Composizione negoziata della crisi.
Cominciamo a vedere chi può chiedere l’accesso alla composizione negoziata. Il primo passo è la richiesta avanzata dall’imprenditore per la nomina dell’esperto. Per l’art. 12 del codice, infatti, l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Anticipiamo subito che per l’art. 25 quater è prevista una procedura semplificata per le imprese “sotto soglia” , ma di queste ne parleremo al momento opportuno. Abbiamo quindi un imprenditore che si trova in serie difficoltà, ma piuttosto che gettare la spugna e finire in una procedura liquidatoria, cerca seriamente la strada di un accordo con i creditori per proseguire la sua attività, ed è per questo che ci vuole l’esperto. L’esperto, infatti, per il comma 2 dell’art. 12 agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di pre crisi o pre insolvenza, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
La piattaforma telematica nazionale, la nomina
dell’esperto i suoi doveri e quelli delle parti
Un’altra novità introdotta dal d.lgs.83\2022 riguarda l’istituzione della piattaforma telematica nazionale dettagliatamente regolata dall’art. 13. Questa piattaforma è accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma serve ad orientare gli imprenditori, ma non contiene un elenco di esperti che possono essere chiamati, o meglio nominati, in caso di richiesta di composizione negoziata. Questo elenco, secondo il terzo comma dell’art. 13, si trova presso le camere di commercio, e gli aspiranti esperti devono possedere particolari qualifiche professionali. Presentata la domanda di iscrizione saranno poi gli ordini professionali o la camera di commercio a designare i responsabili della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti. Ammesso che vi siano stati soggetti che abbiano ottenuto l’iscrizione negli elenchi presso le camere di commercio si passa alla seconda fase, cioè la nomina dell’esperto scelto, evidentemente, tra coloro che hanno ottenuto l’iscrizione nei citati elenchi. Sarà poi una speciale commissione costituita da magistrati, soggetti indicati dalle camere di commercio e dal prefetto a nominare l’esperto. La nomina è poi resa pubblica nel sito istituzionale della camera di commercio secondo quanto dispone il comma 9 dell’art. 13. Ovviamente l’esperto deve possedere particolari requisiti di indipendenza e osservare ex art. 16 particolari dovere, per esempio deve essere in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per i membri del collegio sindacale e deve essere terzo rispetto a tutte le parti Deve poi operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall’imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di collaboratori competenti. Stabilite le regole generali relative all’esperto passiamo ai doveri delle parti. L’imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto e rispettano l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.
Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento
Abbiamo visto la lunga parte dedicata all’esperto e alla sua nomina, ora si può tornare alla procedura della composizione negoziata. L’imprenditore con la richiesta di nomina dell’esperto, mette in moto la procedura che si compone di più fasi, vediamo la prima. 1)
Presentazione dell’istanza per la nomina dell’esperto L’art. 17 si occupa dell’istanza per la nomina dell’esperto e dei documenti che devono essere allegati all’istanza. Tuttavia per l’art. 25 quinquies l’istanza non può essere presentata dall’imprenditore quando vi sia stata domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale, quando si sia presentata una proposta di concordato preventivo, quando si siano chieste misure protettive anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, quando si sia chiesto un concordato minore. L’istanza per l’accesso alla composizione negoziata non può poi essere presentata nel caso in cui l’imprenditore, nei quattro mesi precedenti l’istanza medesima, abbia rinunciato alle domande di cui abbiamo appena detto. La domanda deve essere presentata telematicamente alla piattaforma telematica nazionale compilando un modello, lì disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato. Insieme all’istanza devono essere allegati, sempre telematicamente e inviati alla piattaforma telematica nazionale una serie di documenti tra cui ricordiamo i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza e l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia; Con la presentazione dell’istanza ma anche successivamente, l’imprenditore può dichiarare non si applicano nei suoi confronti le cause di scioglimento delle società. 2) Nomina
dell’esperto e sua eventuale accettazione Presentata l’istanza con i documenti si mette in moto la procedura, che abbiamo già visto, per la nomina dell’esperto da parte della commissione. Poniamo quindi che la citata commissione abbia nominato l’esperto che potrà o meno accettare la nomina. In ogni caso l’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente. 3) Attività
dell’esperto, la convocazione dell’imprenditore ed eventualmente delle
