Risposta

 

 

 

 

42) Tizio vuole vendere un immobile a Sempronio, e, dopo lunghe trattative, stipulano un contratto in forma scritta, dove si trasferisce la proprietà dell'immobile a Sempronio; Sempronio però ci ripensa, e sostiene che in realtà il contratto non è stato fatto secondo le forme previste dalla legge, perché in caso di trasferimento di beni immobili, come è noto a tutti, bisogna necessariamente andare dal notaio, e quindi stipulare l'atto pubblico. Tizio si oppone, e cita in giudizio Sempronio per ottenere il pagamento della somma prevista nel contratto, chi ha ragione?

 

a) ha ragione Sempronio, è vero, infatti, che le compravendite che riguardano beni immobili devono essere necessariamente trascritte presso i registri della conservatoria immobiliare, e tale trascrizione è possibile quando l'atto è stato fatto per atto pubblico; di conseguenza dell'atto non è stato fatto seguendo la forma dell'atto pubblico, sarà impossibile trascriverlo, e quindi sarà impossibile trasferire la proprietà. Ciò vuol dire che il contratto di compravendita immobiliare non stipulato davanti al notaio è nullo;

b) ha ragione Sempronio, ma non tanto perché non hanno stipulato il contratto davanti al notaio, ma perché non si sono nemmeno avveduti di farsi autenticare le firme da un pubblico ufficiale, condizione essenziale affinché siano rispettati i requisiti di forma previsti per il trasferimento di un bene immobile;

c) ha ragione Tizio, perché è vero che per esigenze di trascrizione i contratti di compravendita di beni immobili sono normalmente redatti davanti al notaio, ma è anche vero che la legge richiede come forma minima per il trasferimento di diritti reali su beni immobili la forma scritta che qui è stata usata;-