I soggetti tenuti alla segnalazione
Come abbiamo
visto, gli strumenti di allerta si sostanziano in degli obblighi di
segnalazione, ora bisogna verificare chi sono i soggetti che sono tenuti
ad attivare gli strumenti di allerta, e possiamo distinguerli in due
categorie e cioè da un lato gli organi di controllo societari e dei
revisori contabili, ciascuno nell'ambito delle loro funzioni ex articolo
14 del codice, e dall'altro i creditori pubblici qualificati, che sono
l'agenzia delle entrate, Istituto nazionale della previdenza sociale, e
l'agente della riscossione.
Cominciamo con i
soggetti per così dire privati, cioè da quelli diversi dai creditori
pubblici qualificati.
Abbiamo visto che
questi sono gli organi di controllo societari e i revisori contabili.
Ricordiamoci che l'obbligo di segnalazione da parte di questi soggetti
nasce sempre nell'ambito delle rispettive competenze.
I soggetti che
abbiamo appena citato rilevano degli indizi di crisi; ciò fatto devono
segnalare per iscritto all'organo amministrativo attraverso posta
elettronica certificata o attraverso comunque un mezzo che assicuri
l'avvenuta ricezione della comunicazione l'esistenza di questi indizi.
Nella segnalazione si dà agli amministratori un termine non superiore a
30 giorni entro il quale gli stessi, o comunque all'organo
amministrativo, devono riferire in ordine alle soluzioni individuate e
alle iniziative intraprese. Quindi la prima fase si conclude con la
segnalazione.
Ora bisogna
verificare cosa fa l'organo amministrativo una volta che abbia ricevuto
la segnalazione.
In primo luogo
risponde ai segnalatori, con una risposta soddisfacente, magari
contestando in maniera convincente l'esistenza di questi indizi, oppure
potrebbe impegnarsi a prendere i provvedimenti necessari per superare la
crisi nei 60 giorni dalla segnalazione. In questo secondo caso l'organo
amministrativo nei successivi 60 giorni magari prende effettivamente le
misure necessarie per superare lo stato di crisi.
Se le cose si
concludono così evidentemente la procedura si ferma qui. Potrebbe darsi
invece che l’organo amministrativo nei 30 giorni dalla segnalazione non
riferisce in merito alla segnalazione, oppure risponde di prendere
provvedimenti necessari nei 60 giorni, ma in realtà non prende alcun
provvedimento, o ancora riferisce all'organo o al soggetto che ha
effettuato la segnalazione, ma con una risposta che è ritenuta
insoddisfacente.
Di fronte a queste
ultime situazioni il soggetto che ha effettuato la segnalazione deve
informare prima possibile l'Ocri, fornendo anche ogni elemento utile per
le relative determinazioni.
Ammettiamo che la
segnalazione sia stata tempestivamente effettuata, in tutte due le sue
fasi, cioè sia nella fase di segnalazione agli amministratori, sia nella
fase di segnalazione al Ocri.
Quali saranno le conseguenze favorevoli per chi ha effettuato la
segnalazione?
Il codice si
occupa, e non poteva fare diversamente delle conseguenze favorevoli
relative all'organo amministrativo, ed infatti quest'ultimo se ha
effettuato tempestivamente le procedure che abbiamo appena visto non
risponderà solidalmente con gli amministratori per i danni cagionati
alla società.
La seconda
categoria di soggetti tenuti alla segnalazione sono i creditori pubblici
qualificati, e abbiamo visto che questi sono l'agenzia delle entrate e
l'Inps è l'agente della riscossione.
Anche questi hanno
obbligo di mettere in moto la procedura e di effettuare la segnalazione
al Ocri, ma se non rispetteranno questi obblighi ci saranno le
conseguenze sfavorevoli per loro, e precisamente per l'agenzia delle
entrate e l'Inps la
conseguenza sarà l'inefficacia del titolo di prelazione che a loro
spetta per i crediti nei confronti del debitore, mentre per l’agente per
la riscossione, la conseguenza sarà l'inopponibilità del credito
relativo alle spese e degli oneri di riscossione.
Quindi i creditori
pubblici qualificati hanno obbligo di mettere in moto la procedura che
può portare alla segnalazione al Ocri. In effetti questi verificano che
loro debitore ha superato l'importo rilevante, in altre parole hanno
superato dei limiti di debito nei loro confronti indicati nell'articolo
15 comma 2 del codice.
Ciò fatto al
superamento dei limiti dell'articolo 15 comma due del codice (per
esempio per l'agente della riscossione si fa riferimento a debiti che
per la l'impresa individuale hanno superato la soglia di 500.000 €, e
per le imprese collettive 1 milione di euro) inviano al debitore un
avviso attraverso posta elettronica certificata o attraverso
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il debitore ha 90
giorni di tempo dalla ricezione dell'avviso per regolare la sua
posizione debitoria oppure presentare un'istanza di composizione
assistita della crisi o ancora una domanda per l'accesso a uno delle
procedure di relazione della crisi e dell'insolvenza.
Se però il
debitore non svolge questa attività, i creditori pubblici qualificati
procedono senza indugio alla segnalazione all'Ocri.
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