Fino
adesso abbiamo visto la possibilità da parte del debitore di accedere ad
le procedure di composizione assistita della crisi.
Queste procedure,
come si è visto, si risolvono in un tentativo da parte del debitore di
risolvere i suoi problemi con i creditori, e non vedono un ruolo attivo
da parte del tribunale, ma semmai un ruolo decisamente attivo importante
svolge l'Ocri.
Non è detto però
che queste procedure posizione assistita della crisi vadano a buon fine,
anzi può darsi che non vi siano proprio, e allora si possono aprire
delle vere proprie procedure concorsuali davanti al giudice per, a
seconda delle situazioni, liquidare il patrimonio del debitore, oppure
cercare degli accordi con i creditori ma con l'intervento determinate da
parte dell'organo giurisdizionale.
Abbiamo quindi le
procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza che sono la
liquidazione giudiziale il concordato preventivo e gli accordi di
ristrutturazione dei debiti che dovranno essere omologati da parte del
tribunale.
Queste procedure
non riguardano tutti i debitori, ma solo quelli che si trovano in stato
di crisi e di insolvenza, escludendo quindi quelli che si trovano in
stato di sovraindebitamento.
Questi ultimi
soggetti avranno anche loro le procedure che li riguardano, ma sono
diverse dalle procedure di regolazione della crisi dell'insolvenza di
cui abbiamo andiamo parlare, ma non parleremo in maniera completa di
queste procedure di regolazione della crisi dell'insolvenza, perché il
codice ne parla in due parti diverse. Dobbiamo ricordarci infatti che la
legge delega ha imposto al Governo di regolare in maniera unitaria
l'accesso a tutte le procedure di regolazione della crisi e
dell'insolvenza.
Per non spezzare
quindi l'ordine del codice anche noi ci occuperemo dell'accesso alle
procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, procedure che
devono essere, nei limiti del possibile, comuni a tutti e tre i casi che
abbiamo visto, anche se, necessariamente, lo stesso codice tratta in
maniera parzialmente diversa l'accesso alle dette procedure proprio per
la diversità sostanziale che vi è tra le stesse, visto che con la
liquidazione giudiziale si vuole appunto liquidare il patrimonio del
debitore insolvente, mentre col concordato preventivo e con gli accordi
di ristrutturazione dei debiti si vuole ottenere esattamente l'effetto
contrario, e cioè non giungere alla liquidazione del patrimonio del
debitore, ma trovare un accordo soddisfacente con i creditori.
Fatta questa premessa possiamo verificare gli aspetti processuali di
queste procedure.
In primo luogo c'è
da chiedersi chi è il giudice che ha giurisdizione in merito a queste
procedure.
Il giudice è il
giudice italiano, se il debitore ha in Italia il centro di interessi
principali, di cui abbiamo già parlato, ma che ripetiamo per comodità, e
quindi il centro di interessi principali del debitore (Comi) è il luogo
in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e
riconoscibile dai terzi. Il trasferimento all'estero del centro degli
interessi principali del debitore non esclude la giurisdizione italiana
se questo è avvenuto nell'anno precedente al deposito della domanda di
regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza o di apertura della
liquidazione giudiziale, oppure dopo l'inizio della procedura di
composizione assistita della crisi se vi è stata precedentemente.
Vi è anche la
giurisdizione del giudice italiano quando il centro di interessi
principale del debitore è all'estero, ma questi ha una sua dipendenza in
Italia.
Stabilito che la
giurisdizione è del giudice italiano, vediamo quale dei diversi giudici
italiani ha la competenza ad occuparsi di queste procedure.
La competenza per
materia spetta al tribunale, e ora si tratta però di stabilire a quale
tribunale, e a tal fine dobbiamo distinguere il tribunale delle imprese
dal tribunale ordinario.
Per l'articolo 27
primo comma la competenza è del tribunale delle imprese per tutti
procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le
controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione
straordinaria gruppi di imprese di rilevante dimensione.
In tutti gli altri
casi, invece, la competenza spetta al tribunale ordinario.
Abbiamo quindi
individuato la competenza per materia, ora si tratta di verificare la
competenza per territorio. Per quanto riguarda la competenza per
territorio del tribunale delle imprese, questa è individuata a norma
dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 numero 168, avuto
riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi
principali.
Per quanto
riguarda la competenza per territorio del tribunale ordinario, sarà
competente quel tribunale dove si trova il centro degli interessi
principali del debitore.
A dire vero
l'articolo 27 terzo comma dà anche una serie di presunzioni per
agevolare questo compito in merito alla individuazione della competenza
per territorio del tribunale ordinario, ed infatti si presume che il
centro degli interessi principali del debitore sia coincidente se una
persona fisica eserciti un'attività di impresa con la sede legale
risultante dal registro delle imprese, o in mancanza la sede effettiva
dell'attività abituale;
per la persona
fisica non esercente l'attività d'impresa, con la residenza o il
domicilio, e se questi non sono sconosciuti con l'ultima dimora, e se
nemmeno questa si conosce, con il luogo di nascita. Se è sconosciuto
anche il luogo di nascita la competenza per territorio sarà del
tribunale di Roma.
Per quanto
riguarda la persona giuridica e gli enti anche se non esercenti
un'attività d'impresa, si presume che il centro degli interessi
principali sia quello risultante dal registro delle imprese, o in
mancanza o la sede effettiva o abituale.
Può darsi però che
il tribunale adito si dichiari incompetente, e questa decisione sarà
presa con ordinanza. Può darsi
che il tribunale dichiarato competente accetti la causa e quindi si
andrà avanti davanti a lui, ma può darsi pure che questi si ritenga a
sua volta incompetente.
In questa
situazione il secondo tribunale dovrà sollevare il regolamento di
competenza d'ufficio previsto dall'articolo 45 del codice di procedura
civile.
In ogni caso una
volta trasferita la causa davanti al tribunale competente, per
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