Apertura della liquidazione giudiziale e impungazione dei provvedimenti di omologazione del concordato preventivo degli accordi di ristrutturazione  e di apertura della liquidazione giudiziale

L’apertura della liquidazione giudiziale

L’art. 49 si occupa del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, ma di questa se ne occuperà approfonditamente il codice agli articoli 121 e seguenti del codice.

Quindi in questa fase non si parlerà della liquidazione giudiziale ma solo di una sua fase processuale e cioè dell’apertura della procedura e delle impugnazioni.

La prima domanda da porsi è quando il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale e possiamo subito anticipare che non può farlo d’ufficio ma solo su richiesta dei soggetti legittimati.

L’art. 49 distingue varie ipotesi, vediamole.

a) Il caso ordinario, il ricorso dei soggetti legittimati: il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale. Queste procedure relative agli strumenti di regolazione della crisi, se vi sono state, non si sono chiuse favorevolmente per il debitore ed è per questo che i soggetti legittimati possono chiedere allo stesso tribunale l’apertura della liquidazione giudiziale sostenendo che esistono i presupposti dell’art. 121 e cioè lo stato di insolvenza e che non si tratti di impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d). Mancando le procedure che abbiamo appena visto vi sarà comunque  ricorso dei soggetti legittimati che dovranno sostenere l’esistenza dei presupporti dell’art. 121.

b) Casi particolari in cui il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale: anche qui la domanda si propone con ricorso da parte dei soggetti legittimati, ma in seguito ad alcuni fatti e cioè quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 47, comma 4 e dall’articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.

 

In tutte queste ipotesi che abbiamo visto il tribunale, esistendo i presupposti dell’art. 121 dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.

Particolarmente importante è il contenuto di detta sentenza perché con questa il tribunale:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;

c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché' dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura; e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del c.p.c., tuttavia nei riguardi dei terzi, (fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171), gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

Bisogna infine ricordare che non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. 

 

La procedura per la liquidazione giudiziale, il rigetto della richiesta di liquidazione giudiziale da parte del tribunale (art. 50)

 

Quando il reclamo è accolto la liquidazione giudiziale è pronunciata dalla corte d’appello con sentenza e non dal tribunale come accadeva in passato per il fallimento.

Impugnazioni dei provvedimenti di omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, e di apertura della liquidazione giudiziale (art. 51)

In tutti i casi di accoglimento o rigetto del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, o di apertura della liquidazione giudiziale il tribunale decide con sentenza.

Questa sentenza può essere impugnata con reclamo davanti alla corte d’appello ex art. 51.

Di conseguenza parleremo della procedura unica d’impugnazione di queste sentenze.

1. Provvedimenti impugnabili:

Sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale;

2. Legittimati all’impugnazione:
Le parti delle diverse procedure di cui si vuole impugnare la sentenza, ma per la sentenza che dispone l’apertura della liquidazione giudiziale l’impugnazione può essere proposta anche da qualunque interessato.
3. Atto d’impugnazione: 
Reclamo da proporre con ricorso.
4. Giudice competente per l’impugnazione:
Corte d’appello
5. Termini per l’impugnazione:
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte d’appello nel termine di 30 giorni.  Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese.  In mancanza di notificazione si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, cioè il termine per il deposito del ricorso è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
6. Contenuto del ricorso. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della corte di appello competente;

b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;

d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

7) Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi: prevista dall’art. 52 può aversi in seguito alla proposizione di un reclamo ma solo su richiesta di parte.

Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione (art. 53)

L’articolo 53 si occupa di degli effetti della sentenza che:
a) Revoca la liquidazione giudiziale;
b) Revoca l’omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Si tratta d’ipotesi molto diverse, se non altro perché nel primo caso abbiamo effetti favorevoli al debitore, mentre nel secondo gli effetti sono sfavorevoli.

Cominciamo dal primo caso, la corte d’appello ha revocato la sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale.

a) effetti della revoca sugli atti compiuti dagli organi della procedura e sugli stessi organi:
1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

2. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dallo stesso articolo 53 e che vedremo in seguito, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.

 

b) effetti sulla gestione dell’impresa nel periodo che va dalla revoca al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.  I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98 del codice.

b. 1) Obblighi informativi gravanti sull’imprenditore nel periodo che va dalla revoca al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato.

Con la stessa periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. La relazione deve essere pubblicata nel registro delle imprese, ma l’imprenditore può chiedere di essere esonerato dalla pubblicazione, in tutto o in parte, quanto risulta evidente che la pubblicazione comporti un danno alla continuità aziendale.

Come si vede il debitore fino a quando non passa in giudicato la sentenza di revoca, è ancora sottoposto a numerosi obblighi giustificati dal fatto che la sentenza di revoca non è ancora passata in giudicato.

della corte d’appello possa essergli utile per la prova dell’esistenza del danno e della sua entità.


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