Risposta

 

 

43) Tizio vuole vendere la sua azienda a Caio, e dopo lunghe trattative stipulano un contratto di cessione di azienda, in base al quale Caio diviene imprenditore. Questo contratto però è stato fatto verbalmente, e i due si sono riproposti di vedersi davanti al notaio per stipulare l'atto in forma pubblica, ma Caio ci ripensa e non vuole più l'azienda di Tizio. A questo punto Tizio cita in giudizio Caio per il pagamento del prezzo pattuito, e Caio, costituitosi in giudizio, ammette che  in realtà c'è stato questo contratto di cessione di azienda, anche questo contratto è nullo perché per cedere l'azienda è necessaria la forma scritta, cosa che qui manca. Come andrà a finire?

 

a) Tizio vincerà la causa, perché per il contratto di cessione di azienda la forma è richiesta ad probationem e non ad substantiam, d'altro canto l'ammissione di Caio circa l'esistenza contratto di azienda, libera anche Tizio da dover provare che tale contratto sia stato effettivamente stipulato;-

b) Caio vincerà la causa, perché è vero che il contratto di cessione di azienda richiede la forma scritta ad substantiam, e quindi mancando la forma il contratto è nullo;

c) Caio vincerà la causa, perché non esiste in realtà una vera distinzione tra forma ad probationem e forma ad substantiam, la forma è unica, e le differenze terminologiche tra i due tipi di forma, hanno semplicemente a significare che mentre per la forma ad probationem sono richieste forme minori, per le forme ad substantiam, sono richieste forme più impegnative;