1.)
Sospensione delle procedure di liquidazione, del piano di
concordato, degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art.
52).
Sulla
sospensione decide la corte d’appello con reclamo che non
sospende le procedure.
a)
liquidazione giudiziale:
proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte
o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi,
sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la
liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il
compimento di altri atti di gestione.
b)
concordato preventivo e
accordi di ristrutturazione dei debiti: proposto il reclamo,
la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può,
quando ricorrono gravi e fondati motivi, ordinando
l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea,
dell'attuazione del piano o dei pagamenti.
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