La procedura davanti al collegio degli esperti del Ocri

Come abbiamo visto il debitore si è deciso a chiedere aiuto al collegio degli esperti del Ocri, ma viene chiedersi in che cosa consiste la composizione assistita della crisi.

Si tratta, in definitiva, di trovare un accordo tra debitore e il suo i creditori, con l'assistenza del collegio.

Quest'operazione può avere due esiti; può darsi che l'accordo si trovi, oppure può darsi che l'accordo non si trovi, e in quest'ultimo caso la strada potrebbe essere l'accesso a una delle procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Ma è ancora presto per arrivare a questa conseguenza, e siamo rimasti al punto in cui il debitore ha chiesto l'assistenza del Ocri per arrivare alla procedura di composizione assistita della crisi.

Effettuata questa richiesta il collegio degli esperti fissa un termine di tre mesi per lo svolgimento delle trattative tra debitore e sui creditori; questo termine può essere prorogato di altri tre mesi quando le trattative sembrano avere dei positivi riscontri, cioè sembrano andare bene.

Nelle trattative il debitore non sarà lasciato solo, in quanto il relatore del collegio segue la stessa trattative.  Il collegio assiste il debitore in maniera attiva, anche perché si occuperà della redazione di una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economica e finanziaria dell'impresa, e redigerà inoltre l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali con anche le indicazioni dei eventuali cause di prelazione.

Le trattative a un certo punto dovranno avere uno sbocco, e immaginiamo che lo sbocco sia positivo, perché si giunge alla stipulazione di un accordo con i creditori.

L'accordo deve essere stipulato in forma scritta, deve essere depositato presso l'Ocri, e potrà valere solamente nei confronti delle parti, e cioè non si potrà estendere a soggetti diversi rispetto a quelli che vi hanno partecipato.

L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56, e può essere su richiesta delle parti, iscritto nel registro delle imprese. In questo modo la vicenda, salvo verificare se poi l'accordo sia effettivamente eseguito, si chiude positivamente, anche perché il debitore ha tenuto un comportamento collaborativo con l'Ocri, ma potrebbe anche darsi che il debitore non sia collaborativo.

Potrebbe accadere infatti che Ocri convochi il debitore in seguito alla ricevuta segnalazione, ma questo non si presenti, e l’Ocri pensi comunque che non può archiviare la posizione di questo debitore. Può darsi poi il debitore si sia presentato, che la crisi vi sia, ma poi il debitore non presenta un'istanza di composizione assistita della crisi.

La terza possibilità non prevede necessariamente un comportamento non pienamente collaborativo del debitore, perché questi svolge le trattative con i suoi creditori, e quindi si mette in moto la procedura di composizione assistita dalla crisi, ma le trattative con i creditori falliscono, lo stesso debitore non presenta nei 30 giorni dal fallimento le trattative una domanda di accesso alle procedure per violazione della crisi o dell'insolvenza.

Che cosa fare in questi casi, o meglio Ocri cosa deve fare in questi casi?

In tutti e tre questi casi se il collegio degli esperti ritiene che vi sia uno stato di insolvenza del debitore lo segnala la referente, che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale. Il pubblico ministero verifica se effettivamente vi sia l'insolvenza del debitore, e presenta al tribunale ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore stesso.

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