Misure protettive  e premiali

Il codice si è preoccupato di proteggere il debitore nei periodi in cui cerca di risolvere i suoi problemi con i creditori, prevedendo una serie di misure protettive.

Le misure protettive sono state definite dallo stesso codice come misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, fin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza. La procedura è la tipologia delle misure sono previste dagli articoli 54 55 del codice, in quanto compatibili e se ne parlerà in seguito.

Le misure protettive non sono automatiche, ma sarà necessario che il debitore si attivi per chiederle, e la richiesta deve essere presentata al tribunale delle imprese, mentre la competenza per territorio è determinata dal luogo dove ha sede l'impresa. La durata delle misure è di tre mesi, ma sono possibili anche delle proroghe, se l'Ocri attesta vi sono dei progressi significativi nello svolgimento delle trattative con i creditori, tuttavia la durata delle misure non può essere prorogata di altri tre mesi. Vi sono poi altre misure che possono essere chieste al tribunale, e queste non sono misure protettive, perché non sono legate ad eventuali azioni dei creditori.

Si tratta di una serie di regole che riguardano il differimento di alcuni obblighi previsti dal codice civile, ricordiamo, per esempio, il caso previsto per la riduzione obbligatoria del capitale per perdite ex articolo 2446 comma 2 e 3 del codice civile. Il differimento di questi altri obblighi previsti dal codice civile per le società, permetterà al debitore di meglio affrontare la sua situazione economica.

Le misure protettive possono essere revocate, anche d'ufficio, da parte del tribunale, e questa revoca avviene perché si sono verificati fatti che sostanzialmente le rendono non più opportune; per esempio si scoperti atti di frode nei confronti dei creditori, oppure ci si rende conto che non è possibile giungere ad una situazione concordato della crisi, oppure l'Ocri segnala al collegio e non ci sono significativi miglioramenti delle trattative fra debitore e creditore.

 

Le misure premiali

Diverse dalle misure protettive sono le misure premiali, che sono misure che favoriscono il debitore che si è comportato in maniera tempestiva e corretta.

Per ottenere queste misure premiali è necessario in primo luogo che il debitore sia stato tempestivo nel segnalare le sue situazioni di difficoltà economica.

L'articolo 24 il codice si occupa di stabilire quando l'iniziativa del debitore volta a prevenire un aggravarsi della crisi "non è tempestiva".

In primo luogo la misura non è tempestiva quando il debitore non propone la domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal codice oltre il termine di sei mesi, oppure presenta una istanza di composizione assistita della crisi oltre termine di tre mesi.

Notiamo però che si parla di sei mesi e di tre mesi, ma non si dice da quando iniziano a decorrere questi termini. In effetti il codice non fissa rigorosamente nel tempo il momento iniziale entro il quale il debitore deve attivarsi, ma fa riferimento a certi fatti che dovrebbero mettere in allerta il debitore e spingerlo a porvi rimedio.  Questo termine, quindi, decorre quando si presentano una serie di situazioni, per esempio l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni, per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, o ancora l'esistenza di debiti verso i fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti. In questi due esempi il debitore deve attivarsi nei termini di sei o di tre mesi, se lo fa potrà godere delle misure premiali, se non lo fa non potrà godere di dette misure premiali.

Ma quali sono queste misure premiali? Vediamone alcune: durante la procedura di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale, e ancora le sanzioni per gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta.

Altre misure premiali sono previste dall'articolo 25 del codice, ma non riguardano questioni civili, ma bensì questioni penali, perché si risolvono in una causa di non punibilità del debitore che si sia comportato correttamente in relazione ai reati previsti dallo stesso codice.

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