Le definizioni generali del codice

Abbiamo quindi visto gli elementi essenziali della legge delega, adesso invece dobbiamo occuparci proprio del codice che è stato emanato dal Governo  con il già citato decreto legislativo.

Il codice ha una struttura abbastanza complessa, è vero che è costituito da un solo libro, ma questo libro si divide titoli, che a loro volta si suddividono in capi che si suddividono a loro volta in sezioni, e le sezioni si suddividono in articoli.

Non è detto che questa suddivisione sia sempre seguita alla lettera, può darsi che manchino le sezioni, potrebbe darsi che manchino i capi, quelli che però certamente non mancano sono i titoli e gli articoli, tuttavia è bene tener presente la suddivisione operata dal codice.

In effetti il titolo primo, capo I del codice introduce le disposizioni generali.

Sono ormai molti anni che il legislatore dovendo introdurre una nuova disciplina premette le disposizioni generali; queste disposizioni servono a individuare i concetti fondamentali di cui si occuperà la nuova disciplina, e vengono espresse all'inizio della normativa, in modo da chiarirne il significato, e anche per non ripetere ogni volta il significato della disposizione generale.

Nel nostro caso dobbiamo andare a vedere le principali disposizioni generali che riguardano il codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.

Nell'articolo 2 il codice si occupa di definire quale sia l'oggetto del codice, e viene definito come la disciplina delle situazioni di crisi o d'insolvenza del debitore, sia esso un consumatore oppure un professionista, o un imprenditore eserciti, anche se non ha fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando come persona fisica o persona giuridica, o ancora sono oggetto della disciplina del codice i soggetti si trovino in uno stato di crisi o di insolvenza che siano anche enti collettivi, gruppi di imprese, società pubbliche, ma con esclusione dello stato degli altri enti pubblici.

Insomma, come abbiamo già anticipato tutti debitori; si potrebbe dire possibili e immaginabili, possono essere oggetto della disciplina del codice, a patto però che si trovino in una situazione economica che corrisponde alla crisi o insolvenza.

Ora viene un punto fondamentale; e che cosa sarebbero questo stato di crisi o di insolvenza?

E' lo stesso codice che ci definisce lo stato di crisi e di insolvenza, ed infatti lo stato di crisi consiste in uno stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per quanto riguarda le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Volendo di molto semplificare la definizione, accade che il debitore per così dire normale, si trova in una situazione tale che può arrivare all'insolvenza, ma per quanto riguarda le imprese lo stato di crisi o di insolvenza corrisponde sostanzialmente a una situazione in cui si prevede che le entrate non saranno sufficienti a coprire i costi derivanti dalle obbligazioni che ha contratto l'impresa, o meglio le entrate che si prevedono saranno inadeguate a far fronte regolarmente alle obbligazioni che si sono pianificate; in altre parole si prevede che non ci saranno soldi a sufficienza per soddisfare le obbligazioni. Si noti che le obbligazioni non potranno essere soddisfatte “regolarmente” e quindi se un’impresa prevede di soddisfare le sue obbligazioni con mezzi anomali o in maniera discontinua, si trova, per lo meno, in stato di crisi.

Per quanto riguarda l'insolvenza il codice non innova rispetto alla vecchia disciplina fallimentare, e quindi l'insolvenza si manifesta in uno stato il debitore non è in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Il codice prosegue poi con una nuova definizione, e cioè il sovraindebitamento.

Questo sovraindebitamento è definito dall'articolo 1 del codice come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle è start up innovative di cui al decreto-legge numero 179\2012 convertito con legge numero 221 del 2012, e di ogni altro soggetto debitore, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, oppure alla liquidazione coatta amministrativa, o ancora ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali nelle ipotesi in cui il debitore versi in uno stato di crisi o d'insolvenza.

Se andiamo a vedere bene la questione scopriamo che il sovraindebitamento corrisponde pur sempre ad una situazione relativa a uno stato di crisi o d'insolvenza, non c'è differenza fra il sovraindebitamento e lo stato di crisi d'insolvenza, ma cambiano i soggetti: coloro che sono assoggettabili alle procedure di liquidazione giudiziale e alle altre procedure concorsuali previste dalla legge sono in stato di crisi o di insolvenza.

Coloro che invece non sono soggetti a queste procedure, si troveranno anch'essi, casomai, in uno stato di crisi o d'insolvenza, ma saranno più correttamente identificati come soggetti che si trovano in uno stato di sovraindebitamento.

Insomma, la situazione è la stessa, quello che cambia sono i soggetti coinvolti nella situazione.

 

Il codice ancora da definizione generale di impresa minore, e questa  impresa minore è un'impresa che non può essere sottoposta alla liquidazione giudiziale. I

l riferimento è a certi requisiti di carattere debitorio e patrimoniale che alla fine corrispondono a quello che diceva la vecchia legge fallimentare, per escludere gli imprenditori commerciali dalla disciplina del fallimento.

Allora, chi è l'impresa minore?

Impresa minore: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura

della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.

