Impugnazioni dei provvedimenti di omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, e di apertura della liquidazione giudiziale (art. 51)
Il codice all’art.
51 tratta unitariamente i casi d’impugnazione della sentenza che dispone
i provvedimenti indicati nel titolo del paragrafo.
Vediamo nello
schema la procedura.
Le impugnazioni saranno proposte con ricorso alla corte
d’appello, e prima dell’udienza vi sarà la costituzione delle
parti e l’eventuale intervento degli interessati.
All’udienza si discuterà della causa e la corte sentite le
parti assunti i necessari mezzi di prova anche d’ufficio e nel
rispetto del contraddittorio, e poi deciderà la causa con
sentenza che potrà essere impugnata in cassazione.
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