Factoring
(cessione dei crediti d'impresa)

definizione

con il contratto di factoring un imprenditore cede ad un altro imprenditore (factor) crediti pecuniari scaturenti dall'esercizio dell'impresa verso un corrispettivo in denaro od in servizi
 
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Con questo contratto un imprenditore che ha numerosi crediti da gestire e, d'altro canto, ha convenienza ad avere subito liquidità, li cede in blocco con un unico contratto al factor che provvederà alla gestione e riscossione dei crediti. Si tratta di un contratto tipico dove il factor non si limita a divenire cessionario dei crediti, ma si obbliga anche a gestirli fornendo all'imprenditore un'ulteriore serie di servizi come la tenuta della contabilità.
In Italia il factoring è stato disciplinato avendo come riferimento la cessione del credito, con la quale presenta molte affinità.

La materia è stata regolata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52 che ha introdotto la disciplina della cessione dei crediti d'impresa . Vediamone i punti fondamentali:

parti contrattuali

cedente imprenditore
cessionario banca o intermediario finanziario

natura dei crediti

crediti relativi all'impresa 
presenti e futuri che sorgeranno in 24 mesi

caratteristiche della cessione

cessione pro solvendo
l'imprenditore dovrà restituire solo quanto ha versato in caso d'inadempimento del debitore

Come sappiamo dallo studio della cessione del credito, quest'ultima per essere opponibile ai terzi deve essere notificata al debitore ceduto o essere da lui accettata.
Il legislatore per evitare al factor un eccessivo onere ha aggiunto alla disciplina normale della cessione, delle deroghe in merito alla opponibilità ai terzi stabilendo che:

qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile

a) agli altri aventi causa del cedente che non abbiano provveduto a rendere efficace la cessione verso il debitore prima del pagamento da parte del factor
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo che il curatore provi che il factor era a conoscenza dello stato d'insolenza del cedente
d) in caso di fallimento del debitore ceduto il pagamento dal lui  effettuato al factor ceduto non è soggetto a revocatoria fallimentare, salvo che il curatore provi la conoscenza dello stato d'insolvenza del da parte del factor

 

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