| Risposta 
		 
		
		51) Tizio deve aprire un magazzino per la vendita di prodotti per la 
		casa, e a tal fine stipula un contratto con un fornitore sotto 
		condizione sospensiva; sostanzialmente questo contratto dispone che 
		Tizio avrebbe acquistato la merce dal fornitore se avesse aperto in 
		magazzino di prodotti per la casa. Il fornitore Caio accetta e firma il 
		contratto, ma poi ci ripensa sostenendo che in realtà quella condizione 
		è una condizione meramente potestativa, e che quindi è nulla come è 
		nullo l'intero contratto, Tizio però insiste e va in tribunale chiedendo 
		l'adempimento del contratto, chi avrà ragione? 
		 
		
		a) certamente ha ragione il fornitore Caio, perché la condizione 
		relativa all'apertura del magazzino per la vendita dei prodotti della 
		casa, è una condizione meramente potestativa, perché dipende dalla sola 
		volontà di Tizio, e secondo l'articolo 1355 del codice civile tale 
		condizione nulla è rende nullo l'intero contratto; 
		
		b) certamente ha ragione Tizio, perché nulla vieta di mettere una 
		condizione potestativa, di qualsiasi natura, all'interno di un 
		contratto, e del resto la condizione era stata accettata dal fornitore 
		Caio, e quindi non può rimangiarsi l'impegno preso sostenendo che in 
		realtà tutto è dipeso dalla volontà dell'altro contraente; 
		
		c) Tizio ha ragione, perché la condizione che lui ha posto non 
		dipende dalla semplice sua volontà, ma da una volontà seria condizionata 
		ad un impegno importante, e cioè l'apertura di un magazzino per la 
		vendita dei prodotti per la casa, e d'altro canto l'articolo 1355 del 
		codice civile non vieta le condizioni potestative, ma vieta le 
		condizioni potestative che sono espressione di una volontà non seria ad 
		impegnarsi, e questo non è proprio il caso; 
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