172.
Da che momento scatta il termine per riprendere il processo sospeso?-2 1. Il processo
sospeso deve riprendere entro sei mesi dalla conoscenza della cessazione
della causa di sospensione, in caso di sospensione per questioni di
pregiudizialità dipendenza;
2. Il processo sospeso deve
riprendere entro tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa
di sospensione, in caso di sospensione per questioni di pregiudizialità
dipendenza; 3. Il processo
sospeso deve riprendere entro tre mesi dalla cessazione della causa di
sospensione, in caso di sospensione per questioni di pregiudizialità
dipendenza; |