altre parti L’esperto ha accettato l’incarico ma questo non vuol dire che già sappia che l’impresa del debitore possa essere risanata. Per valutare questa prospettiva deve necessariamente convocare l’imprenditore. Solo dopo la convocazione potrà trarre le sue valutazioni. L’esperto potrà quindi decidere in due, modi e partiamo dal più sfavorevole: dopo aver incontrato l’imprenditore ritiene che non vi siano concrete prospettive di risanamento e ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l’archiviazione. Ma può darsi che l’esperto ritenga che vi siano prospettive di risanamento e di conseguenza convocherà e incontrerà le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetterà le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. In questa fase si svolgeranno le trattative. Le parti, che possono presentare osservazioni circa l’indipendenza dell’esperto, sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni. L’esperto ha dei termini da rispettare per lo svolgimento dell’incarico (art. 17 comma 7) cioè di 180 giorni dall’accettazione della nomina, tuttavia si può superare questo termine quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale per le misure protettive o cautelari ex art. 19 o le autorizzazioni ex art. 22. Alla fine l’esperto redigerà una relazione finale che inserirà nella piattaforma telematica nazionale e comunica all’imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari (artt. 18 e 19), al giudice che le ha emesse, che ne dichiarerà cessati gli effetti. Eseguiti tutti gli adempimenti, l’esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
Le misure protettive
La composizione negoziata richiede del tempo e può darsi che in questi periodi i creditori aggrediscano il patrimonio del debitore per esempio con un pignoramento e questo potrebbe turbare il buon esito delle trattative perché l’imprenditore si troverebbe pressato dalle iniziative dei creditori. Per questi motivi l’art. 18 consente al debitore di chiedere delle misure protettive del suo patrimonio. La richiesta delle misure è fatta con la stessa richiesta di nomina dell’esperto o anche successivamente. L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, non sono inibiti i pagamenti. Sono comunque esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Come si vede le misure protettive scattano automaticamente per il sol fatto della richiesta ma dovranno essere confermate dal tribunale su richiesta del debitore. Nella richiesta poi il debitore potrà chiedere al giudice anche delle misure cautelari. L’imprenditore quando presenta l’istanza per le misure protettive con ricorso presentato al tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, eventualmente, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure. Insieme al ricorso l’imprenditore deve depositare diversi documenti tra cui ricordiamo i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta e l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella. Il tribunale fissa poi entro dieci giorni dal deposito del ricorso la data d’udienza per sentire le parti e decidere sulle misure protettive e sulle misure cautelari eventualmente chieste dall’imprenditore e salvo casi particolari vi sarà l’udienza dove il tribunale, sentite le parti e chiamato l’esperto ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, il giudice nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del c.p.c. e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Terminata la fase istruttoria il giudice dovrà decidere con ordinanza circa la conferma, revoca o modifica delle misure protettive o la concessione di quelle cautelari. Per l’art. 19 comma 6 su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell’archiviazione dell’istanza revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. In ogni caso quando vi sia la revoca o la cessazione delle misure protettive viene meno il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive. Ricordiamo, infine che nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa ma con delle particolari limitazioni previste dall’art. 21.
La conclusione delle trattative e il loro esito
Viene il momento in cui le trattative si chiudono e anche qui il ruolo dell’esperto è fondamentale. Può accadere infatti che l’esperto riesca a individuare una soluzione idonea al superamento della situazione, oppure non vi riesca. Chiariamo subito che se anche l’esperto trova la soluzione non è poi detto che le parti l’accettino. Vediamo il primo caso previsto dall’art. 23 primo comma dove l’esperto trova la soluzione e le parti possono alternativamente: a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 25- bis, comma 1, se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; b) concludere la convenzione di moratoria di cui all’articolo 62; c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. Può darsi invece che l’esperto non riesca a trovare una soluzione idonea; in tal caso l’imprenditore potrà alternativamente: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 56; b) domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all’articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies; d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L’imprenditore agricolo può poi accedere agli strumenti di cui all’articolo 25-quater, comma 4 che vedremo in seguito. Regole particolari valgono, infine ex art. 25 quando le trattative riguardino un gruppo di imprese.
