Gli indicatori della crisi

Passiamo ora ad un altro argomento, e cioè gli indicatori della crisi.

Questi sono definiti dall'articolo 13 del codice, che non possiamo fare altro che riportare.

Gli indicatori della crisi (art. 13): costituiscono indicatori di crisi:

 

1.      Gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

2.     I ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24 che fa riferimento alle condizioni per ottenere le misure premiali ( e quindi anche alle situazioni debitorie che permettono di ottenerle, che sono esse stesse indicatori di crisi).

 

Come si vede questi squilibri, a parte il caso del punto 2, sono rilevabili attraverso appositi indici, che possiamo chiamare indici significativi della crisi.

Questi indici sono quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Il codice li definisce in generale, ma ho stesso codice dispone che la definizione degli indicatori della crisi deve essere ulteriormente specificata, ciò provvederà il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Questo importante compito, quindi, spetta al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che provvederà alla elaborazione in relazione a ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni dell'Istat.

In questo modo si avrà una maggiore specificazione relativa agli indici significativi della crisi.

È anche vero però che in concreto questi indici possono risultare inadeguati relativamente a una specifica impresa.

Per questo l'impresa che non ritenga adeguati i detti indici generali elaborati dal Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica sempre la stessa nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza di un suo stato di crisi. E vi sarà poi la certificazione di un professionista che attesta la specificità degli indici elaborati rispetto a quella tipologia d'impresa. Insomma questa particolare impresa è come se dicesse per me indici di crisi sono questi, e quindi non sono realmente in crisi se non raggiungo i miei indici, invece lo sarei se seguissi il indici elaborati dal Consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Manuale della crisi d'impresa e dell'insolvenza, versione completa e di sintesi.
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