Coobbligati solidali

In merito ai coobbligati in solido, è necessario distinguere tra diverse ipotesi, (art. 61-63 l.f.) ed esattamente:

fallimento che colpisce più coobbligati 
il creditore partecipa a tutti i fallimenti dei coobbligati falliti per l'intero credito in capitale ed accessori sino al totale pagamento  fermo restando che, secondo le regole generali delle obbligazioni solidali, può agire anche contro gli altri coobbligati non falliti
fino a quando il creditore non sarà stato integralmente soddisfatto, i coobbligati falliti non potranno esercitare tra loro l'azione di regresso

 

pagamento parziale eseguito da un coobbligato in solido prima della dichiarazione di fallimento
nell'ipotesi che prima della dichiarazione di fallimento uno dei coobbligati in solido con il fallito, o un fideiussore del fallito, paghi parte del credito, il creditore può comunque concorrere nel fallimento del coobbligato o del debitore principale poi fallito, ma solo per la parte non riscossa

Altre ipotesi sono poi considerate dalla legge fallimentare in merito ai coobbligati solidali.
La prima riguarda il caso del diritto di regresso che può esercitare un coobbligato non fallito nei confronti di un altro coobbligato che però è, poi, fallito.
Per secondo comma dell'art. 62 l.f. il coobbligato non fallito può comunque insinuarsi nel fallimento per la somma che ha pagato al creditore. 
L'art. 62, però, considera implicitamente il caso in cui il creditore non abbia ricevuto dal coobbligato non fallito l'intero importo del credito.
In tal caso, se vi è insinuazione al fallimento da parte del coobbligato non fallito, il creditore può comunque farsi assegnare la quota di riparto che spettava a questo coobbligato, fino a soddisfazione del suo intero credito. Va de sé che se, nonostante tutte queste vicende, il creditore non riesce a recuperare quanto gli spetta, potrà sempre agire per la rimanente parte del suo credito nei confronti del coobbligato.

La seconda ipotesi riguarda il caso previsto dall'art. 63 l.f. , e cioè il caso in cui il coobbligato che ha pagato il creditore, si sia garantita la sua azione di regresso attraverso un pegno  o un'ipoteca sui beni dell'altro coobbligato che è fallito. In tal caso tale coobbligato diviene creditore privilegiato e deve essere soddisfatto per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. Però la somma ricavata dalla vendita dei beni potrebbe non andare a questo (sfortunato) coobbligato, perché se il creditore non è stato integralmente soddisfatto, ha comunque diritto a ottenere il ricavato della vendita dei beni sottoposti alla garanzia, in conto della somma a lui spettante.

 

Torna al sommario delle procedure concorsuali