Le procedure di allerta e composizione assistita della crisi. Il
titolo II del codice si occupa delle procedure che abbiamo appena
citato. Ricordiamoci infatti che nella legge delega l'articolo 4 impegna
il Governo a introdurre e
disciplinare procedure di allerta e di composizione assistita della
crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a
incentivare l'emissione anticipata della crisi ed ad agevolare lo
svolgimento di trattative tra debitore e creditore.
Questo compito è
stato diligentemente svolto dal Governo
nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza. In
effetti il campo uno del titolo secondo si occupa di un'importante
aspetto dello stesso codice, e cioè quello relativo agli strumenti di
allerta.
Se guardiamo però
specificamente chi ha l'obbligo di attivare gli strumenti di allerta,
scopriamo che questi strumenti non devono essere attivati da tutti i
debitori considerati nel codice, ma solo da quelli indicati negli
articoli 14 e 15 del codice stesso, e queste sono, per l'articolo 14,
gli organi di controllo societario, e per l'articolo 15, i creditori
pubblici qualificati.
Ma ora viene una questione fondamentale: che cosa sono gli strumenti di
allerta?
Secondo il codice
gli strumenti di allerta costituiscono gli obblighi di segnalazione
posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 finalizzati,
insieme agli obblighi organizzativi che incombono sull'imprenditore
secondo quanto previsto dal codice civile, alla tempestiva rilevazione
degli indizi di crisi dell'impresa, ed alla sollecita adozione delle
misure idonee alla sua composizione. Gli strumenti di allerta, secondo
la definizione del codice, s'identificano principalmente con questi
obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo
societario e dei creditori pubblici qualificati.
In altre parole
vedremo che quando in un ente collettivo, società in primo luogo, vi
sono degli indizi di crisi gli organi di controllo delle società devono
attivarsi, e anche, se necessario, segnalare la situazione in cui versa
la società agli organi competenti, e stiamo parlando principalmente del
Ocri.
Per quanto
riguarda invece i creditori pubblici qualificati, vedremo che questi
devono anch'essi alle condizioni previste dallo stesso codice attivarsi,
per segnalare la situazione a loro debitore, e, se necessario, agli
organismi che devono cercare di risolvere la crisi, e quindi stiamo
parlando principalmente del Ocri.
Dobbiamo però
notare che questi obblighi non vi sono in casi particolari, e ci
riferiamo all'ipotesi in cui già pende una procedura per la regolazione
della crisi o dell'insolvenza, e il motivo è evidente. Altra
osservazione necessaria e che se pende una di queste procedure, ciò non
può costituire motivo di risoluzione dei contratti pendenti che ha
stipulato il debitore.
Di coloro che
abbiamo visto fino ora, si capisce che non tutti i debitori sono
destinatari degli strumenti di allerta; in primo luogo abbiamo visto che
gli strumenti di allerta riguardano principalmente gli enti collettivi,
e ora possiamo precisare, secondo quanto dispone l'articolo 12 comma 7,
che i debitori destinatari degli strumenti di allerta sono quelli che
svolgono attività imprenditoriale, e ne sono soggetti anche le imprese
agricole, e le imprese minori compatibilmente con la loro struttura
organizzativa.
Sono invece
esclusi dagli strumenti di allerta le grandi imprese, i gruppi di
imprese rilevante dimensione, le società con azioni quotate nei mercati
regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, secondo
quanto stabilisce l'apposito regolamento della Consob.
|
|