Reclamo  contro la  sentenza di fallimento

Occupiamoci della procedura relativa alla impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Si tratta di un giudizio che si svolge innanzi alla corte di appello, ma avendo il legislatore usando il termine "reclamo" dovrebbe escludersi, come è specificato nella relazione ministeriale, l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile e, quindi, assicurare l'effetto pienamente devolutivo dell'impugnazione.
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Contro la sentenza della corte di appello è possibile proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione entro 30 gg. dalla notifica della sentenza.
 (art. 18 l.f. comma 14)

Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. In tal caso le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26 l.f.

Il deposito del ricorso non sospende la procedura fallimentare, tuttavia, secondo l'art. 19 l.f.  la corte d'appello, su richiesta di parte oppure del curatore, può quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, o anche temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.
Si tratta di un provvedimento di natura cautelare, destinato a essere sostituito dalla sentenza della corte.

L'istanza di sospensione si propone con ricorso, anche se non è specificato chi sia legittimato a proporlo, ma è certo che la richiesta può essere avanzata da chi ha interesse (art. 100 c.p.c.) e sicuramente un tale interesse fa capo alla persona del debitore.
Altri soggetti, oltre, al fallito potrebbero agire per chiedere la revoca della sentenza di fallimento, la formula usata dal legislatore è molto ampia, come è ampia la formulazione dell'art. 100 c.p.c. (per proporre domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse), e di conseguenza sarà la corte d'appello a stabilire, caso per caso, l'esistenza di questo in capo a persone diverse dal fallito.
Una volta depositato il ricorso, il presidente della corte fissa la data dell'udienza davanti al collegio in camera di consiglio e ordina la comparizione delle parti. A tal fine copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.

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Sentenze rilevanti.

Nel procedimento di reclamo, così come previsto dal novellato art. 18 l. fallimentare non opera il divieto di novità di domande né di eccezioni nuove posto dall'art. 345 c.p.c. Corte Appello Torino 13/11/2008 e nello stesso senso sentenza del  21/10/2008.
Il testo novellato dell'art. 18 l. fallimentare prevede espressamente, nel contenuto del ricorso, l'indicazione (oltre che dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende disporre) dei documenti prodotti, sicché è ammissibile avvalersi di nuovi documenti. Corte Appello Torino 28/05/2008.
L'amministratore della società fallita è legittimato "iure" proprio all'opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Tribunale di Venezia 19/03/2008.