I soggetti tenuti alla segnalazione

Come abbiamo visto, gli strumenti di allerta si sostanziano in degli obblighi di segnalazione, ora bisogna verificare chi sono i soggetti che sono tenuti ad attivare gli strumenti di allerta, e possiamo distinguerli in due categorie e cioè da un lato gli organi di controllo societari e dei revisori contabili, ciascuno nell'ambito delle loro funzioni ex articolo 14 del codice, e dall'altro i creditori pubblici qualificati, che sono l'agenzia delle entrate, Istituto nazionale della previdenza sociale, e l'agente della riscossione.

Cominciamo con i soggetti per così dire privati, cioè da quelli diversi dai creditori pubblici qualificati.

Abbiamo visto che questi sono gli organi di controllo societari e i revisori contabili. Ricordiamoci che l'obbligo di segnalazione da parte di questi soggetti nasce sempre nell'ambito delle rispettive competenze.

I soggetti che abbiamo appena citato rilevano degli indizi di crisi; ciò fatto devono segnalare per iscritto all'organo amministrativo attraverso posta elettronica certificata o attraverso comunque un mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione della comunicazione l'esistenza di questi indizi. Nella segnalazione si dà agli amministratori un termine non superiore a 30 giorni entro il quale gli stessi, o comunque all'organo amministrativo, devono riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. Quindi la prima fase si conclude con la segnalazione.

Ora bisogna verificare cosa fa l'organo amministrativo una volta che abbia ricevuto la segnalazione.

In primo luogo risponde ai segnalatori, con una risposta soddisfacente, magari contestando in maniera convincente l'esistenza di questi indizi, oppure potrebbe impegnarsi a prendere i provvedimenti necessari per superare la crisi nei 60 giorni dalla segnalazione. In questo secondo caso l'organo amministrativo nei successivi 60 giorni magari prende effettivamente le misure necessarie per superare lo stato di crisi.

Se le cose si concludono così evidentemente la procedura si ferma qui. Potrebbe darsi invece che l’organo amministrativo nei 30 giorni dalla segnalazione non riferisce in merito alla segnalazione, oppure risponde di prendere provvedimenti necessari nei 60 giorni, ma in realtà non prende alcun provvedimento, o ancora riferisce all'organo o al soggetto che ha effettuato la segnalazione, ma con una risposta che è ritenuta insoddisfacente.

Di fronte a queste ultime situazioni il soggetto che ha effettuato la segnalazione deve informare prima possibile l'Ocri, fornendo anche ogni elemento utile per le relative determinazioni.

Ammettiamo che la segnalazione sia stata tempestivamente effettuata, in tutte due le sue fasi, cioè sia nella fase di segnalazione agli amministratori, sia nella fase di segnalazione al Ocri.

Quali saranno le conseguenze favorevoli per chi ha effettuato la segnalazione?

Il codice si occupa, e non poteva fare diversamente delle conseguenze favorevoli relative all'organo amministrativo, ed infatti quest'ultimo se ha effettuato tempestivamente le procedure che abbiamo appena visto non risponderà solidalmente con gli amministratori per i danni cagionati alla società.

La seconda categoria di soggetti tenuti alla segnalazione sono i creditori pubblici qualificati, e abbiamo visto che questi sono l'agenzia delle entrate e l'Inps è l'agente della riscossione.

Anche questi hanno obbligo di mettere in moto la procedura e di effettuare la segnalazione al Ocri, ma se non rispetteranno questi obblighi ci saranno le conseguenze sfavorevoli per loro, e precisamente per l'agenzia delle entrate e  l'Inps la conseguenza sarà l'inefficacia del titolo di prelazione che a loro spetta per i crediti nei confronti del debitore, mentre per l’agente per la riscossione, la conseguenza sarà l'inopponibilità del credito relativo alle spese e degli oneri di riscossione.

Quindi i creditori pubblici qualificati hanno obbligo di mettere in moto la procedura che può portare alla segnalazione al Ocri. In effetti questi verificano che loro debitore ha superato l'importo rilevante, in altre parole hanno superato dei limiti di debito nei loro confronti indicati nell'articolo 15 comma 2 del codice.

Ciò fatto al superamento dei limiti dell'articolo 15 comma due del codice (per esempio per l'agente della riscossione si fa riferimento a debiti che per la l'impresa individuale hanno superato la soglia di 500.000 €, e per le imprese collettive 1 milione di euro) inviano al debitore un avviso attraverso posta elettronica certificata o attraverso raccomandata con avviso di ricevimento.

Il debitore ha 90 giorni di tempo dalla ricezione dell'avviso per regolare la sua posizione debitoria oppure presentare un'istanza di composizione assistita della crisi o ancora una domanda per l'accesso a uno delle procedure di relazione della crisi e dell'insolvenza.

Se però il debitore non svolge questa attività, i creditori pubblici qualificati procedono senza indugio alla segnalazione all'Ocri.

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