 

Il codice poi parla del consumatore, ed infatti l'articolo 1 lettera e) definisce chi sia il consumatore, e la definizione è sostanzialmente la stessa che si trova nel codice del consumo.

Il consumatore quindi è una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale artigiana gestionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società.

Quindi consumatore è un soggetto che magari non svolge un'attività professionale, e svolge degli atti di consumo, ma può essere anche un soggetto che svolge un'attività professionale, ricordiamoci  sempre persona fisica, ma in quel particolare atto lo compie per scopi estranei alla sua attività professionale, magari potrebbe essere un imprenditore che compra un televisore per guardare le trasmissioni a casa sua. In questo caso l'imprenditore in relazione all'atto compiuto è un consumatore.

 

Il codice poi parla delle società pubbliche, all'articolo 2 lettera f), definisce le grandi imprese, alla lettera g), e alla lettera h) dà un'importante definizione del gruppo di imprese.

Bisogna considerare che il legislatore non aveva definito, almeno per il passato, cosa fosse un gruppo di imprese, e ciò per le tantissime definizioni erano contenute in diverse leggi.

Ora, perlomeno per quanto riguarda il codice della crisi dell'impresa, il gruppo di imprese viene definito, e ci si rifà alla definizione contenuta nel codice civile relativa alle società che sono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento.

Quindi il codice presume che quando abbiamo soggetti che operano l'attività di direzione e coordinamento abbiamo un gruppo di imprese (per la precisione bisogna andare a vedere gli articoli 2497 e 2545 septies del codice civile), cui si rimanda a quanto spiegato dirittoprivatoinrete o nel manuale diritto commerciale in un mese.

È da notare però che come fa anche il codice civile, il codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza non dice che necessariamente essendoci questi rapporti c'è un gruppo di imprese, ma presume che ci sia, e quindi, di conseguenza, è ammessa la prova contraria.

Il codice, sempre l'articolo e lettera i) si occupa dei gruppi di imprese di rilevante dimensione, alla lettera l) delle parti correlate, e alla lettera m) dà una definizione che c'interessa molto, e cioè il centro degli interessi principali del debitore (Comi).

Questo è definito come il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile per i terzi.

Come già accennato prima si tratta di una situazione di fatto relativamente al debitore e non una di una presunzione giuridica come potrebbe essere il domicilio.

Ancora il codice prosegue con le sue definizioni, e alla lettera n) definisce cosa sia l'albo dei gestori della crisi è insolvenza delle imprese, e alla lettera o) definisce il professionista indipendente, un soggetto che vedremo comparire molto spesso perché dovrà redigere delle importanti attestazioni per il debitore.

Alla lettera p) sono definite le misure protettive; anche queste sono in definitiva una novità, e sono individuate come le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare fin dalla fase delle trattative il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza. Il problema è questo: se il debitore cerca di sanare la sua situazione, ma i creditori, per così dire, gli saltano addosso, sarà ben difficile che si giunga a risolvere il suo problema debitorio.

E allora vedremo che il debitore può ottenere delle misure protettive, in modo che possa svolgere la sua attività di "salvataggio" senza azioni giudiziarie da parte dei creditori.

Alla lettera q) sempre all'articolo 2 del codice si definiscono le misure cautelari che possono essere prese durante le procedure.

Queste consistono in provvedimenti cautelari presi dal giudice competente a tutela del patrimonio dell'impresa del debitore, che appaiono secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

 

Alla lettera r) si definiscono le classi dei creditori; queste classi saranno importanti quando il debitore cercherà di risolvere la sua situazione debitoria, magari con un concordato, dividendo però i suoi creditori in classi.

Queste classi sono definite dal codice come l’insieme dei creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei, e quindi se il debitore vuole dividere i suoi creditori in classi deve tener conto di quanto lo stesso codice indica.

Alla lettera s) è definito il domicilio digitale, e per questo bisogna far riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82. Anticipando la questione questo domicilio corrisponde sostanzialmente con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Alla lettera t) sempre nell'articolo 2 c'è un'altra importante definizione, e cioè quella relativa agli organismi di composizione delle crisi di sovraindebitamento, detti Occ. Questi organismi svolgono i compiti di composizione assistita della crisi di sovraindebitamento previsti dal codice.

Abbiamo poi alla lettera u) la definizione relativa agli organismi di composizione della crisi d'impresa ( Ocri) che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta, e gestire la fase di allerta, e per le imprese diverse dalle imprese minori la fase di composizione assistita della crisi.

Insomma se ci riferiamo agli Occ questi gestiscono la fase di composizione assistita della crisi di soggetti che sono diversi dagli imprenditori che non siano imprenditori minori, mentre l'Ocri è per così dire più importante, perché gestisce le crisi e l’insolvenza delle imprese diverse da quelle minori, e si occupa pure di ricevere le segnalazioni di allerta e di gestire la fase di allerta che provengono da tutti i debitori.

Manuale della crisi d'impresa e dell'insolvenza, versione completa e di sintesi.
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