Risposta
42) Tizio vuole vendere un immobile a Sempronio, e, dopo lunghe
trattative, stipulano un contratto in forma scritta, dove si trasferisce
la proprietà dell'immobile a Sempronio; Sempronio però ci ripensa, e
sostiene che in realtà il contratto non è stato fatto secondo le forme
previste dalla legge, perché in caso di trasferimento di beni immobili,
come è noto a tutti, bisogna necessariamente andare dal notaio, e quindi
stipulare l'atto pubblico. Tizio si oppone, e cita in giudizio Sempronio
per ottenere il pagamento della somma prevista nel contratto, chi ha
ragione?
a) ha ragione Sempronio, è vero, infatti, che le compravendite che
riguardano beni immobili devono essere necessariamente trascritte presso
i registri della conservatoria immobiliare, e tale trascrizione è
possibile quando l'atto è stato fatto per atto pubblico; di conseguenza
dell'atto non è stato fatto seguendo la forma dell'atto pubblico, sarà
impossibile trascriverlo, e quindi sarà impossibile trasferire la
proprietà. Ciò vuol dire che il contratto di compravendita immobiliare
non stipulato davanti al notaio è nullo;
b) ha ragione Sempronio, ma non tanto perché non hanno stipulato il
contratto davanti al notaio, ma perché non si sono nemmeno avveduti di
farsi autenticare le firme da un pubblico ufficiale, condizione
essenziale affinché siano rispettati i requisiti di forma previsti per
il trasferimento di un bene immobile;
c) ha ragione Tizio, perché è vero che per esigenze di
trascrizione i contratti di compravendita di beni immobili sono
normalmente redatti davanti al notaio, ma è anche vero che la legge
richiede come forma minima per il trasferimento di diritti reali su beni
immobili la forma scritta che qui è stata usata;-
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