Risposta

 

 

45) Tizio ha una fabbrica che si occupa della concia delle pelli, e in genere queste fabbriche, queste concerie, sono poste nella prossimità dei corsi d'acqua. Un giorno, però, per un mal funzionamento di una valvola, prodotti chimici che servono per la concia delle pelli, finiscono nel fiume vicino alla fabbrica, provocando una serie di danni al fiume, e anche ai terreni attraversati dallo stesso fiume. I proprietari dei terreni danneggiati dall'inquinamento, decidono di agire tutti quanti nei confronti di Tizio, per ottenere il risarcimento del danno. Tizio però si difende sostenendo che quanto accaduto era dovuto a un fatale incidente, e che comunque ammesso che i prodotti chimici abbiano inquinato fiume e danneggiato i terreni che si affacciano sullo stesso, gli stessi proprietari dei terreni non sono stati in grado di quantificare con precisione il danno ricevuto, e che quindi in mancanza di prova del danno, nulla gli spetta. Chi ha ragione?

 

a) hanno ragione i proprietari di terreni, a parte il fatto che il mal funzionamento di una valvola sarà stato determinato dalla cattiva manutenzione della stessa, cosa che poi nel processo sarà accertata attraverso una consulenza tecnica, non è affatto vero che se non si riesce a provare un danno nel suo preciso ammontare questo non deve essere risarcito; in effetti quello che conta è che il danno ci sia stato, ed è fuori di dubbio che i prodotti chimici versati nel fiume non solo hanno inquinato il fiume stesso, ma hanno prodotto dei danni ai terreni che si affacciavano sul fiume, terreni destinati ad uso agricolo. Ora non c'è dubbio che l'immissione di sostanze chimiche del fiume abbia recato dei danni di natura ambientale ai terreni circostanti, ed essendo danni che sicuramente vi sono stati, ma difficili da provare nel loro preciso ammontare, si potrà chiedere che il giudice li determini in via equitativa;-

b) un principio generale del processo che è ribadito anche nel codice civile riguarda l'onere della prova; chi dice di aver subito un danno, oltre a provare il fatto che ha provocato il danno, deve anche provare il danno ricevuto e la sua entità precisa; in questo caso i proprietari di terreni non sono stati in grado di quantificare il danno ricevuto; ora non è possibile che il giudice possa liquidare un danno senza conoscerne l'entità, e di conseguenza Tizio non dovrà risarcire i danni ai proprietari di terreni; se invece i proprietari di terreni fossero stati in grado di quantificare i danni subiti, e allora avrebbero avuto diritto al risarcimento;

c) nel caso specifico è evidente la responsabilità di Tizio dell'inquinamento del fiume e dei terreni attraversati da questo; certamente, quindi, i proprietari di terreni avranno subito un danno da inquinamento, ma proprio per la natura di questo danno, non sono stati in grado di provarlo nel loro preciso ammontare, perché effettivamente è difficile stabilire quanti raccolti, per esempio, saranno persi a causa dell'inquinamento, oppure quali conseguenze sulla salute potrà aver avuto l'inquinamento proveniente dalla fabbrica di Tizio; in questi casi, però, la legge rendendosi conto della difficoltà della prova, presume un danno che è calcolato secondo la metà di quanto richiesto dai danneggiati; in altre parole il danno è calcolato in via equitativa, e il danno equitativo va appunto calcolato in riferimento alla somma massima richiesta dei danneggiati (sempre che sia verosimile) diminuita della metà; è ovvio poi che se i danneggiati riescono esattamente a provare l'ammontare del danno subito, il giudice condannerà il convenuto esattamente al risarcimento di quella somma di danaro;