Abbiamo visto che
ci sono soggetti che si devono attivare mettendo in opera quelli che
abbiamo chiamato strumenti di allerta, ora però dobbiamo occuparci
dell'organismo di composizione della crisi d'impresa, e cioè il Ocri.
Quest'organismo
svolge un ruolo veramente importante della struttura del codice, ed
infatti l'organismo ha il compito di ricevere le segnalazioni di allerta
e gestire la fase del allerta, e per le imprese diverse da quelle minori
interviene nella fase di composizione assistita della crisi.
Ocri è costituito
presso ciascuna camera di commercio industria artigianato e agricoltura.
L'organismo ha una
struttura complessa che vede protagonisti tre soggetti, e cioè il
referente, che è individuato nel segretario generale della camera di
commercio industria artigianato e agricoltura (o un suo delegato),
l'ufficio del referente, il collegio degli esperti.
Il referente non
fa parte del collegio degli esperti, ma svolge una funzione generale di
controllo e di nomina, ed infatti ricordiamo che il referente nomina il
collegio degli esperti, è anche uno dei membri del collegio degli
esperti. Questo collegio soccomberà attivamente di risolvere la crisi, e
come visto il collegio è nominato dal referente, ma lo stesso referente
non nomina tutti i membri del collegio, uno solo, perché gli altri due
sono nominati dal presidente della sezione specializzata in materia di
impresa del tribunale, e non altro è designato dal presidente della
camera di commercio.
I membri del
collegio devono ovviamente possedere determinate professionalità per
farne parte, e ricordiamo che la richiesta di designazione non deve
contenere alcun riferimento idoneo alla identificazione del debitore,
salvo il settore in cui opera.
Inoltre i
professionisti designati devono entro il giorno successivo dalla loro
nomina rendere all'organismo a pena di decadenza l'attestazione della
propria indipendenza, e non devono, insieme a soggetti con cui
eventualmente svolgono un'associazione professionale, aver prestato
negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo a
favore del debitore, e neppure essere stati membri degli organi di
amministrazione o controllo dell'impresa, ancora non aver posseduto
partecipazioni in essa.
Una volta nominato
il collegio questi scegliere fra i suoi componenti il presidente che
nomina relatore se stesso oppure altro componente del collegio.
Il relatore ha il
compito di acquisire riferire dati e le informazioni rilevanti.
Abbiamo visto
quindi che l’Ocri ha una funzione fondamentale soprattutto nella
gestione della crisi del debitore, ma potrebbe essere che il debitore
sia titolare di un'impresa minore. In questi casi, come anticipato, la
segnalazione verrà comunque inviata al Ocri, ma della procedura non si
occuperà Ocri, ma l'Occ, e cioè gli organismi di composizione della
crisi da sovra indebitamento.
Ammettiamo però
che la competenza ad occuparsi di questa procedura spetti al Ocri,
perché non riguarda un'impresa minore.
Vediamo allora che
succede in questi casi.
1)
convocazione: entro
quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o
dell'istanza del debitore, l'OCRI
convoca dinanzi al
collegio il debitore nonché, quando si tratta di società
dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi,
per l'audizione in via riservata e confidenziale.
2)
comparizione del debitore:
il debitore ricevuta la convocazione,
compare davanti al
collegio, e dialoga con i membri del collegio in merito alla
sua situazione, fornendogli elementi di valutazione;
3) decisione: il
collegio in base agli elementi di valutazione forniti dal
debitore, e in base ai dati in suo possesso può:
a)Ritenere che non sussista la crisi;
b)Ritenere che si tratti d’imprenditore cui non si applicano gli
strumenti di allerta.
c)Ricevere una particolare attestazione documentata
(art. 20 comma 2); questa proviene
dall'organo di controllo societario, se esistente o, in
sua mancanza, un professionista indipendente,
dove si attesta l'esistenza di crediti di imposta o di
altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono
decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare
complessivo che, portato in compensazione con i debiti,
determina il mancato superamento delle soglie d’importo
rilevante (art. 15 comma 2).
In queste
ipotesi il collegio dispone l’archiviazione delle segnalazioni
ricevute, e il procedimento si chiude.
Può darsi, invece, che il
collegio rilevi l’esistenza della crisi, in tal caso:
il
collegio individua
con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e
fissa il termine
entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.
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Come abbiamo visto
nello schema il collegio degli esperti individua con il debitore le
possibili misure per porre rimedio alla crisi, e dà al debitore anche un
termine affinché questi riferisca sulla loro attuazione. Può darsi che
il debitore nel termine assegnato non faccia proprio nulla, e in questo
caso il collegio informa per iscritto il referente, che a sua volta
informa gli autori della segnalazione.
Può darsi invece
che il debitore presenti un'istanza di composizione assistita della
crisi. In questo caso si entra nel vivo, perché si mette in moto la
procedura per la composizione assistita della crisi davanti al Ocri.
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