L'organismo di composizione della crisi d'impresa


Abbiamo visto che ci sono soggetti che si devono attivare mettendo in opera quelli che abbiamo chiamato strumenti di allerta, ora però dobbiamo occuparci dell'organismo di composizione della crisi d'impresa, e cioè il Ocri.

Quest'organismo svolge un ruolo veramente importante della struttura del codice, ed infatti l'organismo ha il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase del allerta, e per le imprese diverse da quelle minori interviene nella fase di composizione assistita della crisi.

Ocri è costituito presso ciascuna camera di commercio industria artigianato e agricoltura.

L'organismo ha una struttura complessa che vede protagonisti tre soggetti, e cioè il referente, che è individuato nel segretario generale della camera di commercio industria artigianato e agricoltura (o un suo delegato), l'ufficio del referente, il collegio degli esperti.

Il referente non fa parte del collegio degli esperti, ma svolge una funzione generale di controllo e di nomina, ed infatti ricordiamo che il referente nomina il collegio degli esperti, è anche uno dei membri del collegio degli esperti. Questo collegio soccomberà attivamente di risolvere la crisi, e come visto il collegio è nominato dal referente, ma lo stesso referente non nomina tutti i membri del collegio, uno solo, perché gli altri due sono nominati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, e non altro è designato dal presidente della camera di commercio.

I membri del collegio devono ovviamente possedere determinate professionalità per farne parte, e ricordiamo che la richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo alla identificazione del debitore, salvo il settore in cui opera.

Inoltre i professionisti designati devono entro il giorno successivo dalla loro nomina rendere all'organismo a pena di decadenza l'attestazione della propria indipendenza, e non devono, insieme a soggetti con cui eventualmente svolgono un'associazione professionale, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo a favore del debitore, e neppure essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ancora non aver posseduto partecipazioni in essa.

Una volta nominato il collegio questi scegliere fra i suoi componenti il presidente che nomina relatore se stesso oppure altro componente del collegio.

Il relatore ha il compito di acquisire riferire dati e le informazioni rilevanti.

Abbiamo visto quindi che l’Ocri ha una funzione fondamentale soprattutto nella gestione della crisi del debitore, ma potrebbe essere che il debitore sia titolare di un'impresa minore. In questi casi, come anticipato, la segnalazione verrà comunque inviata al Ocri, ma della procedura non si occuperà Ocri, ma l'Occ, e cioè gli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento.

Ammettiamo però che la competenza ad occuparsi di questa procedura spetti al Ocri, perché non riguarda un'impresa minore.

Vediamo allora che succede in questi casi.

1) convocazione: entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al collegio il debitore nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.

2) comparizione del debitore: il debitore ricevuta la convocazione, compare davanti al collegio, e dialoga con i membri del collegio in merito alla sua situazione, fornendogli elementi di valutazione;



3) decisione: il collegio in base agli elementi di valutazione forniti dal debitore, e in base ai dati in suo possesso può:
a)Ritenere che non sussista la crisi;
b)Ritenere che si tratti d’imprenditore cui non si applicano gli strumenti di allerta.
c)Ricevere una particolare attestazione documentata  (art. 20 comma 2); questa proviene  dall'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente,  dove si attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie d’importo rilevante (art. 15 comma 2).

In queste ipotesi il collegio dispone l’archiviazione delle segnalazioni ricevute, e il procedimento si chiude.
Può darsi, invece, che il collegio rilevi l’esistenza della crisi, in tal caso:

il collegio  individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

 

Come abbiamo visto nello schema il collegio degli esperti individua con il debitore le possibili misure per porre rimedio alla crisi, e dà al debitore anche un termine affinché questi riferisca sulla loro attuazione. Può darsi che il debitore nel termine assegnato non faccia proprio nulla, e in questo caso il collegio informa per iscritto il referente, che a sua volta informa gli autori della segnalazione.

Può darsi invece che il debitore presenti un'istanza di composizione assistita della crisi. In questo caso si entra nel vivo, perché si mette in moto la procedura per la composizione assistita della crisi davanti al Ocri.

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