Abbiamo quindi
visto gli elementi essenziali della legge delega, adesso invece dobbiamo
occuparci proprio del codice che è stato emanato dal Governo
con il già citato decreto
legislativo.
Il codice ha una
struttura abbastanza complessa, è vero che è costituito da un solo
libro, ma questo libro si divide titoli, che a loro volta si suddividono
in capi che si suddividono a loro volta in sezioni, e le sezioni si
suddividono in articoli.
Non è detto che
questa suddivisione sia sempre seguita alla lettera, può darsi che
manchino le sezioni, potrebbe darsi che manchino i capi, quelli che però
certamente non mancano sono i titoli e gli articoli, tuttavia è bene
tener presente la suddivisione operata dal codice.
In effetti il
titolo primo, capo I del codice introduce le disposizioni generali.
Sono ormai molti
anni che il legislatore dovendo introdurre una nuova disciplina premette
le disposizioni generali; queste disposizioni servono a individuare i
concetti fondamentali di cui si occuperà la nuova disciplina, e vengono
espresse all'inizio della normativa, in modo da chiarirne il
significato, e anche per non ripetere ogni volta il significato della
disposizione generale.
Nel nostro caso
dobbiamo andare a vedere le principali disposizioni generali che
riguardano il codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.
Nell'articolo 2 il
codice si occupa di definire quale sia l'oggetto del codice, e viene
definito come la disciplina delle situazioni di crisi o d'insolvenza del
debitore, sia esso un consumatore oppure un professionista, o un
imprenditore eserciti, anche se non ha fini di lucro, un'attività
commerciale, artigiana o agricola, operando come persona fisica o
persona giuridica, o ancora sono oggetto della disciplina del codice i
soggetti si trovino in uno stato di crisi o di insolvenza che siano
anche enti collettivi, gruppi di imprese, società pubbliche, ma con
esclusione dello stato degli altri enti pubblici.
Insomma, come
abbiamo già anticipato tutti debitori; si potrebbe dire possibili e
immaginabili, possono essere oggetto della disciplina del codice, a
patto però che si trovino in una situazione economica che corrisponde
alla crisi o insolvenza.
Ora viene un punto
fondamentale; e che cosa sarebbero questo stato di crisi o di
insolvenza?
E' lo stesso
codice che ci definisce lo stato di crisi e di insolvenza, ed infatti lo
stato di crisi consiste in uno
stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile
l'insolvenza del debitore, e che per quanto riguarda le imprese si
manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
Volendo di molto
semplificare la definizione, accade che il debitore per così dire
normale, si trova in una situazione tale che può arrivare
all'insolvenza, ma per quanto riguarda le imprese lo stato di crisi o di
insolvenza corrisponde sostanzialmente a una situazione in cui si
prevede che le entrate non saranno sufficienti a coprire i costi
derivanti dalle obbligazioni che ha contratto l'impresa, o meglio le
entrate che si prevedono saranno inadeguate a far fronte regolarmente
alle obbligazioni che si sono pianificate; in altre parole si prevede
che non ci saranno soldi a sufficienza per soddisfare le obbligazioni.
Si noti che le obbligazioni non potranno essere soddisfatte
“regolarmente” e quindi se un’impresa prevede di soddisfare le sue
obbligazioni con mezzi anomali o in maniera discontinua, si trova, per
lo meno, in stato di crisi.
Per quanto
riguarda l'insolvenza il codice non innova rispetto alla vecchia
disciplina fallimentare, e quindi l'insolvenza si manifesta in uno stato
il debitore non è in grado di far fronte regolarmente alle proprie
obbligazioni.
Il codice prosegue
poi con una nuova definizione, e cioè il sovraindebitamento.
Questo
sovraindebitamento è definito dall'articolo 1 del codice come lo stato
di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle è start up
innovative di cui al decreto-legge numero 179\2012 convertito con legge
numero 221 del 2012, e di ogni altro soggetto debitore, non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale, oppure alla liquidazione
coatta amministrativa, o ancora ad altre procedure liquidatorie previste
dal codice civile o da leggi speciali nelle ipotesi in cui il debitore
versi in uno stato di crisi o d'insolvenza.
Se andiamo a
vedere bene la questione scopriamo che il sovraindebitamento corrisponde
pur sempre ad una situazione relativa a uno stato di crisi o
d'insolvenza, non c'è differenza fra il sovraindebitamento e lo stato di
crisi d'insolvenza, ma cambiano i soggetti: coloro che sono
assoggettabili alle procedure di liquidazione giudiziale e alle altre
procedure concorsuali previste dalla legge sono in stato di crisi o di
insolvenza.
Coloro che invece
non sono soggetti a queste procedure, si troveranno anch'essi, casomai,
in uno stato di crisi o d'insolvenza, ma saranno più correttamente
identificati come soggetti che si trovano in uno stato di
sovraindebitamento.
Insomma, la
situazione è la stessa, quello che cambia sono i soggetti coinvolti
nella situazione.
Il codice ancora
da definizione generale di impresa minore, e questa
impresa minore è un'impresa che non può essere sottoposta alla
liquidazione giudiziale. I
l riferimento è a
certi requisiti di carattere debitorio e patrimoniale che alla fine
corrispondono a quello che diceva la vecchia legge fallimentare, per
escludere gli imprenditori commerciali dalla disciplina del fallimento.