La conservazione degli effetti degli atti compiuti durante la
composizione negoziata
Come visto durante la composizione negoziata si compiono una serie di atti giuridici, e il codice si preoccupa di stabilire quando tali atti conservino la loro efficacia in presenza di particolari situazioni che si possono verificare successivamente. L’art. 24 si occupa di due ipotesi specifiche. 1) successivamente alla composizione negoziata intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell’articolo 64-bis omologato, l’apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25- sexies omologato. In questi casi gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 già visti in precedenza conservano i propri effetti. 2) Esclusione dall’azione revocatoria: non sono soggetti alla revocatoria (ex art. 166, comma 2) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
Le misure premiali e compenso dell’esperto
Gli articoli 25 bis e ter si occupano rispettivamente delle misure premiali e del compenso dell’esperto. Si tratta di due discipline molto dettagliate di cui si farà cenno rimandando alla lettura dei due articoli per l’approfondimento. Per le misure premiali si prevedono una serie di sconti fiscali per il periodo delle composizione negoziata ed infatti si riducono gli interessi che maturano sui debiti dell’imprenditore alla misura legale, si riducono al minino le sanzioni tributarie, si riducono della metà gli interessi e le sanzioni sui debiti tributari sorti prima della richiesta di composizione negoziata. Questo “sconto” che si ha durante la procedura di composizione negoziata cessa nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza e tutto tornerà come prima, si tratta quindi di “premi” condizionati. Venendo al compenso dovuto all’esperto l’art. 25 ter esprime al primo comma un principio generale secondo cui il compenso dell’esperto è determinato, tenuto conto dell’opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo gli scaglioni indicati dallo stesso articolo 25 ter. Bene, ma chi paga il compenso dell’esperto? La strada maestra è l’accordo tra le parti, ma se questo accordo non c’è sarà la commissione che ha nominato l’esperto a liquidare, e quindi a determinare il compenso e a carico dell’imprenditore. È quindi facile prevedere che sarà sempre l’imprenditore a pagare, e non basta perché l’importo liquidato dalla commissione (comma 11) è titolo per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex artt. 633 e 642 c.p.c..
La composizione negoziata per le imprese sotto soglia
Per le imprese sotto soglia è prevista dall’art. 25 quater una procedura per la composizione negoziata in parte semplificata. Queste imprese sono individuate, come impresa minore, dall’art. 2 comma 2 lettera d) cioè come impresa minore. L’art. 25 ter dispone che l’imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Niente di diverso dalla procedura ordinaria, ma al comma 2 si specifica che l’istanza per la nomina dell’esperto è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa e quindi non alla piattaforma telematica. Anche qui però sarà necessario allegare una serie
di documenti, praticamente tutti quelli previsti dall’art. 17 comma 3
per l’imprenditore non minore o sotto soglia,
escluso quello indicati dalla lett. b) dello stesso articolo 17
che così dispone: “b) un progetto
di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di
controllo di cui all’articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e
sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano
finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende
adottare”. Altra particolarità riguarda la nomina dell’esperto che non è effettuata dalla commissione ma dallo stesso segretario generale della camera di commercio. Seguirà poi la fase delle trattative e come nel caso ordinario può darsi che vi sia un esito positivo o negativo circa l’individuazione di una soluzione per il superamento della crisi. Vediamo i due casi. Si è trovata una soluzione idonea al superamento della crisi e in tal
caso le parti le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale; b) concludere un accordo avente il contenuto dell’articolo 62; c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all’articolo 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. Non si è trovata una soluzione idonea al superamento della crisi e in
tal caso l’imprenditore può: a) proporre la domanda di concordato minore di cui all’articolo 74; b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’articolo 268; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies; d) per la sola impresa agricola, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. Seguono poi una serie di rinvii alla disciplina ordinaria e il comma 5 dell’art. 25 quater li dichiara applicabili con due paletti: per quanto non specificamente indicato dallo stesso articolo 25 quater e in quanto compatibili, come per dire all’interprete sbroglia tu la matassa. Infine si considera il compenso dell’esperto che è liquidato nelle forme ordinarie dall’art. 25 ter ma dal responsabile dell’organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.
Concordato semplificato per la
liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata
Come si è visto la composizione negoziata potrebbe non avere esito positivo e per l’imprenditore potrebbero aprirsi le altre strade previste dal codice non esclusa la liquidazione giudiziale. Tuttavia gli articoli 25 sexies e seguenti del codice danno all’imprenditore un’altra possibilità, una nuova possibilità introdotta da d.lgs. 83\2022, cioè quella di accedere a un concordato semplificato con i creditori per la liquidazione del suo patrimonio. Come accade in generale per le ipotesi del concordato anche qui vi potrà essere l’omologazione ma solo quando si verifica che questa non arreca pregiudizio ai creditori rispetto a una liquidazione giudiziale. Seguirà poi la liquidazione del patrimonio del debitore. Questo è, per sommi capi, il concordato semplificato, ora però sarà necessario entrare specificamente nella procedura. Si è detto che il concordato semplificato può essere chiesto dall’imprenditore nel caso di liquidazione giudiziale della composizione negoziata, ora però è necessario specificare che è l’esperto che si è occupato della composizione negoziata a verificare le condizioni del concordato. Infatti solo quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di deposito nella relazione finale all’imprenditore (art. 17, comma 8) una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 39. La proposta può anche prevedere la suddivisione dei creditori in classi. La presentazione della proposta di concordato avviene con ricorso depositato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il cancelliere del tribunale, ricevuto il ricorso lo comunica al pubblico ministero e lo pubblica, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria. Il sol fatto di aver depositato il ricorso provoca
una serie di effetti giuridici perché saranno applicabili gli articoli 6
sulla prededucibilità dei crediti, 46 (sugli effetti della
domanda di accesso al concordato preventivo), 94 (sugli effetti della
presentazione della domanda di concordato) e 96 (l’applicazione degli
articoli 145 e da Con il deposito del ricorso si mette in moto il meccanismo che può portare all’omologazione del concordato che possiamo suddividere in più fasi. Prima fase.
