Divieto di immissioni
Secondo l'art. 844 comma 1:
| Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi | 
Come si vede il proprietario di un fondo deve sopportare le immissioni provenienti dal fondo del vicino;
Letta in questo modo parrebbe che l'unica cosa che possa fare questo proprietario è subire l'attività altrui; in realtà è necessario puntualizzare che:
È però importante considerare che certe attività, come quelle industriali, hanno anche rilevanza pubblica e non sempre è opportuno far cessare o limitare una determinata attività per le esigenze dei privati. Il legislatore per cercare di contemperare gli opposti interessi dispone al secondo comma dell'art. 844 che:
| Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà | 
Il giudice potrebbe, ad esempio, far continuare la produzione imponendo, però, il rispetto di particolari accorgimenti per diminuire le immissioni, oppure riconoscere un indennizzo al proprietario senza far cessare la produzione.
| nella valutazione del giudice sarà importante anche il c.d. preuso. | 
Dispone, infatti, il comma 2 dell'art. 844 che il giudice nella sua 
valutazione " Può tener conto 
della priorità di un determinato uso". 
In altre parole nel valutare la tollerabilità sarà diverso il caso di chi aveva 
una villa e poi si è visto insediarsi una fabbrica vicino al suo fondo, rispetto 
a chi costruisce la sua abitazione nei pressi di una fabbrica.
Questa disciplina si intreccia, comunque, con quella prevista a tutela della 
salute pubblica che impone rigorosi limiti alle aziende in merito alle 
immissioni nell'ambiente.
Osserviamo, piuttosto, che mentre la tutela ex art. 844 è riservata al 
proprietario di un fondo ( e si ritiene anche agli altri titolari di diritti 
reali e di godimento), la tutela per i danni cagionati dalla violazione delle 
norme poste a salvaguardia della salute pubblica può essere azionata da 
qualsiasi soggetto, anche dal conduttore dell'immobile,  che potrà chiedere il risarcimento ex 2043 c.c.  
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