Risposta 

 

24. Tizio propone domanda contro Caio per una questione relativa a un risarcimento del danno per una causa non riguardante la circolazione stradale per un valore complessivo di € 6.000 innanzi al giudice di pace, ma poi ripropone la stessa questione con una distinta citazione e sempre contro Caio innanzi al tribunale, perché si è reso conto che la competenza per valore spetta in realtà al tribunale e non al giudice di pace; innanzi al tribunale, però, Caio eccepisce la litispendenza, chiedendo che la causa sia cancellata dal ruolo. È corretta la posizione di Caio?

 

1. Sì, perché per la litispendenza è necessario vedere solamente qual è la causa che è iniziata per prima, e nel caso di specie la prima citazione è stata fatta davanti al giudice di pace;

2. No, il tribunale non può dichiarare la litispendenza, perché è lui il giudice competente, semmai sarà giudice di pace a dover dichiarare la litispendenza, perché se è vero che è stato adito per primo, è anche vero che lui non è competente per la domanda di € 6.000,

3. No, la causa dovrà essere comunque decisa dal tribunale, che la riunirà insieme all'altra che è stata proposta innanzi al giudice di pace.