Secondo l'art. 26 l.f. le modalità della comunicazione non sono omogenee per tutti i soggetti della procedura., creando, in realtà, una molteplicità di termini diversi; cerchiamo allora di mettere ordine nella materia.
termini perentori per proporre reclamo contro i decreti del tribunale e del giudice delegato |
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Questi termini non sono soggetti a sospensione feriale (art. 36 bis l.f.), ma la parte sicuramente più problematica di questa articolata disciplina riguarda il termine relativo agli altri interessati; questo termine di 10 gg. decorre " dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento"; purtroppo non è chiaro quali siano queste formalità pubblicitarie che deve disporre il tribunale (o il giudice delegato), ma sicuramente dovranno essere idonee a rendere conoscibile il decreto nella zona che si può ritenere di interesse per il fallimento; la tipologia può essere quindi vastissima, ma sarebbe il caso che il legislatore intervenisse per meglio chiarire il punto.
Si può anche provvedere alla comunicazione in via telematica o in per raccomandata, dispone infatti l' art. 26 che"La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione".