Risposta

  

 

22) Tizio e Caio stipulano un contratto ma Caio non si fida molto dell'effettivo adempimento da parte di Tizio; allora fa inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa, stabilendo che nei casi in cui Tizio non esegua una particolare obbligazione contrattuale che gli sta molto a cuore, il contratto s'intenderà risolto.

Accade che come temeva Caio, Tizio non esegue proprio quella obbligazione; Caio allora si rivolge al giudice, chiedendo che il giudice accerti che sia intervenuta la risoluzione del contratto, perché Tizio ha violato la clausola risolutiva espressa che era stata inserita nello stesso contratto; Tizio però ritiene che il contratto non si sia affatto risolto, e, anzi, si dichiara immediatamente disponibile ad eseguire la prestazione richiesta, e poiché questa consisteva nella consegna di una determinata quantità di merce, consegna al giudice una fede di deposito a nome dello stesso Caio, che quindi potrà ritirare quando vuole la merce promessa; ma Caio si oppone sostenendo che l'esistenza della clausola risolutiva espressa ha già risolto il contratto nel momento stesso in cui Tizio è stato inadempiente, e che quindi non è più possibile tornare indietro; che cosa deciderà il giudice?

 

a) il giudice darà ragione Caio; effettivamente nel contratto era stata inserita questa clausola risolutiva espressa, e quindi di conseguenza il contratto si è risolto di diritto nel momento in cui Tizio non ha eseguito nei termini l'obbligazione richiesta; è quindi inutile che Tizio ora abbia offerto la prestazione a Caio, perché si tratta di un contratto che già è stato risolto di diritto, con conseguente liberazione delle obbligazioni di entrambe le parti;

b) il giudice darà ragione a Tizio, perché non basta inserire una clausola risolutiva espressa per avere l'automatica risoluzione del contratto nel caso in cui la prestazione promessa non sia eseguita;-

c) il giudice darà ragione a Caio, tuttavia consiglierà allo stesso Caio di mutare la sua domanda originaria da risoluzione all'adempimento coattivo; in effetti è vero che il contratto si può risolvere, e che quindi la richiesta di Caio può essere accolta, ma il fatto che Tizio abbia messo a disposizione di Caio la prestazione promessa, consente allo stesso Caio di mutare la sua domanda, da risoluzione all'adempimento coattivo, e poiché Tizio ha già adempiuto, la questione si può risolvere con la cessazione della materia del contendere;