Risposta
43) Tizio vuole vendere la sua azienda a Caio, e dopo lunghe trattative
stipulano un contratto di cessione di azienda, in base al quale Caio
diviene imprenditore. Questo contratto però è stato fatto verbalmente, e
i due si sono riproposti di vedersi davanti al notaio per stipulare
l'atto in forma pubblica, ma Caio ci ripensa e non vuole più l'azienda
di Tizio. A questo punto Tizio cita in giudizio Caio per il pagamento
del prezzo pattuito, e Caio, costituitosi in giudizio, ammette che
in realtà c'è stato questo contratto di cessione di azienda,
anche questo contratto è nullo perché per cedere l'azienda è necessaria
la forma scritta, cosa che qui manca. Come andrà a finire?
a) Tizio vincerà la causa, perché per il contratto di cessione
di azienda la forma è richiesta ad probationem e non ad substantiam,
d'altro canto l'ammissione di Caio circa l'esistenza contratto di
azienda, libera anche Tizio da dover provare che tale contratto sia
stato effettivamente stipulato;-
b) Caio vincerà la causa, perché è vero che il contratto di cessione di
azienda richiede la forma scritta ad substantiam, e quindi mancando la
forma il contratto è nullo;
c) Caio vincerà la causa, perché non esiste in realtà una vera
distinzione tra forma ad probationem e forma ad substantiam, la forma è
unica, e le differenze terminologiche tra i due tipi di forma, hanno
semplicemente a significare che mentre per la forma ad probationem sono
richieste forme minori, per le forme ad substantiam, sono richieste
forme più impegnative;
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