La nomina dell’ausiliario da parte del tribunale. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. assegnando allo stesso un termine per il deposito del suo parere. Seconda fase,
comunicazione della proposta e del parere dell’ausiliario ai creditori. Il tribunale ordina con decreto che la proposta con il parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco depositato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, se possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l’udienza per l’omologazione. Terza fase,
eventuale opposizione dei creditori. Il tribunale, come si è visto, fissa la data d’udienza per la (eventuale) omologazione. I creditori sono stati avvisati della data d’udienza e in udienza (senza che vi sia una votazione) potranno far valere le loro ragioni con l’opposizione. Tuttavia se vogliono opporsi loro e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata. Quarta fase.
L’udienza l’eventuale omologazione e le impugnazioni. Di questa se ne occupa il comma 5 dell’art. 25 quinquies secondo cui: “Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore” . La decisione è presa con decreto motivato immediatamente esecutivo, pubblicato a norma dell’articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che: a) nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 247; b) entro trenta giorni dalla comunicazione della comunicazione del provvedimento della corte di appello possono proporre ricorso in cassazione. Quinta fase.
La liquidazione del patrimonio del debitore. Il liquidatore è nominato dallo stesso tribunale con il decreto di omologazione e si possono applicare le disposizioni dell’art. 114. Tuttavia quando il piano di liquidazione comprende
un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il
trasferimento in suo favore dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o
di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l’assenza di
soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta. Alla vendita
si applicano le regole della vendita forzata e dell’assegnazione di cui
agli art. da
Segnalazioni per la anticipata
emersione della crisi e programma informatico di verifica della
sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione
Le segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi, la segnalazione
dell’organo di controllo
Il Capo III del codice si occupa di tutti quei soggetti che sono tenuti a segnalare al presenza di istituzioni tali che possono portare la società alla crisi o all’insolvenza. Il primo soggetto preso in considerazione è l’organo di controllo societario, che nel sistema tradizionale è il collegio sindacale. Questo organo per l’art. 25 octies quando rileva che vi sono situazioni che possono portare alla richiesta di nomina dell’esperto per la composizione negoziata ex art. 17 lo segnala per iscritto all’organo amministrativo. La segnalazione deve essere effettuata con modalità tali che consentano la prova della ricezione e deve essere motivata. Ma non basta. L’organo di controllo deve anche dare una specie di ultimatum all’organo amministrativo, perché quest’ultimo in un congruo termine fissato dall’organo di controllo e comunque non superiore a trenta giorni deve riferire sulle iniziative che ha intrapreso rispetto alla situazione rilevata dall’organo di controllo. Come è noto l’organo di controllo è responsabile ex art. 2407 c.c. tuttavia se avrà effettuato la segnalazione accompagnata dalla vigilanza durante le eventuali trattative, questo suo comportamento sarà positivamente valutato in merito alle sue responsabilità.
Le segnalazioni per l’anticipata emersione della
crisi, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
L’art. 25 novies si occupa delle segnalazioni che devono inviare all’imprenditore i creditori pubblici qualificati e cioè l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Questi soggetti segnalano all’imprenditore e, se esiste, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, con raccomandata A.R. inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria l’esistenza di situazioni debitorie tali che dovrebbero spingere l’imprenditore a chiedere la nomina dell’esperto. Tuttavia le segnalazioni non devono essere inviate nei seguenti casi: a) con riferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto per il secondo; b) con riferimento all’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022; c) con riferimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022 Chiudiamo il paragrafo ricordando due punti a) Gli obblighi di comunicazione gravano anche sulle banche e intermediari finanziari ex art. 106 del testo unico bancario. Questi ex art. 25 decies nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti. b)L’istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici. Questo è inserito nella piattaforma telematica (art. 13) ed è dettagliatamente regolato dall’art. 25 undecies.
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