a)
Nel ricorso in cui si chiede l’apertura di una procedura per la
regolazione della crisi o dell’insolvenza ex art. 40.
Per
il comma 2 dell’art. 54:
“Se il debitore ne ha
fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data
della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle
imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono,
sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e
cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si verificano”.
b)
Nel corso delle trattative
e prima del
deposito
della domanda
di
omologazione degli
accordi
di ristrutturazione dei debiti anche di quelli ad
efficacia estesa ex art. 61.
Si
chiedono le stesse misure già viste nel punto a). In questo caso
sarà necessario allegare
la documentazione dell’art. 57 prevista per gli accordi
di ristrutturazione dei debiti,
e la
proposta di
accordo
corredata
da un'attestazione
del professionista indipendente che attesta che sulla
proposta
sono in corso
trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta
per cento dei crediti e che la stessa, se
accettata, è
idonea ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali
non sono in
corso
trattative o
che hanno
comunque
negato la
propria disponibilità a trattare.
c)
Nel caso già visto del procedimento di composizione assistita
della crisi.
Anche in
questi casi si possono chiedere misure protettive ex art. 20.
In tutti e
tre questi casi, per il comma 4 dell’art. 54, il debitore può
chiedere che la sua domanda sia pubblicata nel registro delle
imprese. Le misure protettive conservano efficacia anche se il
debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettera a) del codice per il deposito
degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura
del concordato preventivo.
Il
procedimento per ottenere le misure cautelari e protettive è
regolato dall’art. 54.
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