Procedimento di omologazione del concordato preventivo

Procedimento di omologazione del concordato preventivo

 

Vediamo lo schema dell’omologazione nella pagina che segue.

 

 

 

Il comma 3 dell’art. 48 si occupa della fase istruttoria e il tribunale può assumere mezzi di prova proposti dalle parti o disposti d’ufficio, e per far ciò delega un componente del collegio.

Si cita poi, in questa fase, l’art. 112 comma 4. Secondo il detto comma  in caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l’opposizione è eccepita la violazione della convenienza del concordato.

Il procedimento di omologazione, però, non riguarda solo il concordato ma anche gli accordi di  ristrutturazione dei debiti che il debitore ha stipulato con i suoi creditori  e che ora vuol fare omologare.

Di questa ipotesi se occupa sempre l’art. 48 ma al comma 4 con una procedura diversa rispetto a quella prevista per il concordato preventivo

Il debitore presenta domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione e il tribunale può  omologare gli accordi. I creditori e ogni altro interessato possono proporre  opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese.

In seguito il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione.

Seguirà la decisione del tribunale.

Quindi e ed esattamente come accade per il concordato il tribunale può omologare o meno gli accordi di ristrutturazione dei debiti ma anche del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione come si evince dall’art. 48 comma 5.

a) Omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: la sentenza è notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 del codice e  produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, c.p.c. .

Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
b) Mancata omologazione degli accordi o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione : se il tribunale non omologa , dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

In tutti i casi di accoglimento o rigetto del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione il tribunale decide con sentenza impugnabile con reclamo davanti alla corte d’appello ex art. 51.


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