Costituzione delle parti resistenti

La costituzione di queste parti si effettua con il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, e anche loro, come per il ricorrente, devono a pena di decadenza, sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, e l'indicare specificamente i mezzi di prova e i documenti prodotti.

Ogni altro interessato può anche lui intervenire nella procedura con le stesse modalità di tempo e negli stessi modi delle parti resistenti.

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