Come abbiamo visto
il debitore si è deciso a chiedere aiuto al collegio degli esperti del
Ocri, ma viene chiedersi in che cosa consiste la composizione assistita
della crisi.
Si tratta, in
definitiva, di trovare un accordo tra debitore e il suo i creditori, con
l'assistenza del collegio.
Quest'operazione
può avere due esiti; può darsi che l'accordo si trovi, oppure può darsi
che l'accordo non si trovi, e in quest'ultimo caso la strada potrebbe
essere l'accesso a una delle procedure per la regolazione della crisi e
dell'insolvenza.
Ma è ancora presto
per arrivare a questa conseguenza, e siamo rimasti al punto in cui il
debitore ha chiesto l'assistenza del Ocri per arrivare alla procedura di
composizione assistita della crisi.
Effettuata questa
richiesta il collegio degli esperti fissa un termine di tre mesi per lo
svolgimento delle trattative tra debitore e sui creditori; questo
termine può essere prorogato di altri tre mesi quando le trattative
sembrano avere dei positivi riscontri, cioè sembrano andare bene.
Nelle trattative
il debitore non sarà lasciato solo, in quanto il relatore del collegio
segue la stessa trattative. Il
collegio assiste il debitore in maniera attiva, anche perché si occuperà
della redazione di una relazione aggiornata sulla situazione
patrimoniale ed economica e finanziaria dell'impresa, e redigerà inoltre
l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali con
anche le indicazioni dei eventuali cause di prelazione.
Le trattative a un
certo punto dovranno avere uno sbocco, e immaginiamo che lo sbocco sia
positivo, perché si giunge alla stipulazione di un accordo con i
creditori.
L'accordo deve
essere stipulato in forma scritta, deve essere depositato presso l'Ocri,
e potrà valere solamente nei confronti delle parti, e cioè non si potrà
estendere a soggetti diversi rispetto a quelli che vi hanno partecipato.
L'accordo produce
gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato
di risanamento di cui all'articolo 56, e può essere su richiesta delle
parti, iscritto nel registro delle imprese. In questo modo la vicenda,
salvo verificare se poi l'accordo sia effettivamente eseguito, si chiude
positivamente, anche perché il debitore ha tenuto un comportamento
collaborativo con l'Ocri, ma potrebbe anche darsi che il debitore non
sia collaborativo.
Potrebbe accadere
infatti che Ocri convochi il debitore in seguito alla ricevuta
segnalazione, ma questo non si presenti, e l’Ocri pensi comunque che non
può archiviare la posizione di questo debitore. Può darsi poi il
debitore si sia presentato, che la crisi vi sia, ma poi il debitore non
presenta un'istanza di composizione assistita della crisi.
La terza
possibilità non prevede necessariamente un comportamento non pienamente
collaborativo del debitore, perché questi svolge le trattative con i
suoi creditori, e quindi si mette in moto la procedura di composizione
assistita dalla crisi, ma le trattative con i creditori falliscono, lo
stesso debitore non presenta nei 30 giorni dal fallimento le trattative
una domanda di accesso alle procedure per violazione della crisi o
dell'insolvenza.
Che cosa fare in
questi casi, o meglio Ocri cosa deve fare in questi casi?
In tutti e tre
questi casi se il collegio degli esperti ritiene che vi sia uno stato di
insolvenza del debitore lo segnala la referente, che ne dà notizia al
pubblico ministero presso il tribunale. Il pubblico ministero verifica
se effettivamente vi sia l'insolvenza del debitore, e presenta al
tribunale ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale del
debitore stesso.
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