Risposta

 

 

30) Tizio e Caio stipulano un contratto di mutuo in base al quale Tizio presterà € 100.000 a Caio, e Caio li restituirà alle scadenze pattuite oltre gli interessi; tizio però vuole delle garanzie da Caio, e chiede di accendere un'ipoteca sullo stesso appartamento a garanzia del mutuo, ma Caio rifiuta, dichiarandosi però disposto a cedere la proprietà dell'appartamento a Tizio se non adempirà il suo debito alle scadenze prestabilite; Tizio accetta l'accordo, ma quando richiede il trasferimento della proprietà dell'appartamento visto che Caio non ha pagato alla scadenza stabilita, Caio si rifiuta di trasferire la proprietà dell'appartamento e la cosa va a finire davanti al giudice, chi avrà ragione?

 

a) avrà ragione Caio, perché i due stipulando un contratto del genere hanno stipulato un patto commissorio che è nullo;

b) Tizio ha perfettamente ragione in questa causa, perché l'operazione  fatta è un negozio fiduciario, che prende sempre più piede nel nostro ordinamento con il nome di trust; ormai le barriere fra i contratti provenienti da altri ordinamenti specialmente se provengono da Stati che fanno parte dell'unione europea, sono praticamente cadute, e non ci sono ragioni per non ammettere un contratto fiduciario del genere nel nostro ordinamento;

c) avrà ragione Caio, perché il contratto stipulato fra i due in merito alla trasmissibilità dell'appartamento in seguito all'inadempimento di Caio, non trova tanto giustificazione dell'ordinamento anglosassone come trust, ma dalla nostra antica tradizione giuridica che risale al diritto romano; in effetti due hanno stipulato il classico patto di fiducia cum creditore, e poiché il nostro ordinamento è figlio di quello romano, tale patto è totalmente valido ed efficace;