Iniziativa per accedere
alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
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1) Debitore; 2) Pubblico ministero;
3) Organi
e autorità amministrative che hanno funzioni di controllo sulle
società; 4) Uno o più creditori. La domanda si propone con
ricorso. |
Il debitore che
chiede l’accesso a una delle procedure per la regolazione della crisi e
dell’insolvenza deve depositare insieme al ricorso una serie di
documenti, ex art. 39, tra cui ricordiamo le scritture contabili e
fiscali obbligatori e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre
esercizi o anni precedenti oppure l'intera esistenza dell'impresa o
dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore
durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
Come detto la
domanda, ma non solo per il debitore, deve essere presentata con ricorso
al tribunale competente, che opera in composizione collegiale.
Il ricorso deve
indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le
conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.
Dopo il deposito
del ricorso, il codice prevede all’art. 40 adeguate forme di pubblicità,
per il ricorso presentato dal debitore, ad es. il cancelliere provvede
alla comunicazione al registro delle imprese, e al pubblico ministero.
Se invece sono gli
altri soggetti che hanno depositato la domanda, questa deve essere, se
possibile in via telematica via pec, notificata al debitore (art. comma
5).
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