Factoring
(cessione dei crediti d'impresa)
definizione |
con il contratto di
factoring un imprenditore cede ad un altro imprenditore (factor) crediti
pecuniari scaturenti dall'esercizio dell'impresa verso un corrispettivo in
denaro od in servizi |
Con questo contratto un imprenditore che ha numerosi crediti da gestire e,
d'altro canto, ha convenienza ad avere subito liquidità, li cede in blocco con
un unico contratto al factor che provvederà alla gestione e riscossione dei
crediti. Si tratta di un contratto tipico dove il factor non si limita a
divenire cessionario dei crediti, ma si obbliga anche a gestirli fornendo
all'imprenditore un'ulteriore serie di servizi come la tenuta della contabilità.
In Italia il factoring è stato disciplinato avendo come riferimento la cessione
del credito,con la quale presenta molte affinità.
La materia è stata regolata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52 che ha introdotto
la disciplina della cessione dei crediti d'impresa . Vediamone i punti
fondamentali:
parti contrattuali |
cedente imprenditore
|
cessionario banca o
intermediario finanziario |
|
natura dei crediti
|
crediti
relativi all'impresa |
presenti e
futuri che sorgeranno in 24 mesi |
|
caratteristiche della
cessione |
cessione pro
solvendo |
l'imprenditore dovrà
restituire solo quanto ha versato in caso d'inadempimento del
debitore |
|
Come sappiamo dallo studio della cessione del credito, quest'ultima per
essere opponibile ai terzi deve essere notificata al debitore ceduto o essere da
lui accettata. Il
legislatore per evitare al factor un eccessivo onere ha aggiunto alla disciplina
normale della cessione, delle deroghe in merito alla opponibilità ai terzi
stabilendo che:
qualora il
cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della
cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile
|
a) agli altri aventi causa
del cedente che non abbiano provveduto a rendere efficace la cessione
verso il debitore prima del pagamento da parte del factor |
b) al creditore del
cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento |
c) al fallimento del
cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo che il curatore provi
che il factor era a conoscenza dello stato d'insolenza del cedente |
d) in caso di fallimento
del debitore ceduto il pagamento dal lui effettuato al factor ceduto non
è soggetto a revocatoria fallimentare, salvo che il curatore provi la
conoscenza dello stato d'insolvenza del da parte del factor |