidazione giudiziale, sulla  base  delle  risultanze  documentali,  sentito  il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni  eventualmente  date  dai  creditori  con  la  domanda di ammissione al  passivo  o  precedentemente. 

Costituzione del comitato: il  comitato  dei  creditori  si  considera  costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi  componenti  comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.

Composizione (art. 138 comma 2): è composto di tre o cinque membri  scelti  tra  i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità  dei  crediti  e  avuto  riguardo   alla   possibilità   di soddisfacimento dei crediti stessi. La composizione del comitato può  essere modificata dal giudice delegato in relazione  alle  variazioni  dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, sempre rispettando il numero stabilito dalla legge (art. 138 comma 2) e in riferimento a creditori che risultino dai documenti depositati, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del  comitato  dei  creditori; il giudice delegato, se le condizioni previste dalla legge sono state rispettate ( commi 1 e 2 dell’art. 138) nomina i soggetti designati. Dal computo dei crediti sono esclusi il creditore o i creditori che si trovino in conflitto d’interessi.

Nomina del presidente del comitato dei creditori: il comitato, entro dieci giorni  dalla  nomina,  provvede,  su convocazione del  curatore,  a  nominare  a  maggioranza  il  proprio presidente.

Sostituzione dei membri del comitato: vi provvede il giudice delegato rispettando i criteri già visti in precedenza ( art. 138 commi 1 e 2).

Delega delle funzioni: ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni,  dandone  comunicazione al giudice delegato.

Rimborso spese e compenso: ai membri del comitato spetta il rimborso delle spese (art. 140 comma 6), tuttavia il giudice delegato, su istanza del  comitato  dei  creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire  che  ai  componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre  al  rimborso  delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore  al dieci per cento di quello liquidato al curatore.

 

Deliberazioni del comitato dei creditori (art. 140):

 

  • Convocazione: il presidente convoca il  comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
  • Maggioranze e modalità di voto: le deliberazioni del comitato sono  prese  a  maggioranza  dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi  a  quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto  può  essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purché sia possibile conservare la  prova  della  manifestazione  di voto. Il componente del comitato che si trova in conflitto d’interessi si astiene dalla votazione (art. 130 comma 6).
  • Difficoltà di funzionamento e convocazione:  in caso di inerzia,  di  impossibilità  di  costituzione  per insufficienza di  numero  o  indisponibilità  dei  creditori,  o  di funzionamento  del  comitato  o  di  urgenza,  provvede  il   giudice delegato.

 

Responsabilità: i membri del comitato devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta per la natura dell’incarico e sono responsabili della verità delle loro attestazioni, devono conservare il segreto su fatti e documenti di cui vengano a conoscenza durante il loro incarico (art. 140 comma 7).

Esercizio dell’azione di responsabilità contro i membri del comitato:  l'azione di responsabilità, (cui si applicano le regole, se compatibili dell’art. 2407 comma 3 c.c. ex art. 140 comma 7) può essere proposta dal  curatore durante lo svolgimento della procedura.

Il giudice delegato  provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei  creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.

Atti di ispezione: il comitato e  ogni  suo  componente  possono  ispezionare  in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della  procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al  curatore  e  al debitore. Se il comitato non riesce a svolgere il suo incarico (art. 140 comma 4) gli  stessi poteri  possono  essere  esercitati  da  ciascun  creditore,   previa autorizzazione del giudice delegato.

Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori (art. 141):  contro  le  autorizzazioni  o  i  dinieghi  del  comitato  dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato  possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato  entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il  giudice  delegato  decide sul  reclamo  sentite  le   parti,   omessa   ogni   formalità   non

indispensabile al contraddittorio. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.

 


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