Beni del demanio pubblico

Nozione

i beni demaniali appartengono allo Stato o a enti territoriali minori come il Comune. Sono indicati nell’art. 822 c.c. e si distinguono in due categorie: 1. Beni del demanio necessario, che possono appartenere solo allo Stato; 2. Beni del demanio accidentale o eventuale, che possono appartenere allo Stato o ad altri enti territoriali, ma anche a soggetti diversi da questi ultimi. Tutti i beni demaniali sono sottoposti a un particolare regime giuridico, che consiste nella inalienabilità e nell’impossibilità di costituzione di diritti di terzi, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Facciamo degli esempio per individuare le due categorie di beni demaniali e pensiamo agli immobili d’interesse storico. Questi possono appartenere anche a privati (come un antico castello con tanto di fantasmi), ma se appartengono allo Stato sono beni demaniali del demanio accidentale e quindi saranno sottoposti al regime giudico de beni demaniali. I fiumi, invece, possono appartenere solo allo Stato, e sono sottoposti al regime giuridico demaniale. I fiumi, quindi, fanno parte del demanio necessario.
Vediamo allora come l’art.822 c.c. individua le due categorie di beni.

Abbiamo parlato dei beni demaniali che appartengono allo Stato, ma ci sono anche beni che possono appartenere agli enti pubblici territoriali, come il Comune. Per i beni appartenenti alle Regioni ( a statuto speciale o ordinario) la regolamentazione è in leggi speciali. 

Dei beni di Comuni e Province si occupa l’art. 824 c.c. secondo cui: I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

I comuni e le province, quindi, possono essere anch’essi proprietari di beni che fanno parte del demanio accidentale  (non di quello necessario) e in tal caso il regime giuridico di detti beni sarà quello del demanio.

 Prima di vedere qual è il regime giuridico dei beni demaniali è però necessaria una precisazione.  Vi sono i beni che appartengono allo Stato, cioè quelli indicati dall’art. 822 c., i beni demaniali. Ma potrebbe darsi che lo Stato abbia un diritto reale su beni altrui, che non sono demaniali.
Questi diritti reali dello Sato, però, potrebbero possedere  una particolare caratteristica, una particolare funzione: potrebbero essere costituiti per l’utilità dei beni demaniali o conseguire fini d’interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni demaniali. Pensiamo, ad esempio, a una servitù costituita a favore di un bene demaniale. In questi casi anche tali diritti hanno un particolare regime giuridico che è quello del demanio ( art. 825 c.c.).

 Vediamo allora la particolare condizione giuridica dei beni demaniali:

L’uso di questi beni è di regola attribuito ai privati mediante concessione amministrativa.

 

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