Allora, chi è
l'impresa minore?
Il codice poi
parla del consumatore, ed infatti l'articolo 1 lettera e) definisce chi
sia il consumatore, e la definizione è sostanzialmente la stessa che si
trova nel codice del consumo.
Il codice poi
parla delle società pubbliche, all'articolo 2 lettera f), definisce le
grandi imprese, alla lettera g), e alla lettera h) dà un'importante
definizione del gruppo di imprese.
Bisogna
considerare che il legislatore non aveva definito, almeno per il
passato, cosa fosse un gruppo di imprese, e ciò per le tantissime
definizioni erano contenute in diverse leggi.
Ora, perlomeno per
quanto riguarda il codice della crisi dell'impresa, il gruppo di imprese
viene definito, e ci si rifà alla definizione contenuta nel codice
civile relativa alle società che sono sottoposte all'attività di
direzione e coordinamento.
Quindi il codice
presume che quando abbiamo soggetti che operano l'attività di direzione
e coordinamento abbiamo un gruppo di imprese (per la precisione bisogna
andare a vedere gli articoli 2497 e 2545 septies del codice civile), cui
si rimanda a quanto spiegato dirittoprivatoinrete o nel manuale diritto
commerciale in un mese.
È da notare però
che come fa anche il codice civile, il codice della crisi dell'impresa e
dell'insolvenza non dice che necessariamente essendoci questi rapporti
c'è un gruppo di imprese, ma presume che ci sia, e quindi, di
conseguenza, è ammessa la prova contraria.
Il codice, sempre
l'articolo e lettera i) si occupa dei gruppi di imprese di rilevante
dimensione, alla lettera l) delle parti correlate, e alla lettera m) dà
una definizione che c'interessa molto, e cioè il centro degli interessi
principali del debitore (Comi).
Questo è definito come il luogo in cui il debitore gestisce i suoi
interessi in modo abituale e riconoscibile per i terzi.
Come già accennato
prima si tratta di una situazione di fatto relativamente al debitore e
non una di una presunzione giuridica come potrebbe essere il domicilio.
Ancora il codice
prosegue con le sue definizioni, e alla lettera n) definisce cosa sia
l'albo dei gestori della crisi è insolvenza delle imprese, e alla
lettera o) definisce il professionista indipendente, un soggetto che
vedremo comparire molto spesso perché dovrà redigere delle importanti
attestazioni per il debitore.
Alla lettera p)
sono definite le misure protettive; anche queste sono in definitiva una
novità, e sono individuate come
le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che
determinate azioni dei creditori possano pregiudicare fin dalla fase
delle trattative il buon esito delle iniziative assunte per la
regolazione della crisi o dell'insolvenza. Il problema è questo: se
il debitore cerca di sanare la sua situazione, ma i creditori, per così
dire, gli saltano addosso, sarà ben difficile che si giunga a risolvere
il suo problema debitorio.
E allora vedremo
che il debitore può ottenere delle misure protettive, in modo che possa
svolgere la sua attività di "salvataggio" senza azioni giudiziarie da
parte dei creditori.
Alla lettera q)
sempre all'articolo 2 del codice si definiscono le misure cautelari che
possono essere prese durante le procedure.
Queste consistono
in provvedimenti cautelari presi
dal giudice competente a tutela del patrimonio dell'impresa del
debitore, che appaiono secondo le circostanze, più idonei ad assicurare
provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi
o dell'insolvenza.
Alla lettera r) si
definiscono le classi dei creditori; queste classi saranno importanti
quando il debitore cercherà di risolvere la sua situazione debitoria,
magari con un concordato, dividendo però i suoi creditori in classi.
Queste classi sono
definite dal codice come
l’insieme dei creditori che hanno posizione giuridica e interessi
economici omogenei, e quindi se il debitore vuole dividere i suoi
creditori in classi deve tener conto di quanto lo stesso codice indica.
Alla lettera s) è
definito il domicilio digitale, e per questo bisogna far riferimento
all'articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto legislativo 7 marzo
2005 numero 82. Anticipando la questione questo domicilio corrisponde
sostanzialmente con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Alla lettera t)
sempre nell'articolo 2 c'è un'altra importante definizione, e cioè
quella relativa agli organismi di composizione delle crisi di
sovraindebitamento, detti Occ. Questi organismi svolgono i compiti di
composizione assistita della crisi di sovraindebitamento previsti dal
codice.
Abbiamo poi alla
lettera u) la definizione relativa agli organismi di composizione della
crisi d'impresa ( Ocri) che hanno il compito di ricevere le segnalazioni
di allerta, e gestire la fase di allerta, e per le imprese diverse dalle
imprese minori la fase di composizione assistita della crisi.
Insomma se ci
riferiamo agli Occ questi gestiscono la fase di composizione assistita
della crisi di soggetti che sono diversi dagli imprenditori che non
siano imprenditori minori, mentre l'Ocri è per così dire più importante,
perché gestisce le crisi e l’insolvenza delle imprese diverse da quelle
minori, e si occupa pure di ricevere le segnalazioni di allerta e di
gestire la fase di allerta che provengono da tutti i debitori.
|
|