Misure protettive e premiali
Il codice si è
preoccupato di proteggere il debitore nei periodi in cui cerca di
risolvere i suoi problemi con i creditori, prevedendo una serie di
misure protettive.
Le misure
protettive sono state definite dallo stesso codice come misure
temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate
azioni dei creditori possano pregiudicare, fin dalla fase delle
trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione
della crisi o dell'insolvenza. La procedura è la tipologia delle misure
sono previste dagli articoli 54 55 del codice, in quanto compatibili e
se ne parlerà in seguito.
Le misure
protettive non sono automatiche, ma sarà necessario che il debitore si
attivi per chiederle, e la richiesta deve essere presentata al tribunale
delle imprese, mentre la competenza per territorio è determinata dal
luogo dove ha sede l'impresa. La durata delle misure è di tre mesi, ma
sono possibili anche delle proroghe, se l'Ocri attesta vi sono dei
progressi significativi nello svolgimento delle trattative con i
creditori, tuttavia la durata delle misure non può essere prorogata di
altri tre mesi. Vi sono poi altre misure che possono essere chieste al
tribunale, e queste non sono misure protettive, perché non sono legate
ad eventuali azioni dei creditori.
Si tratta di una
serie di regole che riguardano il differimento di alcuni obblighi
previsti dal codice civile, ricordiamo, per esempio, il caso previsto
per la riduzione obbligatoria del capitale per perdite ex articolo 2446
comma 2 e 3 del codice civile. Il differimento di questi altri obblighi
previsti dal codice civile per le società, permetterà al debitore di
meglio affrontare la sua situazione economica.
Le misure
protettive possono essere revocate, anche d'ufficio, da parte del
tribunale, e questa revoca avviene perché si sono verificati fatti che
sostanzialmente le rendono non più opportune; per esempio si scoperti
atti di frode nei confronti dei creditori, oppure ci si rende conto che
non è possibile giungere ad una situazione concordato della crisi,
oppure l'Ocri segnala al collegio e non ci sono significativi
miglioramenti delle trattative fra debitore e creditore.
Le misure premiali
Diverse dalle
misure protettive sono le misure premiali, che sono misure che
favoriscono il debitore che si è comportato in maniera tempestiva e
corretta.
Per ottenere
queste misure premiali è necessario in primo luogo che il debitore sia
stato tempestivo nel segnalare le sue situazioni di difficoltà
economica.
L'articolo 24 il
codice si occupa di stabilire quando l'iniziativa del debitore volta a
prevenire un aggravarsi della crisi "non è tempestiva".
In primo luogo la
misura non è tempestiva quando il debitore non propone la domanda di
accesso ad una delle procedure regolate dal codice oltre il termine di
sei mesi, oppure presenta una istanza di composizione assistita della
crisi oltre termine di tre mesi.
Notiamo però che
si parla di sei mesi e di tre mesi, ma non si dice da quando iniziano a
decorrere questi termini. In effetti il codice non fissa rigorosamente
nel tempo il momento iniziale entro il quale il debitore deve attivarsi,
ma fa riferimento a certi fatti che dovrebbero mettere in allerta il
debitore e spingerlo a porvi rimedio. Questo
termine, quindi, decorre quando si presentano una serie di situazioni,
per esempio l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60
giorni, per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare
complessivo mensile delle retribuzioni, o ancora l'esistenza di debiti
verso i fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare
superiore a quello dei debiti non scaduti. In questi due esempi il
debitore deve attivarsi nei termini di sei o di tre mesi, se lo fa potrà
godere delle misure premiali, se non lo fa non potrà godere di dette
misure premiali.
Ma quali sono
queste misure premiali? Vediamone alcune: durante la procedura di
composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione gli
interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla misura
legale, e ancora le sanzioni per gli interessi sui debiti tributari
oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono
ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi
o dell'insolvenza successivamente aperta.
Altre misure
premiali sono previste dall'articolo 25 del codice, ma non riguardano
questioni civili, ma bensì questioni penali, perché si risolvono in una
causa di non punibilità del debitore che si sia comportato correttamente
in relazione ai reati previsti dallo stesso codice.
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