Art. 34. Deposito delle somme riscosse

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità' del capitale.

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto e' valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

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