Doveri dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza
Passiamo ora, ai
doveri dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o
dell'insolvenza, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del codice.
In particolare
l'articolo 3 si riferisce ai doveri del debitore, che però individua, in
questo caso con l'imprenditore, e per quanto riguarda l'imprenditore
individuale, questo deve adottare delle misure idonee a rilevare lo
stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie per
farvi fronte.
Per quanto
riguarda invece l'imprenditore collettivo deve realizzare un assetto
organizzativo adeguato secondo quanto prevede l'articolo 2086 del codice
civile, per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi, e per
l'assunzione delle idonee iniziative.
L'imprenditore
collettivo, sia esso società o altro imprenditore collettivo, come può
essere una cooperativa, ha il dovere di attivarsi senza indugio per
l'adozione degli strumenti che l'ordinamento prevede (e stiamo e
parlando del codice della crisi dell'impresa) per il superamento della
crisi il recupero della continuità aziendale. Insomma l’imprenditore
collettivo deve darsi da fare sia nel senso della realizzazione una
struttura idonea per rilevare le crisi, sia per attivare gli strumenti
per risolverla. Non si tratta di una semplice facoltà, ma di un dovere
ribadito sia dal codice civile, sia dal codice della crisi d'impresa.
Nelle procedure le
parti, c'è il debitore e i creditori devono comportarsi secondo buona
fede, secondo buona fede oggettiva.
Il codice della
crisi dell'impresa stabilisce pure specificamente quali siano questi
parametri, che si aggiungono a quelli generali previsti in tema di buona
fede, e per quanto riguarda il debitore si può ricordare l'obbligo di
illustrare la sua situazione in modo completo, veritiero e trasparente,
fornendo ai creditori di tutte le informazioni necessarie e appropriate
allo strumento della regolazione della crisi o dell'insolvenza
prescelto. Per i creditori possiamo ricordare l'obbligo di collaborare
lealmente con il debitore che con i soggetti preposti alle procedure di
allerta e composizione assistita della crisi.
Anche le autorità
preposte hanno degli obblighi da rispettare, e si possono ricordare gli
obblighi di riservatezza e segretezza, trasparenza rotazione ed
efficienza, e ancora per quanto riguarda il tribunale, la priorità della
trattazione processuale delle cause rispetto le altre dove è parte
l'organo della procedura per la composizione della crisi nominato
dall'autorità giudiziaria.
Inoltre i
componenti degli organismi dei collegi preposti alle procedure di
allerta e composizione assistita della crisi sono tenuti al segreto
professionale.
L'articolo 6 del
codice si preoccupa di indicare quali siano i crediti prededucibili
relativamente alle procedure previste dal codice stesso.
Indubbiamente
queste procedure hanno un costo, e ci sono dei crediti che deve essere
soddisfatti prima di altri, da non confondere con i crediti
privilegiati, e l'articolo 6 ne fa un elenco, e si possono ricordare i
crediti relativi a spese compensi per le prestazioni rese dall'organismo
di composizione della crisi d'impresa, o ancora i crediti professionali
sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di
ristrutturazione dei debiti e delle misure protettive, o ancora i
crediti professionali relativi alla presentazione della domanda di
concordato preventivo, e infine i crediti legalmente sorti durante le
procedure concorsuali per la cessione del patrimonio del debitore.
Quindi basterà
leggersi l'articolo 6 per sapere con precisione quali sono questi
crediti prededucibili.
Il codice, però,
si preoccupa anche di stabilire quali siano i crediti che non sono
prededucibili, quelli, cioè, dove potrebbe esservi dubbio che si tratti
di crediti prededucibili. Infatti non sono crediti prededucibili quelli
professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore
durante le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
a soggetti diversi dall'Ocri. Insomma i crediti del professionista che
assiste il debitore non sono considerati dal codice prededucibili.
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